Sicurezza: alunni equiparati ai lavoratori di Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della Scuola 3.7.2013 Il D.Lgs. 81/08, considera “lavoratori” gli studenti universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati che frequentino non saltuariamente laboratori didattici, di ricerca o di servizio e in ragione dell'attività specificatamente svolta Tali figure pertanto, qualora sussistano le condizioni di cui sopra, sono soggette a tutte le misure di igiene e sicurezza previste dalle norme vigenti a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, tra cui la sorveglianza sanitaria e la formazione. Di contro non sono da equiparare ai lavoratori gli allievi durante le attività svolte in palestra e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo. Da notare però che l’art. 4 del T.U. 81/2008 stabilisce che, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono i particolari obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, non sono conteggiati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali. Questo significa che nonostante l’equiparazione ai lavoratori, il numero degli allievi non entra, ad esempio, nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo degli RSPP o delle modalità di elezione degli RLS. Quindi il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, deve avere, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro della propria scuola, degli obblighi diversi nei confronti degli alunni, a seconda della loro equiparazione ai lavoratori e della loro considerazione nel computo complessivo degli addetti. |