Errore di copia e incolla?
Ripubblicare quella Circolare
Riprende integralmente l’analogo documento di
due anni fa, nella parte riservata all’insegnamento di sostegno, la
Circolare Ministeriale sugli organici scolastici di fatto, prodotta
nei giorni scorsi. Manca però una frase decisamente importante e
l’articolazione del testo fa pensare a un grossolano errore
nell’elaborazione dello stesso. È quindi quanto meno opportuno che
il Ministero ripubblichi la Circolare corretta
di Salvatore Nocera*,
Superando
10.7.2013
Come di regola, il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha emanato
l’annuale Circolare sugli organici di fatto
(Circolare
18/13), che rispetto al sostegno, ricopia
sostanzialmente quanto già riportato nella Circolare
63/11 di due anni fa, espressamente richiamata.
Il documento ribadisce il diritto alle deroghe per il
sostegno in organico di fatto, come pure l’obbligo dei
Direttori Scolastici Regionali a concedere deroghe per i
collaboratori scolastici, su richiesta motivata dei capi d’Istituto
(«Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe,
qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non
dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi
scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle
contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate
su più plessi e con un elevato numero di alunni con
disabilità [grassetto nostro in questa e nelle seguenti
citazioni, N.d.R.]»).
Siccome però il
paragrafo sui posti di sostegno presenta una frase in meno
rispetto a quella identica della Circolare 63/11, e
una frase in più, riteniamo corretto riprendere il testo
integralmente:
«Posti di sostegno – L’art. 19, comma 11, del
decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 [convertito dalla Legge
111/11, N.d.R.] ha introdotto nuovi criteri e previsioni
per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.
Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.
104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per
l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è
integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che
partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica
alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.
244/2007 (finanziaria per il 2008);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di
scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in
ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla
base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi
didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione
dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del
decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14,
come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo
di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s.
2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto,
sia di quella di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della
citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da
parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai
sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002
n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi
dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica
tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti
vanno assegnati dopo aver accertato: - la effettiva presenza
degli alunni nelle classi; – la regolarità della documentazione
richiesta (diagnosi funzionale, il PEI [Piano Educativo
Individualizzato, N.d.R.] elaborato dal GLHO
[Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, N.d.R.],
ecc..); – la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni
previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di
interventi di altre istituzioni o enti).
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere
l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si
confida in una attenta valutazione e programmazione della
distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di
ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della
sentenza della Corte costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero
dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli
scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL.
comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni
variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni
portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia
per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei
soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di
sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore
di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al
Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR del
24 febbraio 1994.
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli
Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una
equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e
materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche
attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni
di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono
costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del
regolamento sul dimensionamento [DPR
81/09, N.d.R.]. Si raccomanda la massima attenzione nella
costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due
alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Osservazioni
La frase presente nella Circolare 63/11, che è
stata omessa nella nuova Circolare, è esattamente la seguente: «c)
ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela
dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono
essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in
applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale
n. 80 del 22 febbraio 2010».
Si tratta di una frase importante perché chiarisce
che i posti in deroga si aggiungono alla media nazionale di
1 a 2. Ciò significa che – qualora in una Provincia
dovessero esserci, ad esempio, tre deroghe – non sarà possibile,
come prevedevano i commi 413 e 414 citati nel testo (ormai
incostituzionali), ridurre di un pari numero di ore quelle assegnate
agli alunni con la certificazione come da articolo 3, comma 1 della
Legge 104/92, ai quali invece deve continuare ad essere garantita la
media del rapporto di 1 a 2.
A mio avviso, però, la frase mancante deve ritenersi frutto di un
errore di copia e incolla che il computer ha
automaticamente aggravato, attribuendo la lettera c) nel nuovo testo
a quella che nel vecchio era la lettera d). Ciò sembrerebbe
confermato dal fatto che sempre nella stessa pagina 14 della
Circolare, per ben tre volte si parla della « citata sentenza della
Corte costituzionale». Ora, gli estremi della Sentenza della Corte
Costituzionale sono proprio riportati solo nella lettera c) della
Circolare 63/11 e quindi nella nuova Circolare 18/13 essi non
vengono mai citati, a causa appunto della scomparsa del testo
originario della stessa lettera c).
Se così invece non fosse, purtroppo, bisognerebbe pensar
male e pertanto, onde evitare ciò, si invita il Ministero a
ripubblicare ufficialmente la Circolare,
con la “ex lettera c)” contenuta nel documento del 2011,
anche al fine di evitare contenzioso tra singole famiglie e gli
Uffici Scolastici Regionali.
Riteniamo infine
importante che sia stato ribadito il principio del tetto
massimo di venti, ed eccezionalmente 22, alunni
nelle classi frequentate da alunni con disabilità e
l’invito a non creare classi con più di venti alunni
(e quindi neppure di 22), in presenza di un alunno con
grave disabilità o di due alunni con disabilità non grave.
*
Vicepresidente nazionale della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).