TFA speciali (PAS): La guida di Lalla da Orizzonte scuola, 25.7.2013
Lalla - Ultimi ritocchi per il decreto attuativo che darà il via libera alle iscrizioni on line per la partecipazione ai corsi del TFA speciale. In anteprima i contenuti, che potranno ancora essere rivisti fino alla pubblicazione ufficiale. Chi può accedere ai PAS
N.B. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13 Esclusi i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale (per i quali rimane la possibilità di conseguire l'abilitazione o l'idoneità con il TFA ordinario). E' possibile partecipare ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1bis del D.M. n. 249/2010 (i docenti in possesso dei requisiti per più classi di concorso dovranno sceglierne solo una). Sarà possibile conseguire altre abilitazione con il TFA ordinario. Titoli di studio I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria Incompatibilità La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e del D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente on line. Guida alla registrazione e alla navigazione su Istanze Online Chi accerta i requisiti
Gli Uffici Scolastici
Regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per
accedere ai corsi speciali e compilano l’elenco degli ammessi da
pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle
Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza. Requisito di servizio E' valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico,ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso , nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso , purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta. Svolgimento e frequenza dei corsi I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli atenei e dalle istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali. L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. B2 per docenti della scuola primaria I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010 e della certificazione della formazione metodologica di cui alla Legge 53/2003. Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi di formazione metodologica rivolti agli aspiranti che siano sprovvisti della suddetta certificazione metodologica.
|