Gestione organici di fatto a.s. 2013/14

Il Miur ha impartito le istruzioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, che viene preso a riferimento per la gestione delle operazioni di inizio anno scolastico inerenti il personale, che devono concludersi entro il 31 agosto. Tutte le indicazioni utili nel servizio redazionale di Raffaele Manzoni.

Raffaele Manzoni, Notizie della scuola 8.7.2013

Con circolare 4 luglio 2013 n. 18 il Miur ha impartito le indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto che viene preso a riferimento per la gestione di tutte le operazioni di inizio dell’anno scolastico inerenti il personale scolastico che, a norma dell’art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106, devono concludersi entro il 31 agosto.

I dirigenti scolastici procederanno alla formazione delle classi in base ai criteri ed ai parametri individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

Determinazione dell’organico di fatto

L’organico di fatto del personale docente, in base all’art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111, deve essere adeguato alla consistenza determinata o per l’ anno scolastico 2012/2013, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell’organico di diritto dell’a.s. 2013/2014 ivi compresi gli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.

Le istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, dovranno articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alla lotta alla dispersione scolastica, nonché all’accoglienza degli alunni stranieri e all’ alfabetizzazione, valorizzando le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica.

Inoltre i dirigenti scolastici dovranno evitare di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate. I nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni vanno concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, gli stessi non potranno comportare modifiche del numero delle classi già formate.

Per raggiungere tale obiettivo:

a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;

b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni;

c) ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i dirigenti scolastici e gli Uffici territoriali dovranno procedere ad accorpamenti di classi nell’ipotesi in cui il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate;

d) non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe. Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla relativa eventuale autorizzazione, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

Si ricorda che le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. 

Tempistica

I dirigenti scolastici devono comunicare alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 10 luglio p.v. per le scuole del primo ciclo, ed entro il 15 luglio per le scuole del secondo ciclo, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.

Entro il 15 settembre p.v. gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche dovranno comunicare al Miur ed al Sistema Informativo le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002.

Quadro delle disponibilità

La concessione di esoneri o semi esoneri va autorizzata dai Dirigenti scolastici tempestivamente e comunicata contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Potranno essere disposti esoneri o semi esoneri:

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per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi;

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per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Definizione informatizzata dell’organico di fatto

Il Miur ha approntato una procedura per la gestione informatizzata delle disponibilità derivanti dall’organico di diritto e di fatto per consentire:

a) la presentazione delle istanze on line di utilizzo e di assegnazione provvisoria limitatamente per la scuola dell’infanzia e primaria;

b) la rilevazione del quadro delle disponibilità per tutti i gradi di istruzione;

c) solo per la scuola dell’infanzia e della primaria, l’elaborazione dei movimenti fino all’assegnazione provvisoria provinciale.

A tal fine le scuole dovranno provvedere ad acquisire, tramite l’apposita funzione, le disponibilità di ore derivanti dalla concessione del part-time, semi esoneri ecc.. a prescindere dalla presenza o meno della posizione di stato già comunicata a sistema. Per le posizioni di stato che liberano il posto intero, non sarà necessario indicare nella citata funzione, il posto/cattedra, in quanto automaticamente il sistema le recepirà nel quadro delle disponibilità.

 

PERSONALE DOCENTE

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 10/2013, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2013/14, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.

Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.

Organico Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell’infanzia su altri gradi di istruzione.

Organico Scuola primaria

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle cinque classi del ciclo a tempo normale e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le tre ore recuperate relative alle classi quarte e quinte sono state riassegnate nell’organico regionale, prioritariamente per mantenere nelle stesse scuole il tempo scuola funzionante, e non recuperate come risparmio.

L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2012/13. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto. Le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa e ad assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica.

Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani), nonché assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica.

Le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, a condizione che per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

 

Organici della Scuola secondaria di I grado

I modelli orario della scuola secondaria di I grado sono così costituiti:

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tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti, più 1 ora di approfondimento di materie letterarie);

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tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. È rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

 

Classi a tempo prolungato

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate.

L’eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

Seconda lingua comunitaria

La seconda lingua comunitaria va autorizzata solo in presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Organici Scuola secondaria di II grado

In riferimento al processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde, terze e quarte e dei previgenti ordinamenti nelle classi quinte.

Si tenga presente che:

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il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;

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in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione esclusivamente per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

punto elenco

nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.

In attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso, per la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. 

Opzioni

In considerazione del fatto che le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali, la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. Tali percorsi possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare per le classi prime e seconde). I citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

punto elenco

La quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;

punto elenco

La quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.

Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo del Miur ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal DPR 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

Ufficio tecnico

In riferimento ai regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali vanno dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Qualora le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l’Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell’esubero nella scuola e in subordine nella provincia.

I posti relativi all’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà attivato l’Ufficio tecnico in via di fatto, qualora non sia stato possibile attivarlo in organico di diritto.

Posti di sostegno

In riferimento all’art., comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:

a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile sono integrate obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito;

b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008):

punto elenco

comma 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo' superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

punto elenco

comma 414- La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità" fino a: "particolarmente gravi,", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto. Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..); - la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite con un numero di alunni non superiore a 20.

 

PERSONALE ATA

Organico DSGA

Per le scuole sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. E’ possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell’incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio. Allo scopo di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario che:

1) Nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni.

2) Nelle province nelle quali l’esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all’abbinamento delle scuole nel limite del numero dei DSGA in esubero da riassorbire.

3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata.

I criteri per determinare gli abbinamenti delle sedei sottodimensionate di cui ai punti 1) e 2) sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello regionale Considerata la peculiarità della materia, si fa comunque riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito, all’atto della trasmissione del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale.

 

Organico degli altri profili ATA

Sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Si ricorda che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto non deve superare quanto previsto per l’a.s. 2012/2013. Saranno possibili motivate deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità. In questi casi dovrà essere assicurata la presenza del numero di collaboratori scolastici necessario per il normale espletamento dell’orario scolastico garantendo almeno un collaboratore per plesso, nonché di assistenti amministrativi per far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa, ovvero di assistenti tecnici al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte, nonché in presenza di significativa riduzione per la presenza della esternalizzazione dei servizi.