BES, GLI, PAI e altro....
Basta qualche sigla per far confusione

di Marco Barone, Pavone Risorse, 30.6.2013

Ritorno sulla questione BES, ovvero sui così detti bisogni educativi speciali introdotti dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ed applicati tramite la CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013 sui cui mantengo ferme tutte le riserve critiche come manifestate in un mio precedente scritto.

La circolare del 6 marzo 2013 tra le varie questioni esplicava che in tema di BES si doveva realizzare un gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) il quale svolge, sulla carta, le seguenti funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola;raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppoprovvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.


Dunque cosa si comprende da ciò?

Che il Piano annuale per l'inclusività sarebbe uno strumento obbligatorio e non facoltativo per le scuole per realizzare pienamente gli obiettivi previsti dal BES, introdotti con strumenti giuridici a dir poco discutibili, ma in particolar modo è strettamente connesso alla richiesta dell'organico di sostegno, per l'assegnazione delle risorse di competenza e per l'assegnazione delle risorse di sostegno.

L'articolo 19 comma 11 della Legge 111/2011, come richiamato nella circolare ut supra citata, prevede che “L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe.
A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni disabili
. 
Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito”.


Ma il MIUR cosa fa?

Con una nota Prot. 0001551/2013 del 27 giugno 2013, e ripeto una nota, che è ancor meno rilevante giuridicamente rispetto alla Circolare, pur a parer mio illegittima, scrive testualmente che il P.A.I., infatti, “non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. A tal fine, per questa prima fase di attuazione, tenuto conto del sovrapporsi di vari adempimenti collegati con la chiusura del corrente anno scolastico, ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito della propria discrezionalità e sulla scorta delle esigenze emergenti nel proprio territorio di competenza, definirà tempi e modi per la restituzione dei P.A.I. da parte delle Istituzioni scolastiche, tenuto conto che, per le caratteristiche di complessità introdotte dalla Direttiva del 27 dicembre 2012, il prossimo anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative.

Resta fermo che il P.A.I. non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità definite da ciascun Ambito Territoriale”

Dunque il PAI, tramite una nota, cambia la sua rilevanza formale e sostanziale e giuridica. Ed allora nella Circolare si dice che il PAI, per la scuola dell'Autonomia è atto con il quale si richiede formalmente l'organico di sostegno, per poi diventare, consequenzialmente, atto di proposta per le altre istituzioni territoriali per l' assegnazione delle risorse di competenza, ed a sua volta la proposta, che nasce dalla richiesta della scuola dell'autonomia tramite il PAI, verrà utilizzata dagli Uffici Scolastici regionali per assegnare alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno.

La nota successiva del 27 giugno 2013 invece afferma che il P.A.I. non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole e che il PAI è un documento che in sostanza avrebbe solo uno scopo generico e di principio.

Sussiste incompatibilità tra la Direttiva di dicembre sul Bes e la Circolare applicativa con l'articolo 19 comma 11 della Legge 111/2011, rilevato che questa presunta incompatibilità è riconosciuta dallo stesso MIUR con la nota del 27 giugno, che ora si è commentata, visto che il PAI, che è uno strumento essenziale per la definizione degli obiettivi del BES ha mutato in via interpretativa la sua stessa natura? Però una cosa ci tengo a dirla. A parer mio questo ultimo atto( nota) del MIUR è possibile che sia finalizzato ad evitare che le scuole possano proprio alla luce delle disposizioni del BES incrementare le previsioni delle richieste di sostegno anche in deroga come previsto dalla Legge 111/2011. Perché dico ciò? Perchénel momento in cui nel PAI,come previsto dalla Circolare, si devono inserire tutti gli studenti con le specificità indicate dalla normativa, dunque indicati come BES conseguentemente la richiesta di sostegno, come prevista dal PAI, è per forza di cose dipendente dal numero degli studenti individuati come BES e certamente ben potevano affermarsi le già citate previsioni della deroga come richiamata dall'articolo 19 della Legge 111/2011.
Quindi il MIUR con questa nota ha rimosso la contraddizione che avrebbe garantito il vero diritto all'inclusione con una previsione ampliativa della richiesta del personale di sostegno andando ben oltre in via potenziale le casistiche come definite dalla Legge 104/92 e certamente rischiato di aprire le vie a nuovi contenziosi. Ciò perché la citata disposizione come prevista dalla Circolare si scontrava con l'architettura del BES come definita dalla Direttiva di dicembre 2012, che de facto vuole la riduzione del personale di sostegno.

A conferma di ciò nel quadro dell’intesa tra MIUR e Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione ed a seguito di specifici accordi tra il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale e le diverse Facoltà di Scienze della Formazione presenti nel territorio nazionale si è conferito in molti casi l' avvio ad una serie di Master universitari di I livello sui Bisogni educativi speciali, rivolti a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Master che ovviamente hanno un prezzo a dir poco rilevante.