Albo pretorio e registro on line:
di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola 2.6.2013 Lo prevede espressamente il DL 95 del 2012. Ma le scuole non ancora in regola sono davvero molte. Ministero e USR dovrebbero forse fare una accurata ricognizione sullo "stato dell'arte" Viviamo ormai in una società ampiamente informatizzata, dove le informazioni e la trasparenza con cui esse devono essere date sono elementi cardine per tutti gli individui. La Pubblica Amministrazione ed anche le scuole, che non dobbiamo scordare gestiscono i fondi d’Istituto e quelli europei, sono chiamate, da obblighi di legge, a cui non possono sottrarsi, a pubblicare negli albi pretori on line dei loro siti web istituzionali tutte le informazioni rivolte agli utenti e agli stessi dipendenti pubblici, che nel caso delle scuole sono rappresentati dal personale scolastico docente e non docente. Per cui ogni scuola dovrebbe dotarsi di albi pretori on line, in cui pubblicare i bandi dei progetti POF, i bandi dei progetti PON e POR, graduatorie interne d’Istituto, contrattazioni d’Istituto, organici di diritto e di fatto. In buona sostanza tutti gli atti che un tempo venivano pubblicati nel vecchio albo cartaceo, dovrebbero essere resi disponibili on line. Infatti è utile ricordare che, a partire dal primo gennaio 2011 al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. A tal proposito bisogna ricordare che, a partire dall’inizio di questo anno solare, gli atti amministrativi pubblicati all’albo cartaceo non hanno più effetto legale, proprio perché è ormai obbligatoria la loro pubblicazione all’albo pretorio on line della scuola. Ovviamente è fatta salva da questa disposizione di legge tutto ciò che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che rappresenta pienamente il mezzo legittimo della pubblicità legale. Stesso ragionamento deve essere fatto per la trasparenza dovuta dai docenti per quanto riguarda la valutazione dei propri alunni, che dovrebbe essere registrata elettronicamente su i registri on line della scuola. Quali sono le leggi che regolano l’obbligatorietà per la scuola di avere un albo pretorio on line accessibile e il registro on line anche esso accessibile? L’obbligatorietà dell’albo pretorio on line è imposto dall’art.32 della legge n.69/2009, mentre l’obbligo di registrare on line i voti delle prove scritte e orali degli alunni e di redigere le pagelle online è scritto nell’ art. 7 del D.L n.95/2012, convertito nella legge n.135/2012, infatti in tale legge si , prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le pagelle ed i registri vengano redatti on line, con successive comunicazioni alle famiglie via mail. Facendo un giro sulla rete si scoprono invece siti istituzionali, anche di scuole di grande tradizione storico-culturale, scarsamente accessibili, contrariamente alla legge Stanca n. 4/2004; per non parlare di scuole che o non posseggono albo pretorio on line o in tale albo hanno riportate notizie che con gli atti amministrativi nulla hanno a che fare. Nell’albo pretorio on line di qualche scuola abbiamo trovato persino il codice iban del conto corrente sul quale gli utenti dovrebbero versare i contributi per l’iscrizione scolastica. Ma che trasparenza sarebbe questa? Sarebbe bene che il ministro dell’istruzione, i direttori generali degli USR, i coordinatori degli ambiti provinciali, sollecitino i dirigenti scolastici al rispetto delle norme vigenti in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti amministrativi imposti dalla legge. |