Condotta antisindacale: e tre!
Le tabelle di liquidazione del fondo d’istituto
non sono state fornite in apposito incontro

La sentenza, su ricorso della Flc Cgil, è stata emessa dal giudice del lavoro, dott.ssa Claudia Cottini, del Tribunale di Catania nei confronti del dirigente scolastico dell’ITI “Cannizzaro”, Salvatore Indelicato, e del ministro ‘pro tempore’ del Miur.

inviato da Polibio, 17.6.2013

La sentenza, su ricorso della Flc Cgil, è stata emessa dal giudice del lavoro, dott.ssa Claudia Cottini, del Tribunale di Catania nei confronti del dirigente scolastico dell’ITI “Stanislao Cannizzaro” del capoluogo etneo, Salvatore Indelicato, e del ministro ‘pro tempore’ del Miur. Con condanna delle parti resistenti, appunto il preside Indelicato e il rappresentante ‘pro tempore’ del Miur, in solido al pagamento, in favore dell’organizzazione sindacale ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre a Iva e Cpa come per legge.

Questa del 20 aprile 2013 è la terza condanna inflitta dalla magistratura del lavoro al preside dell’istituto “Cannizzaro”, dopo quella emessa il 27 ottobre 2005 e depositata il cancelleria il 24 dicembre 2005 per aver disposto fino alla data del 7 maggio 2003 l’installazione di impianti audiovisivi nel plesso scolastico, con apparecchi riproduttivi collocati in presidenza, e quella del 27 maggio 2008 consistente nella mancata comunicazione relativa all’assemblea indetta dalla Cgil-Scuola per il giorno 17 novembre 2004 e nella diffusione della nota del 14 novembre 2004. Entrambe, anch’esse, con condanna a rifondere al sindacato (la Flc Cgil) le spese. Rispettivamente, le spese del “doppio giudizio” concernente l’illegittima installazione degli impianti audiovisivi, poiché la sentenza di condanna per condotta antisindacale era stata emessa dalla Corte di appello, “liquidate in entrambi i gradi in euro 1.2000, oltre 12,5% per spese”, e le spese processuali liquidate in euro 1.800, oltre a Iva, Cpa e rimborso spese generali per quanto concerne la sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Catania il 27 maggio 2008. Per ottenere il pagamento di quanto dovuto, in virtù e in esecuzione della sentenza resa il 27ottobre 2005 dalla Corte d’appello, sezione lavoro, l’avvocato della Cgil ha intimato e fatto precetto all’ITI “Cannizzaro” di Catania, in persona del d.s. in carica, al Miur, in persona del ministro ‘pro tempore’, e all’U.s.p di Catania., in persona del dirigente ‘pro tempore’, “debitori in solido”, a pagare la somma di euro 2.475/84, così specificata: euro 1.652/40 “a titolo di sorte capitale liquidata in sentenza comprensivi di spese generali” ed euro 823/40 “a titolo di spese e compensi” dell’atto di precetto.

 

Parafrasando l’ormai famosissima espressione di Totò, principe Antonio de Curtis, potremmo esclamare: “E noi paghiamo!”. A parte, con riferimento al numero delle sentenze che hanno dichiarato l’antisindacalità della condotta del dirigente scolastico, il detto popolare “non c’è due senza tre”.

 

Nel dispositivo della sentenza del 20 aprile 2013, il giudice del lavoro, oltre a dichiarare “l’antisindacalità della condotta del Dirigente Scolastico, meglio descritta in parte motivata, e per l’effetto dichiara nullo e privo di effetti giuridici il contratto di istituto a.s. 2011/2012”, ha ordinato “al Dirigente Scolastico la immediata cessazione del comportamento antisindacale di cui sopra, avendo egli l’obbligo di fornire le informazioni previste dall’art. 6 CCNL vigente”.

Nella “parte motivata”, parecchio interessante e peraltro con puntuali riferimenti anche alle omissioni e ai “rinvii” gravanti sul dirigente scolastico, è richiamato l’articolo 6, comma 3, CCNL vigente, nel quale è sancito che le prescritte informazioni devono essere fornite “nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione”. Tra le informazioni successive, sono materia, insieme ad altre, quella dei “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto” e quella della “verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”.

Ebbene, in nessuna delle quattro sedute di contrattazione d’istituto svoltesi “sono state fornite le informazioni previste dalla norma collettiva, né risulta che sia stata consegnata la relativa documentazione”, e pertanto discende da ciò “la sussistenza nella fattispecie della dedotta violazione delle prerogative sindacali in materia di informazione preventiva e successiva di cui all’articolo 6 CCNL vigente”. 

 

Puntuale, nella motivazione della sentenza la descrizione degli elementi che hanno portato alla dichiarazione dell’antisindacalità della condotta del dirigente scolastico dell’ITI “Cannizzaro” di Catania.

La Flc Cgil si doleva della mancata consegna di “documentazione relativa ai dati richiesti dalle OO.SS. e relativi alla distribuzione delle risorse nell’anno precedente” (informazione successiva) e “al piano delle attività di lavoro del personale A.T.A. che avrebbe inteso attuare nell’incipiente a.s.” (informazione preventiva). Chiarendo, in ordine a quest’ultimo piano, che si tratta “del programma generale di impegno lavorativo del personale del comparto ATA predisposto dal DSGA ed adottato dal D.S.: in esso si rintracciano tutti i criteri generali di lavoro degli ATA”.  E sosteneva che non vi erano stati “appositi incontri”, né “discussione alcuna nel merito delle materie da contrattare”.

 

A loro volta, il preside dell’ITI “Cannizzaro” e il ministero dell’Istruzione, in persona del ministro in carica, affermavano di avere fornito tutte le informazioni preventive e successive previste dalla norma collettiva”.

A tal proposito, così si legge nella “parte motivata” della sentenza, “detta affermazione risulta tuttavia smentita dai verbali degli incontri sindacali di contrattazione integrativa di istituto (dei giorni 24/9/2011, 22/10/2911, 26/11/2011 e 28/1/2012)”.

 

Infatti, il 24/9/2011, “alla richiesta di spiegazioni sulla distribuzione del fondo di istituto formulata da un componente la RSU, il D.S. rispendeva che tale argomento sarebbe stato discusso successivamente”.

Il 22/10/2011, nel prosieguo della precedente riunione, “la delegazione Cgil chiedeva che venisse consegnato nella prossima riunione il piano delle attività dei docenti, la quantità e la distribuzione delle ore”. A sua volta, “il preside comunicava che l’informazione successiva era stata distribuita con comunicazione trasmessa via e-mail e, comunque, si impegnava a consegnare una copia cartacea nella prossima riunione”.

Il 26/11/2011, la delegazione della Cgil chiedeva  chiarimenti in merito all’informazione preventiva e successiva del fondo d’istituto, ma il preside rispondeva “che l’informazione successiva era stata distribuita con comunicazione via e-mail, impegnando si a consegnare copia cartacea nella successiva riunione”. La Cgil ne prendeva atto e lo invitava “a convocare un’apposita riunione così come previsto dal C.C.N.L.”.

Nella successiva riunione, quella del 28/1/2012, “in apertura di seduta il D.S. informa i presenti che depositerà – per 15 giorni – presso l’ufficio del DSGA la bozza di contratto (che è stata inviata via e-mail alle parti in contrattazione), chiedendo a chi approva tale proposta di apporre la propria firma di consenso”. Nuova richiesta sindacale: “riconvocazione di tutte le parti nel più breve tempo possibile, al fine di giungere alla sottoscrizione della contrattazione d’istituto”.

Comunicazione lapidaria del dirigente scolastico due giorni dopo (30 gennaio 2012): per lui, “la procedura di contrattazione finalizzata alla stipula del contratto di istituto per l’a.s. 2011-2012 si era conclusa in data 28/1/2012” e “la bozza definitiva del testo era stata depositata presso l’ufficio del DSGA a disposizione per le firme di sottoscrizione che potevano essere apposte sino al 15 febbraio”.

 

Nella parte immediatamente seguente, il giudice del lavoro evidenzia che “a mente dell’articolo 6, comma 3, C.C.N.L. vigente, le prescritte informazioni devono essere fornite ‘nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione”, e che “nella specie, come si evince dall’esame dei verbali di riunione sopra indicati, tra il settembre 2011 e il gennaio 2012 si sono tenute quattro sedute di contrattazione d’istituto anno scolastico 2011-2012”. E “tuttavia, in nessuno di tali incontri sindacali sono stata fornite le informazioni previste dalla norma collettiva, né risulta che sia stata consegnata la relativa documentazione. Discende da ciò la sussistenza della fattispecie della dedotta violazione delle prerogative sindacali in materia di informazione preventiva e successiva di cui all’articolo 6 del C.C.N.L. vigente”.

“Né può valere a escludere tale conclusione la circostanza che il prospetto di liquidazione del fondo di istituto dal 1/1/2011 al 31/7/”011 sia stato trasmesso per e-mail ai terminali sindacali delle organizzazioni sindacali … Basti pensare in proposito che tale documentazione afferisce esclusivamente alla informazione successiva di cui al citato art. 6 CCNL, restando, invece, confermato che nessuna informazione preventiva è stata mai resa, in alcun modo, dal D.S., nonostante le reiterate richieste della parte sindacale. Si osserva, poi, che la documentazione afferente all’informazione successiva è stata bensì trasmessa, ma senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 6, comma 3, CCNL, e, in particolare, al di fuori degli ‘appositi incontri’ previsti dalla norma, con semplice avvio di posta elettronica”.

“Si ritiene in proposito che la previsione della norma collettiva che impone che le informazioni previste siano fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione, rappresenta non già una mera formalità, bensì una garanzia sostanziale per le OO.SS., dal momento che assicura la possibilità di una discussione e/o di un confronto delle parti della contrattazione sul contenuto delle informazioni. Detta possibilità è esclusa, ‘in radice’, nel caso in cui la relativa documentazione venga trasmessa al di fuori di appositi incontri”.

 

A proposito di tutto ciò, così sempre nella motivazione, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, richiamando “l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità”, ha evidenziato che “ai fini dell’integrazione, da parte del datore di lavoro, dell’attività antisindacale di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970, l’elemento intenzionale è irrilevante non solo nelle condotte del datore di lavoro che contrastano con norme imperative destinate a tutelare in via diretta e immediata l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale (come le norme che sanciscono il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ma anche nei casi in cui l’uso di strumenti in astratto leciti risulta, nelle circostanze concrete, diretto a limitare la libertà sindacale, secondo l’accertamento del giudici di merito; ciò che rileva, in definitiva, (il problema si era posto, in particolare, nel caso di condotte non tipizzate, in astratto lecite, ma in concreto idonee, nel risultato, a limitare la libertà e l’attività sindacale) è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che l’art. 28 l. 300/70 intende impedire, ossia la lesione della liberà sindacale (così, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, Cass. s.u. 126/1997 n. 5295, conf. anche Cass. 17/10/1998 n. 10324). Va pertanto ordinata l’immediata cessazione del predetto comportamento illegittimo con rimozione degli effetti conseguenti”.

 

Un’altra interessante sentenza, pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, dott. Massimo Galli, il 20 luglio 2012, è quella di conferma della condanna per condotta antisindacale inflitta al dirigente scolastico dell’IPSIA “Carlo Scarpa” di Montebelluna (TV) dopo la sentenza del 30 gennaio 2012 (anch’essa interessante) emessa dal giudice del lavoro di Treviso che aveva dichiarato l’antisindacalità del comportamento tenuto dallo stesso dirigente scolastico. La Federazione Gilda Unams di Treviso vedeva quindi confermata la vittoria nei confronti del dirigente scolastico che “rifiutava di consegnare un prospetto che consentisse di individuare i nominativi dei docenti e il relativo compenso per le funzioni e per gli incarichi svolti dagli stessi”. Il caso sarà trattato da Polibio in uno dei suoi prossimi articoli, con riferimenti anche ad altre precedenti sentenze a costituire giurisprudenza costante, indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Anche per quanto concerne il caso appena accennato la condanna ha riguardato il pagamento delle spese di lite (nella sentenza del 20 luglio 2012 sono state quantificate in 1.000 euro, di cui 500 euro per diritti e 500 euro per onorari) in favore dell’organizzazione sindacale. Nuovamente parafrasando l’ormai famosissima espressione di Totò, principe Antonio de Curtis, potremmo esclamare: “E noi paghiamo!”.

 

Adesso, da parte di Polibio, una nota a margine sulle tre condanne per comportamento antisindacale e alle spese di lite (ovviamente, a carico dei cittadini che pagano regolarmente le tasse). Tre condanne inflitte dalla magistratura del lavoro per tre comportamenti antisindacali diversi l’uno dall’altro.

Va detto che il giudice del lavoro ordina, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. In mancanza dell’immediata cessazione del comportamento illegittimo e della rimozione degli effetti, il condannato per comportamento antisindacale viene punito, come evidenziato da Lucio Ficara in uno dei suoi articoli, ai sensi dell’art. 650 del codice penale. “L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale. Per cui, il Ds che nega al lavoratore un diritto contrattuale e non cessa immediatamente il comportamento antisindacale, nemmeno dopo la sentenza del giudice del lavoro, allora verrà punito con la pubblicazione della sentenza sulla stampa, a sottolineare la pubblica gogna di taluni comportamenti”.

 

Qui i tre comportamenti antisindacali del preside Indelicato dell’ITI “Cannizzaro” di Catania, tali sentenziati dalla magistratura del lavoro, tutti a seguito di istanze presentata dalla Flc Cgil.

Il primo ha riguardato l’illegittima installazione di “telecamere-spia”, così nell’occhiello di un articolo pubblicato sul quotidiano “La Sicilia”, “all’Industriale ‘Cannizzaro’ di Catania, è polemica”, seguito dal titolo a caratteri cubitali: “Il Grande Fratello va a scuola. E in Tribunale” (31 gennaio 2004). A firmarlo era Mario Barresi, che evidenziava l’esistenza del Grande Fratello” in “versione catanese” che “ormai entra a scuola”, a cui “la Cgil Scuola si oppone, considerando quella del preside una ‘condotta antisindacale’. Ma il Tribunale di Catania (sezione Lavoro) rigetta per ben due volte il ricorso del sindacato”: “il consenso del sindacato non è necessario all’installazione”.

Tuttavia non c’era l’autorizzazione, perché mai richiesta, dell’ispettorato del lavoro, che nella fattispecie, su esposto e richiesta della Cgil Scuola, aveva svolto, dopo il 24 giugno 2002, accertamenti e rivolto all’istituto “Cannizzaro” l’adozione di quattro accorgimenti: “l’apparecchiatura di video registrazione e le relative cassette devono essere chiuse e custodite in apposito armadio metallico con chiusura a doppia chiave da conservare, una a cura della presidenza e l’altra da uno dei rappresentanti sindacali”; cancellazione periodica delle cassette e riutilizzazione senza averle visionate (eventualmente, consegnate alla A.G. o di P.S. che ne faccia richiesta); “dalla visualizzazione delle immagini attraverso i monitor esistenti devono essere oscurate quelle riprese dalle videocamere che riproducono immagini all’interno dell’istituto da cui ne possa derivare il controllo dell’attività dei lavoratori”; “le immagini registrate non possono essere utilizzate per eventuali contestazioni ai lavoratori”.

Il 27 ottobre 2005 la sentenza della Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2005, di condanna del preside del “Cannizzaro” per comportamento antisindacale. Prima vittoria della Cgil-Scuola.

 

Il secondo comportamenti antisindacale ha riguardato la mancata comunicazione relativa all’assemblea indetta per il giorno 17 novembre 2004 e nella diffusione della nota del 14 novembre 2004. La Cgil-Scuola di Catania aveva inviato, il 9 novembre 2004, un fax a tutti i dirigenti scolastici della provincia etnea per la convocazione di tutto il personale docente e ata dalle ore 10,30 alle ore 13,30 di mercoledì 17 novembre 2004 davanti a l Csa di Catania. Al contempo, la Cgil comunicava l’evento alle autorità competenti. Il preside Indelicato, del “Cannizzaro”, negava l’autorizzazione a partecipare all’assemblea e la Cgil-Scuola avanzava le previste istanze alla magistratura del lavoro del Tribunale di Catania.

Da parte del dirigente dell’allora Csa, Raffaele Zanoli, veniva precisato che “i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale”, aggiungendo di ritenere, anche perché l’assemblea territoriale ancorché organizzata presso un’istituzione scolastica non può coincidere con il luogo di lavoro di tutti i dipendenti partecipanti, che l’iniziativa non aveva violato alcuna delle vigenti disposizioni contrattuali e che la scelta di una pubblica via quale luogo dell’assemblea poteva aver destato le perplessità che non avrebbe suscitato la scelta di uno spazio, e pertanto riteneva che non si poteva sindacare sulla scelta in questione”. Un’altra assemblea in una pubblica via venne convocata dalla Flc Cgil proprio davanti l’edificio dell’Istituto “Cannizzaro”.

Il 27 maggio 2008 la sentenza, del giudice del lavoro, di condanna del preside Indelicato per comportamento antisindacale. Seconda vittoria della Cgil-Scuola, ormai Flc Cgil.

 

La terza condanna per comportamento antisindacale, in ordine al quale è stato detto quanto è presente nella sentenza, su ricorso della Flc Cgil, del giudice del lavoro del Tribunale di Catania nei confronti del dirigente scolastico Indelicato, scaturisce dal non avere fornito in apposito incontro le tabelle di liquidazione del fondo d’istituto. Terza vittoria della Cgil, da tempo Flc Cgil.

 

C’è qualcosa che desta stupore, che suscita perplessità, che invita a riflettere. Ciascuno è libero di “interpretare” ciò che legge. Per quanto di specie, i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi regionali e d’istituto, le leggi, le ordinanze, le circolari. Compete alle autorità amministrative competenti assumere le iniziative e i provvedimenti necessari.  Compete alla magistratura valutare, giudicare ed emettere sentenze.

Ma chi appartiene (o comunque ha maturato conoscenze ed esperienze) al mondo della scuola potrebbe non comprendere come sia possibile che un dirigente scolastico che ha nel tempo ricoperto e ricopre cariche sindacali a livello provinciale, regionale e nazionale (prima ANP, poi Dirpresidi senza trattino e in seguito, dopo le sentenze della magistratura, Dir trattino presidi trattino scuola, ovvero Dir-presidi-scuola, nelle ultime due con la carica di vicepresidente nazionale), che è presidente di un consorzio di circa 90 scuole della Sicilia orientale e che è vicepresidente dell’Asasi (associazione alla quale, così viene pubblicizzato, aderiscono circa 200 scuola autonome della Sicilia, le quali contribuiscono col versamento annuale di 50 euro approvato dal Consiglio d’istituto e annualmente ripetuto fino a quando non interviene la delibera d’istituto a ritirare l’adesione), che ha partecipato con l’Asasi, differenziandosi tra sede di Palermo e sede di Catania, a corsi di preparazione a concorsi, tra i quali quello per dirigenti scolastici, e ai corsi di formazione e di aggiornamento (principalmente a pagamento da parte degli iscritti e frequentanti, a Catania, per esempio, presso l’istituto scolastico “Eredia” o presso l’istituto scolastico “Cannizzaro”), possa essere incorso in tre condanne per comportamento antisindacale (tre diverse tipologie) inflittegli dalla magistratura del lavoro. Nella speranza che nessuno dei dirigenti scolastici si sia comportato, perché così orientato, allo stesso modo. Anche se sappiamo che non sono poche, e tutt’altro che rare, e continuano a essercene, le condanne pur comportamento antisindacale inflitte dalla magistratura del lavoro a dirigenti scolastici. E non soltanto per comportamento antisindacale.

 

Polibio

polibio.polibio@hotmail.it

 

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