Sospensiva per i candidati con meno di 7/10. da Tuttoscuola, 29.1.2013 È comprensibile l’euforia dell’Anief per l’ordinanza del Tar Lazio che ha concesso la sospensiva a circa 5 mila candidati del concorso per docenti che erano stati esclusi nella preselezione per non avere raggiunto il punteggio minimo richiesto di 7/10 (35/50). E altri 7 mila si apprestano a strappare anch’essi l’ammissione con riserva agli scritti. L’Anief aveva subito sostenuto che avrebbero dovuto essere ammessi alle prove scritte, in calendario dal prossimo 11 febbraio, anche i candidati che, pur non avendo conseguito almeno 35/50mi, avevano ottenuto la sufficienza con voti tra il 30 e il 34,5. La motivazione del diritto all’ammissione con voto inferiore a 7/10, secondo quanto riportato dalla stessa Anief nei vari comunicati, sarebbe legittimata dal Testo Unico sulle norme per l’istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che in proposito prevedeva i 6/10 come votazione minima utile per superare gli scritti. Se è comprensibile l’esultanza dell’Anief che ha patrocinato i ricorsi, non può non stupire come la difesa dell’Amministrazione scolastica e gli stessi giudici del Tar non abbiano considerato l’esistenza di una norma, emanata successivamente al Testo Unico per la scuola, che dispone il minimo di 7/10 (prove scritte prove orali) nei concorsi pubblici. Si tratta del Decreto Presidente Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi che dispone, in proposito, che la votazione minima sia di almeno 21/30 o equivalente. Proprio in applicazione di quella norma di carattere generale, nei bandi di concorso emanati nel 1999 (gli ultimi) per tutti gli ordini di scuola era stato previsto il punteggio minimo di 28/40 che equivale, come si vede, a 7/10. E adesso cosa succederà? |