Mobilità 2013/2014: chiarimenti sull’attribuzione
del punteggio per le esigenze di famiglia

di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 11.1.2013

Per tutti quei docenti che svolgono la loro professione in scuole ubicate fuori dal comune di residenza e quindi chiedono, per ogni anno scolastico, in fase di mobilità provinciale o interprovinciale, il ricongiungimento al coniuge, diamo alcuni chiarimenti sull’attribuzione del punteggio attribuibile per le esigenze di famiglia

Il punteggio spettante per il ricongiungimento è riportato nell’allegato D tabelle di valutazione dei titoli e servizi punto II esigenze di famiglia dell’ipotesi CCNI mobilità 2013/2014 firmato il 6 dicembre 2012. In tale punto è scritto: per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, si assegnano punti 6. Per vedere attribuiti questi punti è importante presentare una certificazione o autocertificazione corretta e dettagliata.

Negli anni passati è accaduto che per dichiarazioni poco chiare, il punteggio di 6 punti non è stato assegnato o è stato tolto in seguito a ricorso. Per esempio, chi è separato giudizialmente dal coniuge, non può dichiarare il ricongiungimento allo stesso, ma lo deve chiedere per i figli o per i genitori. È importante ricordare l’art. 9 del CCNI 6 dicembre 2012, riguardo la documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

Questa documentazione che autocertifica lo stato anagrafico di residenza, deve essere prodotto, come tutte le altre documentazioni, contestualmente alle domande di trasferimento. Se l’interessato all’attribuzione dei 6 punti per il ricongiungimento dovesse evadere la dichiarazione personale sulla residenza della persona con cui vuole ricongiungersi o se questa dichiarazione non fosse chiara, il rischio è quello di vedersi non assegnati i punti di ricongiungimento e magari continuare a fare i pendolari per un altro anno scolastico.