Nuove norme per le patenti di guida:
no al conseguimento del patentino a scuola

Dal 19 gennaio 2013 si applica la nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo n. 59/2011. Tra le novità introdotte, il fatto che la preparazione alla prova teorica per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori (ora patente AM) non sarà più impartita dagli istituti scolastici.

 da Notizie della scuola - Tecnodid, 29.1.2013

La Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2013, prot. n. 636 comunica che dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida" e dal decreto legislativo recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE".

Le predette disposizioni introducono una nuova disciplina relativa ai requisiti anagrafici per la guida dei veicoli ed alle categorie di patenti.

Per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri (cilindrata <= 50 cm³ o potenza <= 4 kW, velocità <= 45 km/h, massa a vuoto <= 350 kg, escluse batterie) è richiesta la patente AM. Questa si può conseguire in Italia a partire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni.

La preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da privatisti o se lo desiderano, non sussistendo alcun obbligo, avvalersi di un'autoscuola.