Il mobbing: gravissima forma di violenza
morale o psichica dei presidi-padroni
prepotenti nei confronti dei lavoratori.

Si tratta di una piaga che va adeguatamente curata ed eliminata. E una volta che è stato/a individuato/a e condannato/a dalla magistratura penale chi da prepotente e subdolo/a l’ha causata, la giusta punizione è il licenziamento senza preavviso.

inviato da Polibio, 14.1.2013

Si tratta di una piaga che va adeguatamente curata ed eliminata. E una volta che è stato/a individuato/a e condannato/a dalla magistratura penale chi da prepotente e subdolo/a l’ha causata, la giusta punizione è il licenziamento senza preavviso.

Polibio si chiede se in ciascuno degli uffici scolastici regionali è “attivo” lo “specifico comitato paritetico sul mobbing” e se è stata svolta dal comitato “la raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno”, elemento prioritario e fondamentale per “l’individuazione delle possibili cause”, per formulare “proposte di azioni preventive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing”, per la “formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta”. E soprattutto si chiede se procedimenti disciplinari sono stati attivati e conseguenti sanzioni disciplinari sono state inflitte nei confronti di coloro, dirigenti scolastici o altri che siano, che si sono resi responsabili, essendo stati svolti gli accertamenti del caso, di comportamento mobbizzante nei confronti di docenti e di personale Ata.

Questo che egli si chiede, e che chiede a chi ha competenza e responsabilità per rispendere nel merito, deriva dall’essere a conoscenza, peraltro documentata e derivante da fonti primarie, di fatti eclatanti che avrebbero dovuto portare immediatamente il direttore generale dell’Usr e il dirigente dell’Usp ad attivare, oltre a promuovere circostanziate ispezioni, il “comitato paritetico sul mobbing”.

Insomma, quante volte gli uffici scolastici regionali, soprattutto, e gli uffici scolastici provinciali si sono occupati – anche con riferimento a procedimenti disciplinari attivati da dirigenti scolastici e a sanzioni dagli stessi dirigenti inflitte a docenti, a dsga, ad assistenti amministrativi e a collaboratori scolastici, nonché a seguito di richieste di promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi lavoratori della scuola rivolte al direttore generale dell’ufficio scolastico o al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale – di accertare, pur di fronte a documenti alquanto “strani” e a comportamenti “discutibili” del d.s., se le persone “accusate” potevano essere state “vittime” di prepotenze, di violenza psicologica e di persecuzione?

Il mobbing e altre violazioni dei diritti dei lavoratori, nonché danni arrecati ai lavoratori coinvolti nei comportamenti arbitrari messi in atto da presidi-padroni, in questo articolo di Polibio, il quarto dei quattro programmati, dopo il primo (“Capita che i lavoratori della scuola paghino a caro prezzo per gli assurdi e paradossali errori dei dirigenti scolastici”, 23.12.2012), il secondo (“A pagare per gli errori e per le pretese dei dirigenti scolastici sono sempre gli insegnanti e il personale della scuola”, 03.01.2013) e il terzo (“Violazione dei diritti dei lavoratori. Sanzionati dal giudici del lavoro i comportamenti antisindacali di presidi-padroni”, 07.01.2013), seguito, preceduto dall’articolo che stai leggendo, da “Telefonini, registratori e diffide per difendersi dalle offese e dalle violenze dei presidi-padroni”, articolo richiestogli dai suoi lettori.

Cos’è il mobbing? Daniele Ranieri, nell’anno 2003, nella qualità di responsabile dello Sportello Antimobbing della Cgil di Roma Centro, ha evidenziato, nel suo volume “Il lavoro molesto. Il mobbing: cos’è e come prevenirlo”, che “si tratta di un fenomeno complesso, con radici profonde nell’organizzazione sociale e del lavoro, ma che si può prevenire”, e “dunque è necessario mettere in campo politiche di prevenzione” e “Sportelli sindacali antimobbing”, “esperienza preziosa che permette di capire chi sono le vittime, in quali ambiti di lavoro è più facile che accadano vessazioni e perché, quali sono i danni che gradualmente subiscono le vittime”.

Mobbing nei confronti del dsga. Condannati il d.s. e il Miur, in solido, da un’interessante recente sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, “per fatti attinenti comportamenti vessatori, meglio conosciuti come mobbing, posti in essere dal d.s. nei confronti del dsga per oltre un anno”, in particolare giungendo “a demansionare formalmente e sostanzialmente il dsga”, impedendogli “di esercitare la propria attività lavorativa”, ponendo “in essere atteggiamenti denigratori della figura personale e professionale” del dsga, “nonché continui richiami ritenuti dal giudizio di merito infondati ed illegittimi” (Polibio possiede interessanti documenti, fonti ufficiali e quindi primarie, che riguardano casi da lui trattati in alcuni dei suoi articoli, e comunque invita tutti a leggere la sentenza e l’articolo apparso su PAIS a firma dell’avvocato Maria Artuso).

Sempre in tema di mobbing, il quotidiano “la Repubblica”, pagina 4-sezione di Roma, il 25 aprile 2012 ha pubblicato un articolo su un gravissimo caso di mobbing ai danni di un assistente amministrativo. Indicando che nella denuncia del dipendente nei confronti del preside si legge che “Nel ’97 il dipendente rilevò irregolarità amministrative e lo comunicò al preside. Il capo dell’istituto continuò però nella sua linea di gestione, e il dipendente presentò un esposto al provveditore. Da allora il capo d’istituto lo avrebbe tormentato: ‘Non ti faccio più vivere, al minimo errore ti stango’. Da qui la denuncia in procura e il processo”. Si tratta di un caso isolato? La domanda di Polibio è rivolta ai docenti e al personale Ata.

Ancora sul mobbing: la notizia è apparsa sul quotidiano “la Repubblica”, pagina 5-sezione di Palermo, il 27 marzo 2005. L’allora dirigente scolastico, ormai in pensione, è stato condannato dal giudice del Tribunale di Agrigento a pagare una pesante sanzione pecuniaria (18.000 euro) per il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale (oltre a 1.700 euro per le spese processuali) causato al segretario, vittima di un “attacco sferrato sotto il profilo della personalità morale, con minacce di punirlo con sanzioni disciplinari, addebiti di responsabilità insussistenti, anche con formali contestazioni e ripicche”. Polibio ripete la stessa domanda: si tratta di un caso isolato?

Mobbing, in un istituto tecnico commerciale, in un comune della provincia di Catania, nei confronti di un professore, con rimproveri verbali rivoltigli anche all’ingresso oltre che all’interno della scuola, da parte di un preside-padrone, con richiesta di apertura di un procedimento disciplinare e di invio di un ispettore. Il preside-padrone continuava irriducibilmente a “pretendere” da quel professore comportamenti e decisioni in contrasto con le norme di legge e con il contratto di lavoro. Da parte sua, il professore non intendeva affatto “obbedire” e pertanto continuava a svolgere puntualmente la sua attività didattica e quant’altro a essa collegato, pur subendo le aggressività verbali e le violenze psicologiche messe in atto dal preside-padrone. Quel preside, indecorosamente e con prepotenze scritte e verbali, certo di poter godere di un’ampia “protezione”, intendeva imporre al docente, tra tant’altro, anche la firma su un registro pubblicamente collocato nell’atrio della scuola.

Durante la fase ispettiva, dopo la presenza del preside soltanto per la consegna dei documenti di sua pertinenza, ma poi allontanato dall’ispettore quando si trattò di sentire il docente e di sapere dallo stesso docente se aveva qualcosa da dichiarare e se aveva da indicare documenti da acquisire agli atti, risultarono evidenti irregolarità macroscopiche. Per questo la presenza del dipendente durante la fase ispettiva, anche assistito da rappresentanti del sindacato al quale è iscritto o al quale ha conferito mandato, oppure da un avvocato, è importante; anche, e non soltanto, perché in definitiva il preside potrebbe consegnare all’ispettore “soltanto” ciò che “decide” di consegnargli e “occultare” il resto. Al contempo, il dipendente sottoposto a indagine ispettiva può legittimamente chiedere e ottenere l’accesso a documenti da visionare, da ottenere in copia e da consegnare all’ispettore.

Tra le anomalie, tali da rendere già a prima vista evidenti le irregolarità che caratterizzavano quella scuola e il comportamento del preside, c’era quella dello “smembramento” del fascicolo personale di quel docente, e soprattutto della parte riservata, tra documenti seppure disordinatamente presenti e altri documenti riservati trovati del tutto sparsi in più posti esterni al fascicolo personale. Addirittura con numeri di protocollo diversi. Aspetto che, avanzata specifica richiesta, portò al registro di protocollo, nel quale, in molte pagine, c’erano caselle, ed erano molte, lasciate vuote. Il procedimento disciplinare venne archiviato. Polibio conserva ancora la puntuale e corretta relazione di quell’ispettore, il quale, durante la presenza in quella scuola, confermò con assoluta chiarezza che l’unico posto nel quale il docente è obbligato a firmare, per quanto concerne la sua presenza a scuola, è il registro di classe (quindi, il registro di ciascuna delle classi nelle quali svolge in quel determinato giorno l’attività didattica di sua competenza).

Mobbing e illegalità in una scuola particolarmente allegra in Sicilia, in provincia di Catania. Due gli assistenti amministrativi “presi di mira”. Non intendevano, uno dei due con maggiore determinazione, stare in silenzio di fronte a comportamenti in violazione di norme di legge, ed entrambi sottoposti a procedimento disciplinare. Quello attivato, su richiesta del preside, nei confronti dell’assistente amministrativo che ripetutamente segnalava le irregolarità esistenti e ripetute non ebbe seguito e, di fronte a quanto documentato e relazionato, in sede di difesa, dal delegato del sindacato al quale l’assistente amministrativo ingiustamente “incolpato” dal preside era iscritto, venne archiviato.

L’altro procedimento disciplinare ebbe inizio con un’ispezione. L’assistente amministrativa era stata “incolpata” dal preside con l’accusa di avere lasciato vuote, in diverse pagine del registro di protocollo, molte caselle. L’assistente amministrativa aveva agito sotto la “pressante” richiesta della dsga, e il preside – anche perché nelle caselle lasciate vuote diversi mesi prima si trovavano inserite note di acquisti vari avvenuti in tempi successivi e relative fatture per ottenere il pagamento – non poteva non esserne a conoscenza.

Durante l’ispezione, assistita l’assistente amministrativa dal delegato del sindacato di appartenenza, risultarono evidenti le numerosissime caselle del registro di protocollo, “destinate” a una futura utilizzazione, lasciate vuote dalla persona che aveva sostituito l’assistente amministrativa ingiustamente “accusata”. E c’era anche di più: a riempire una parte delle caselle lasciate vuote anche dall’assistente amministrativa che aveva sostituito la persona ingiustamente accusata era stata, in caselle di giorni precedenti anche di sei la sua assunzione, un’assistente, con propria scrittura, che appunto era stata assunta in servizio da appena un mese. Per esempio, assunta a gennaio, l’assistente amministrativa supplente, oltre a lasciare vuote caselle del registro di protocollo, “colmava” alcune delle molte caselle dei mesi dell’anno precedente, lasciate vuote dall’assistente amministrativa che da almeno sei mesi aveva sostituito la collega ingiustamente accusata

Qualche mese dopo l’archiviazione anche di questo procedimento disciplinare (ma non sembra che siano stati presi provvedimenti nei confronti del preside-padrone, né della dsga), la polizia finanziaria individuò, documentò e denuncio, e la stampa ne diede ampia informazione, la “libera uscita” di un folto gruppo di dipendenti da quella “scuola allegra”, durante l’orario di lavoro, a “disperdersi” per negozi e per altri ambienti, vicini e lontani.

E magari ci sono presidi-padroni che addirittura si arrabbiano nei confronti di Polibio, al quale inutilmente tentano di imporgli il “bavaglio”, che ha esercitato il diritto-dovere di portare a conoscenza della pubblica opinione e delle autorità interessate episodi e comportamenti lesivi della corretta gestione delle istituzioni scolastiche.

Interessante l’articolo di lallaorizzonte (8 febbraio 2011) pubblicato su orizzontescuola.it, col quale l’UGL Scuola Emilia Romagna evidenziava “una problematica che persiste nel mondo della scuola, ma che ormai è diventata una piaga”. Parlava di dirigenti scolastici “che arrivano a minacciare e a ricattare il personale attraverso un utilizzo distorto dei famosi ‘ordini di servizio’ oppure attraverso ‘cordiali inviti’ a cambiare circolo, perché “ha osato ribadire i propri diritti”, oppure “arrivano a strumentalizzare le famiglie con telefonate denigratorie nei confronti di docenti ‘scomodi’, facendo in modo che siano gli stessi genitori a procedere contro i docenti”.

 

In Calabria, nel mese di maggio del 2010, indagine della Guardia di finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, estesa anche alle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, che “ha effettuato decine di perquisizioni in vari istituti scolastici della Calabria e nelle abitazioni di dirigenti scolastici e di titolari di società private che sarebbero coinvolti in una truffa da due milioni di euro nella fornitura di materiale informativo e arredi per ufficio”. Va detto che andrebbe prestata particolare attenzione, in tutte le regioni e in tutte le province, alle associazioni e ai consorzi di scuole autonome, alle attività in corsi di preparazione a concorsi di diversa tipologia dietro pagamento di quote che variano da 100 a 800 euro e anche per quanto concerne i bilanci, la fiscalità, il coinvolgimento di dirigenti scolastici (sempre gli stessi), l’utilizzo delle scuole (sempre le stesse), il raggruppamento in determinate scuole (anche soltanto in una scuola di una grande città) di una vasta serie di corsi di formazione a pagamento da parte degli iscritti e frequentanti. Attenzioni e controlli anche al settore delle “gite scolastiche” e a quello delle merendine.

Su “la Repubblica” dell’11 gennaio del 2010 (Palermo), Fabio Ruscello ha pubblicato un breve articolo nel quale è scritto che un vicepreside era stato arrestato “perché avrebbe chiesto il pizzo sulle merendine”, “finito in carcere per concussione dopo essere stato colto in flagrante mentre incassava trecento euro da un commerciante che aveva l’autorizzazione a rivendere le merendine della scuola durante la ricreazione”.

C’è anche il caso della dirigente scolastica di una scuola della Calabria che ha vietato a un ragazzino affetto dalla sindrome di Down di partecipare a un viaggio d’istruzione con finalità didattiche della scuola. I compagni di classe, in conseguenza di quel divieto, hanno rifiutato, per solidarietà, di andare in gita, mentre i genitori dell’alunno discriminato hanno fatto ricorso all’autorità di Polizia per fare rispettare il diritto allo studio del proprio figlio.

In Sicilia, il Tar ha condannato il Miur anche al risarcimento (sentenza del 5 dicembre 2012, depositata in Segreteria il 10.12.2012), perché il dirigente scolastico aveva attribuito a un alunno con disabilità grave un insegnante di sostegno per un numero pari a 8 ore per il corrente anno scolastico 2012-2013, quando invece, perché affetto da “disabilità derivante da patologia irreversibile (Sindrome di Down), aveva il diritto ad essere assistito da un insegnante di sostegno per tutte le ore (32) della frequenza scolastica, o almeno, in subordine, per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il rapporto 1/1”. Il Tar per la Sicilia, sezione prima, ha annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui all’alunno indicato era stato assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario; ha dichiarato il diritto dell’alunno ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali, condannando la resistente amministrazione all’assegnazione, a favore dell’alunno, di un insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali. Inoltre, ha condannato il Miur al risarcimento del danno (quantificato, in via equitativa, in 1.000 euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1) e al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre oneri accessori come per legge.

In Puglia, un dirigente scolastico, rinviato a giudizio per avere diffamato in atto pubblico un professore, ha subito, il 3 novembre 2011, una condanna penale a 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, liquidati, in via equitativa, in 1.000 euro più iva.

In Sicilia, a Messina, il Tribunale ha condannato una dirigente scolastica a dieci mesi e a 400 euro di multa. Secondo l’accusa (la notizia è apparsa, oltre che sul sito Antonio Mazzeo Blog il 19 gennaio 2012 e su altri siti, anche sul “Corriere della Sera”, a firma di Gian Antonio Stella, il 4 febbraio 2012), la preside che, “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” e “con artifizi e raggiri”, avrebbe consentito che un collaboratore scolastico (condannato contestualmente a sette mesi e 300 euro di multa) “fuoriuscisse dal luogo di lavoro senza avere mai chiesto ed ottenuto alcun atto autorizzativo e senza essere in congedo”. Sarebbe risultato che “molteplici riscontri dimostrano che la permanenza” del collaboratore scolastico “all’esterno dell’istituto, lungi dal trovare giustificazione nell’espletamento dei servizi affidati, si dovesse piuttosto all’esigenza di curare (prevalentemente e non esclusivamente) gli interessi personali propri della dirigente scolastica, secondo una prassi non circoscritta ai tre episodi acclarati dai servizi di appostamento della polizia giudiziaria, se non addirittura pressoché costante nel tempo”. In un comunicato del coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio “sottolineava scandalizzato”, così nell’articolo di Gian Antonio Stella, che “la preside e il bidello”, questi usato “come autista e cavalier servente per la spesa al supermercato”, erano “ancora al loro posto”.

C’è anche il caso in cui il collaboratore scolastico è stato inviato dal preside all’ufficio postale per la spedizione di lettere niente affatto pertinenti alla propria attività lavorativa di d.s. e all’istituto, bensì di interesse personale dello stesso d.s. E la dsga che faceva “notare” al d.s. l’irregolarità da lui commessa, e anche altre irregolarità, invitandolo a non operare nello stesso modo, è stata costretta a subire gli arbitrari comportamenti messi in atto da quel preside-padrone nei di lei confronti. Una sequenza di comportamenti arbitrari.

Un altro caso, già oggetto di denuncia alla magistratura penale, è quello di un d.s. (quindi, altrettanto preside-padrone) che avrebbe utilizzato le buste della scuola (e magari altro) per un uso (individuale o altro che possa essere stato) non consentito.

Un caso particolarmente anomalo e paradossale si è verificato il 31 agosto 2011 in Calabria. Un’insegnante è stata “sospesa cautelarmene dal servizio …, poiché indagata in un processo penale”, dal dirigente vicario dell’Usr (direzione generale, ufficio 1, procedimenti disciplinari). “Sospensione comminata fino alla definizione di tale procedimento, con la contestuale disposizione della sospensione del trattamento economico e del riconoscimento dell’assegno alimentare nella misura del 50% dello stipendio”.

L’insegnante si è rivolta, con ricorso d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., al Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, che ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di essere accolto. Nel suo ricorso, l’insegnante aveva sostenuto l’invalidità del provvedimento di sospensione dal servizio per incompetenza dell’organo emanante e per violazione dei principi generali e correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 1375 del codice civile, lamentando altresì, quanto al periculum, “gli effetti gravemente pregiudizievoli del citato provvedimento sulla sua immagine professionale, nonché sulla sua vita di relazione”.

Da parte sua, il “Ministero convenuto” sosteneva, tra l’altro, ma non suffragato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, la legittimità del provvedimento di sospensione, considerato il clamore sociale suscitato dalla vicenda nonché l’imminente avvio dell’anno scolastico”. Tuttavia, senza produrre gli atti connessi al “decreto di sospensione citato e dei quali non c’era traccia nel fascicolo di costituzione del Miur, né gli stessi erano stati prodotti in seguito ad apposito ordine giudiziale in tal senso disposto in una udienza. Peraltro, nel parere a firma della d.s. già depositato risultava che “nessun provvedimento giudiziario è pervenuto alla scuola in relazione ad eventuali responsabilità attribuibili all’insegnante” e che l’insegnante “non figura nell’elenco delle persone per le quali il sostituto procuratore ha ritenuto di dover emettere l’informazione in merito all’esecuzione di misura cautelare custodiale, per come avvenuto per altre quattro maestre, né ha ritenuto di dover fornire ulteriori informazioni in merito, quando richiesto dall’Articolazione Territoriale Provinciale di Vibo Valentia”.

Pertanto, il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva il ricorso dell’insegnante e per l’effetto annullava la disposizione dirigenziale del 31 agosto 2011, condannava il Ministero convenuto a reintegrare la ricorrente in servizio e al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 800 euro.

In Toscana, a Prato, un’ex preside e un’insegnante sono state condannate (la notizia è stata diffusa da Paolo Nencioni il 12 novembre 2011) perché “riconosciute colpevoli di una specie di complotto ai danni di una loro collega per farla trasferire”. “Per raggiungere lo scopo” – così nell’articolo di Nencioni – “avrebbero falsificato il verbale del consiglio di classe, un consiglio di classe che fu una specie di processo alla professoressa”. E ci sarebbe anche altro. La sentenza, nei confronti della quale è stato annunciato appello dagli avvocati difensori delle persone condannate, ha fissato, a carico delle persone condannate, la corresponsione di 10.000 euro alla professoressa, mentre per eventuali danni si discuterà in sede civile.

In Lombardia, il giudice del lavoro di Monza ha stabilito, con la sua sentenza del 23 marzo 2012, che sia reintegrato nel suo posto di lavoro, e che venga retribuito per il periodo intercorso fra il licenziamento e il processo, un collaboratore scolastico che era stato licenziato dalla dirigente scolastica in seguito a una visita medica richiesta dalla stessa dirigente scolastica di un istituto di Cologno Monzese, dirigente che peraltro “non aveva fornito alla Commissione medica stessa tutta la documentazione dovuta”. Sostanzialmente, la d.s. “aveva taciuto alla commissione la circostanza che il ricorrente fosse stato assunto in quanto invalido civile e che quindi fosse titolare dei diritti di cui alla legge 68/1999 ‘norme per il diritto al lavoro dei disabili’, anzi rispondeva negativamente alla richiesta di chiarimenti”. Così scrive il giudice nella sentenza: “Com’è noto, la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di esaminare il fascicolo personale dei propri dipendenti e quindi ben avrebbe potuto verificare agevolmente tale fatto”.

Tra i docenti c’è chi, con sofferenza, trova la forza di manifestare di sentirsi vittima di mobbing (gravissima forma di violenza morale o psichica), di essere “in questo momento” il “bersaglio” di un “dirigente”, “molto conosciuto il Lombardia, Milano, definito Brunetta di turno” (chissà perché?), e – mentre comunica a Polibio un “potrei raccontarle quello che definisco il mio incubo” (e pertanto Polibio resta in attesa di conoscere quell’incubo nei particolari, corredato di documenti) – riferisce che subito dopo le vacanze natalizie “c’è stato un ennesimo collegio dei docenti che sembrava un b…….”. Non sono mancati in Sicilia, per esempio a Catania, “fenomeni” di tal fatta, con riferimento ai quali sono conservati nell’archivio personale di Polibio relazioni e documenti “sconvolgenti” ed “esilaranti” al tempo stesso.

In provincia di Pordenone c’è anche il caso – reso noto a Polibio da Ass. Cult. MusicArte (musicarte59@teletu.it), che gli ha inviato il testo di un articolo di Fabio Frabetti, nella cui premessa ha evidenziato che si tratta di “una vicenda che scoperchia il fenomeno del mobbing nella scuola: si calcola che lo subiscano circa 75.000 docenti, spesso in silenzio per paura di ritorsioni”, con “conflitti che sfociano in casi di vero e proprio mobbing a danno dei docenti” e a danno del personale Ata – del licenziamento di un docente, Gianni Favro, di una scuola di San Vito al Tagliamento. Un caso al quale appare necessario che venga dedicata particolare attenzione da parte dello “specifico comitato paritetico del mobbing” per accertare se c’è stata “una forma di violenza morale o psichica nel contesto lavorativo” attuata da chicchessia nei confronti del docente, nonché con ispezione tecnica (finalmente, sembra che il concorso bandito cinque anni fa stia per giungere alla sua conclusione, anche se, pur se i 79 candidati ammessi alla prova orale entreranno in servizio, rimarranno scoperti in tutto il Paese 220 posti di ispettore tecnico).

Polibio non entra nel merito concernente il “caso Favro”, consapevole com’è che i documenti sono assolutamente essenziali, e quindi fondamentali. Ma è rimasto sbigottito nel leggere, nell’articolo di Fabio Frabetti, che “l’insegnante licenziato per assenteismo senza tener conto della giustificazione presentata” si reca “ogni giorno nell’atrio della scuola”, nel quale ha “appeso vari cartelloni”, e attende che gli “siano inviati il verbale delle audizioni degli addebiti disciplinari per poterlo contestare, il certificato completo ed esaustivo delle presenze presso il Conservatorio e la documentazione al fine di difendersi dalle accuse e dai licenziamento” che Gianni Favro qualifica con gli aggettivi “vile” e “infamante”.

“Telefonini, registrazioni e diffide per difendersi dalle offese e dalle violenze dei presidi-padroni”.

“Il registratore per smascherare i dirigenti-padroni”.

“Violazioni dei diritti dei lavoratori. Sanzionati dai giudici del lavoro i comportamenti antisindacali di presidi-padroni”.

 

Polibio

polibio.polibio@hotmail.it

Polibio informa i suoi lettori che presto sarà attivato il sito http.//www.polibio.net. Si sta provvedendo a inserire in archivio tutti gli articoli da lui scritti dal 10 luglio 2010 al 31 dicembre 2012. Nel sito saranno postati, oltre a essere postati nei siti che attualmente li accolgono, tutti gli articoli personali, di volta in volta successivi, e quelli di chi, avendo fatta richiesta, ha avuto il permesso di postarli.