CCNI mobilità: continuità garantita
a chi si è trasferito su nuovi percorsi
dello stesso Istituto

di Lucio Ficara da Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 9.1.2013

Con il riordino del secondo ciclo d’istruzione si è verificato, in alcune scuole, che da un organico unico si sono costituiti organici distinti, a causa della trasformazione di precedenti corsi, sia ordinari che sperimentali, in nuovi corsi di studio. Ricordiamo che alcune scuole, hanno subito una trasformazione dei corsi precedenti in seguito alla riforma del secondo ciclo di istruzione, per esempio un ITIS con all’interno l’opzione scienze applicate , dall’ organico unico degli anni scolastici precedenti la riforma, si è trasformato in due organici distinti, quello dell’ITIS più quello del liceo scientifico delle scienze applicate. In questi casi i docenti del preesistente unico organico sono stati assegnati dall’Ufficio Territoriale, a domanda e prima delle operazioni di mobilità, sul nuovo percorso in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa in domanda . Nel CCNI mobilità 2013-2014, firmato con l’accordo del 6 dicembre 2012, arriva la norma che garantisce a questi docenti il punteggio di continuità sia per le graduatorie interne di Istituto per individuare il docente soprannumerario e sia per la mobilità stessa.

Quanto detto è scritto nell’art.20 del CCNI 6 dicembre 2012, al comma 2 : “qualora negli anni scolastici precedenti i docenti dell’istituto presso il quale si è costituito il nuovo percorso con organico autonomo siano stati assegnati nell’organico del nuovo percorso con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (ad es. con mobilità volontaria o d’ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità maturato in quanto titolari nell’altro organico dello stesso istituto”.