Concorso d.s. 2004-2013 in Sicilia. Dopo la fretta di “bocciare” la sentenza del CGA della Sicilia, che aveva annullato il concorso bandito nel 2004, emergono l’imperfezione linguistica e le “dimenticanze” del legislatore, le “improvvisazioni” e le lungaggini della “rinnovazione”. inviato da Polibio, 31.1.2013
Dopo la fretta
di “bocciare” e “archiviare” la sentenza del CGA della Sicilia, che
aveva annullato per vizi insanabili il concorso bandito nel 2004,
emergono l’imperfezione linguistica e le “dimenticanze” del
legislatore, le “improvvisazioni” del Miur e le lungaggini della
“rinnovazione”. A parte le “problematiche” tuttora rimaste prive di
trasparenza e di chiarezza per quanto concerne i preparatori
(dirigenti scolastici) dei candidati (che hanno pagato per
l’iscrizione e la frequenza alle lezioni) al concorso in atto.
“Problematiche” irrisolte e comunque senza il dovuto seguito dopo la
vicenda dell’improvvisa “scomparsa” dell’articolo di Aldo Domenico
Ficara sull’eventuale incompatibilità di una dei commissari
dell’attuale concorso a d.s. (in seguito dimessasi per partecipare
alle primarie del Pd), dopo le espressioni apparse sui siti, tali da
far pensare all’esistenza di qualcuno particolarmente “interessato”
e di qualcosa che non doveva emergere, nonché dopo gli interventi di
Lucio Ficara e quelli di Polibio, particolarmente incuriosito dalla
“scomparsa” dell’articolo di Aldo Ficara. Articoli tutti contenenti
aspetti meritevoli dell’attenzione del direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, dott.ssa Maria
Luisa Altomonte. E non soltanto della sua attenzione. Ma restiamo
tutti in fiduciosa attesa di dettagliati chiarimenti e di eventuali
eventi.
Comunque, il
concorso del 2011 sembra che volga al termine, sempre che non
intervengano improvvise sorprese a interrompere il percorso e ad
allungare i tempi per giungere al traguardo, e sembra anche che
dalla rinnovazione del concorso del 2004 potrebbero risultare idonei
(con diritto di precedere i candidati idonei del concorso del 2011
nella sottoscrizione del contratto per la funzione di dirigente
scolastico) complessivamente circa 150 docenti (sempre che le
“improvvisazioni” del Miur, riguardanti poco più di un centinaio di
docenti, abbiano a “concretizzarsi”, perché diversamente i
“recuperati” sarebbero soltanto 50).
Ebbene, poiché
di posti in organico ne sono rimasti assai pochi, mentre in numero
degli aventi titolo alla nomina a dirigente scolastico potrebbe
soltanto in Sicilia essere compreso tra 280 e 380, bisogna
assolutamente evitare di “regalare” la concessione di proroghe e di
mantenere in servizio i dirigenti scolastici nati nel 1948 e negli
anni precedenti, quindi con 65 e oltre anni d’età, e quelli che
comunque hanno raggiunto o raggiungeranno durante l’anno in corso 40
anni di contribuzione pensionistica. Lo Stato risparmierebbe sulla
spesa pubblica, parecchi docenti assumerebbero la funzione di
dirigente scolastico, altrettanti docenti attualmente in attesa di
essere assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero vincitori
di concorso, acquisirebbero occupazione stabile.
Resta comunque
sospesa la questione, sollevata dai ricorrenti del concorso bandito
nel 2004, ma tuttora non trattata dalla magistratura amministrativa
alla quale si sono rivolti, dell’invio degli atti alla Corte
costituzionale affinché si pronunci in ordine alla legge 202/2010,
la cosiddetta “legge Siragusa”, velocemente approvata dal Parlamento
per iniziativa di alcuni deputati e senatori, e meglio conosciuta
come “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e
per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C.
3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte)”.
A dire dei
ricorrenti, ma anche con riferimento a pareri “pro veritate” di
docenti universitari, in particolare di Istituzioni di diritto
pubblico, tra i quali il prof. Giovanni Gazzetta dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, la legge 202/2010 avrebbe l’effetto di
travolgere il giudicato dell’autorità giudiziaria amministrativa e
pertanto è da ritenere incostituzionale. Incostituzionale per
“palese violazione dei principi costituzionali che vietano al
Parlamento di legiferare su questioni definite dalla magistratura
con sentenza definitiva, poiché tale fatto determinerebbe una
inammissibile ingerenza del potere legislativo nelle prerogative e
competenze affidate all’organo giudiziario”. Si tratterebbe di
“illegittimità per violazione del principio di intangibilità del
giudicato”, il quale “costituisce uno dei cardini del nostro
ordinamento costituzionale, in quanto rivolto”, al contempo, “ad
assicurare il valore essenziale della certezza del diritto nei
rapporti tra i consociati e nei confronti dei pubblici poteri”,
nonché “a garantire l’attuazione del principio della separazione dei
poteri”. Principio di “intangibilità del giudicato” sul quale si è
espressa la giurisprudenza costituzionale: “Al legislatore è
precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per
annullare gli effetti del giudicato”, aggiungendo che “se vi fosse
un’incidenza sul giudicato, la legge … lederebbe i principi relativi
ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le
disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi”. Né la legge 202/2010 potrebbe essere
ammessa, poiché “largamente al di fuori dei margini consentiti per
un intervento del legislatore”, come “norma a carattere
provvedimentale”; “né risulterebbe sostenibile” la giustificazione
d’essere intervenuta “per le ragioni di necessità ed urgenza
connesse al decreto legge cui essa accede”, e cioè per garantire la
continuità del servizio scolastico ed educativo, peraltro potendo
apparire “giustificata dall’intento di eludere” l’oggetto “definito
da pronunce giurisdizionali”.
Comunque, al di
là delle legittime attese dei ricorrenti, nella legge 202/2010,
l’espressione “rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici” è
preceduta, e non a caso, dall’espressione “norme per la salvaguardia
del sistema scolastico”, che la “qualifica” come “legge
provvedimento”. Certo, si potrebbe sostenere l’ipotesi che 426 delle
circa 1.200 scuole siciliane sarebbero precipitate nel caos se
private del dirigente scolastico, ma viene anche detto che si poteva
provvedere con presidi in reggenza (peraltro, la legge sul
dimensionamento è la n. 111 del 2011, alquanto successiva al 2007 e
al 2010, e pertanto centinaia di scuole erano sottodimensionate,
parecchie addirittura con meno, anche assai meno, di 500 alunni).
D’altra parte, è
del tutto evidente, per fare alcuni esempi, ciò che riguarda il
Molise (l’attuale concorso a d.s. è stato annullato) e la Lombardia
(tutto sospeso in attesa di risolvere il “mistero” delle “buste
gialle), regione, quest’ultima, nella quale si è provveduto con
l’assegnazione di centinaia di scuole in reggenza a dirigenti
scolastici (che “gradiscono”, anche se esprimono “scontento”, perché
in definitiva, mentre lo Stato risparmia in attesa che si faccia
chiarezza, anche per quanto concerne le “buste”, loro incassano
abbastanza in più). E nessuno ha “pensato” a ripetere l’esperienza
Sicilia, non senza aver velocizzato la soluzione delle “buste” in
ordine alla loro trasparenza, e il sistema scolastico lombardo è
stato comunque salvaguardato, così come il sistema scolastico è
stato salvaguardato altrove.
Peraltro, l’on.le
Alessandra Siragusa – che si era attivata per la “soluzione”
Sicilia, e che ha presentato domanda di partecipazione al concorso a
d.s. in Lombardia (regione con notevole disponibilità di posti,
mentre in Sicilia i posti erano e sono rimasti “fantasma”, mentre si
profila un eventuale successo per circa 150 dei partecipanti al
concorso del 2004, che andranno a occupare altrettanti posti prima
di potersi procedere, chissà quando, alla nomina dei vincitori del
concorso del 13 luglio 2011), ma purtroppo non è stata ammessa a
sostenere la prova orale – non avrebbe potuto comunque ripetere,
perché partecipante al concorso in Lombardia e comunque al di là di
qualsiasi personale risultato, l’esperienza che ha portato alla
legge 202 del 3 dicembre 2010, pubblicata il giorno successivo sulla
Gazzetta Ufficiale n. 284. Ma l’iniziativa, se “necessaria”,
potrebbe essere assunta da un altro parlamentare!
In quel tempo,
prima e soprattutto dopo l’approvazione della legge 202/2010, e
mentre si era in attesa della firma del Capo dello Stato e della
successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, c’era chi,
dirigente scolastico (già condannato due volte dalla magistratura
del lavoro per comportamento antisindacale e alle spese di
giudizio), dirigente dello Stato, presidente di un Consorzio di
scuole statali, qualificatosi anche come elevato rappresentante
regionale e nazionale di un’associazione di presidi, pubblicava sul
sito internet del Consorzio, rivolte al presidente del CGA Riccardo
Virgilio, espressioni del tipo: “il presidente Riccardo Virgilio è
stato fermato nella sua corsa giustizialista e che, nonostante
l’emanazione di una legge dello Stato, sembrava ormai avviato in una
spirale persecutoria senza fine”; “concorso a preside cassato in
Sicilia dalla pervicacia e dalla ostinazione sospetta del presidente
del CGA Sicilia, Riccardo Virgilio”; “insipienza e incompetenza
della burocrazia amministrativa a gestire qualsiasi evento o
incombenza” (in altre occasioni, il “Miur che fa gli accordi
perversi con i sindacati”; “la scassata macchina giudiziaria” e
“l’amministrazione dei burosauri ministeriali avvitata su se stessa
ha perso il controllo, semmai l’avesse avuto, su qualsiasi procedura
amministrativa che regolarmente va sotto l’accetta dei giudici i
quali usano la mannaia, lanciando fendenti in tutte le direzioni non
curandosi del bene pubblico e della tutela della collettività e
della società civile”; “il teorema ‘Virgilio’”). Fino a pubblicare, corredato di una foto di Saddam Hussein, pertanto assolutamente vergognosa e offensiva, dieci giorni prima della pubblicazione della “legge Siragusa” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un articolo nel quale paragonava il funzionario dell’Usr della Sicilia, che correttamente agiva a seguito di incarico conferitogli dal commissario ad acta del CGA Sicilia, al “ministro dell’informazione di Saddam Hussein”, Al Sahaf, che, “con i carri armati degli americani alle porte, emetteva proclami bellicosi contro le truppe della coalizione che da lì a poche ore avrebbero liberato Baghdad”; concludendo, quel dirigente scolastico, con l’espressione “furore giustizialista del CGA che ha portato la Sicilia in tre anni a far soffrire alle scuole le pene dell’inferno”.
E veniamo a una
“particolare” espressione linguistica del legislatore, forse
sfuggita nella fretta di “cassare” la sentenza del CGA e di dare
vita alla legge di risurrezione del concorso annullato per vizi
insanabili dal CGA. Articolo 2, comma 1. Dopo aver sancito, per i
candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione
Sicilia del concorso del 2004 e che alla data di entrata in vigore
della legge 202/2010 prestano servizio con funzioni di dirigente
scolastico con contratto a tempo indeterminato la rinnovazione del
concorso annullato dal CGA, lo svolgimento di “una prova scritta
sull’esperienza maturata nel corso del servizio”, è precisato che “a
seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo”
(prova, ovviamente, “costruita” a casa e poi “scritta” nell’aula
nella quale la “prova” veniva svolta, e il risultato è stato
“straordinariamente” positivo per tutti i presenti, che comunque
andranno le cose resteranno al loro posto fino al pensionamento, o
alternativamente saranno destinatari di notevole risarcimento per
danno patrimoniale e non patrimoniale) “sono confermati i rapporti
di lavoro con loro instaurati”.
Sì, “a seguito
del superamento di tale prova scritta con esito positivo”,
immaginandosi il legislatore un “superamento” con esito “negativo”,
quando invece “superamento” è “l’atto di superare” e “superare”
significa “andare oltre per quantità”, “oltrepassare”, “riuscire a
vincere”! Ma forse il legislatore ha pensato alla “possibilità” di
un “rafforzativo” in quanto “ripetitivo”! Ma si ripara con
l’articolo 3, nel quale è sancito che “coloro che hanno frequentato
il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in
servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova
scritta su un progetto elaborato su un argomento scelto tra quelli
che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione” (perbacco,
uno sforzo immane!) e, “a seguito del superamento di tale prova
scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella
graduatoria generale finale di merito” (sì, poteva non essere messo
“dal candidato”, ma c’è la correttezza di “a seguito del
superamento”).
Dal mese di
novembre dell’anno 2004 sono trascorsi più di nove anni, e non si
può dure che sia finita. Tutt’altro, anzi. Le prove di cui agli
articoli 2 e 3 dovevano essere ultimate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto del Miur, autorizzato a emanarlo
“entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge”
(entro 30 giorni dal 5 dicembre 2010). Il decreto è stato emanato il
3 gennaio 2011, esattamente il 30° giorno!). Il comma 3 dell’art. 6
della legge 202/2010 ha sancito che “le procedure di rinnovazione
del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè,
entro il 4 dicembre 2011; ma è già trascorso l’intero mese di
gennaio dell’anno 2013). Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Miur
3 gennaio 2011 precisa che “le procedure di rinnovazione del
concorso di cui all’art. 1 devono essere completate entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010” (cioè,
entro il 4 dicembre 2011; c’è già un ritardo di 14 mesi).
Nel decreto del
Miur ritroviamo, nel comma 4 dell’art. 3 l’espressione “a seguito
del superamento della prova scritta, con esito positivo, sono
confermati …” (questa volta, “con esito positivo” posto addirittura
tra virgole) e nel comma 7 dell’art. 3 l’espressione “a seguito
dell’espletamento della prova scritta, con esito positivo, agli
stessi è confermata …” (questa volta non “a seguito del superamento
di tale prova scritta”, ma “a seguito del superamento, con esito
positivo, agli stessi è confermata …”, scegliendo insomma, ed
evidenziandola tra virgole, nell’immaginazione di un “superamento”
con “esito negativo”, una formula diversa di ciò che è lapalissiano
nel sostantivo maschile “superamento” (l’atto del superare) e nel
verbo “superare”!
Prima di
evidenziare altri aspetti, ritorniamo alla norma che sancisce il
completamento delle procedure di rinnovazione del concorso del 2004
annullato dal CGA e risuscitato dalla “miracoloso” legge 202/2010,
al contempo “cassando” la decisione di nullità del concorso
pronunciata dal CGA o archiviandola fino a quando, se dalla
giustizia amministrativa saranno inviati gli atti, la Corte
costituzionale non si sarà pronunciata (qualora la legge 202/2010
venisse dal Giudice delle leggi dichiarata incostituzionale, la
decisione del CGA della Sicilia riassumerebbe piena validità): “le
procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono
essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge” (202/2010, entrata in vigore il 4 dicembre
2010); “le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’art. 1
devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge n. 202/2010” (D.M. n. 2 del 3 gennaio 2011,
quindi, entro il 4 dicembre 2011).
Dal 4 dicembre
2011 a oggi sono trascorsi quasi 14 mesi, quindi c’è già un enorme
ritardo rispetto ai 12 mesi (di mesi ne sono passati 26) sanciti
dalla legge (e ribaditi nel decreto del Miur) per “completare” le
“procedure di rinnovazione del concorso”. Pertanto, se non è
intervenuta una legge che “prolunga” il tempo della “rinnovazione”,
quanto è già stato svolto sarebbe viziato di nullità. Peraltro, la
“lentezza” è regnata (e continua a regnare) sovrana e inoltre le
assunzioni dovevano essere “effettuate per tutti i posti che si
renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012 nella regione Sicilia, nei limiti della validità delle
graduatorie, dopo l’assunzione in servizio di tutti i candidati
inserite nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo
24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31”. “Lentezza”
che ha riguardato la rinnovazione del concorso del 2004 e che ha
riguardato anche il concorso del 2011, mentre i “posti fantasma”
navigano impercettibili nell’etere. Cosicché, la legge 202/2010, in
quanto “legge provvedimento” intervenuta, con “urgenza” (?), “per la
salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione
del concorso per dirigenti scolastici”, potrebbe “risultare” niente
affatto urgente, ma soltanto “utile” per “cassare” la sentenza del
CGA con la quale era stato annullato sin dall’origine il concorso
bandito nel novembre del 2004 e per “mantenere” in servizio nella
funzione di dirigente scolastico coloro che erano stati nominati
tali con decorrenza 1 settembre 2007. E magari assegnare la funzione
di dirigente scolastico a coloro che erano risultati “idonei”.
Per quanto
concerne le “dimenticanze” del legislatore e le “improvvisazioni”
del Miur, il legislatore, forse nella fretta di dare vita alla legge
di risurrezione del concorso annullato dal CGA della Sicilia per
vizi insanabili, avrebbe “dimenticato” una “categoria”: quella dei
candidati che hanno superato le prove scritte del concorso, ma che
non hanno superato la prova orale. In effetti, così anche nel decreto ministeriale n. 2 del 3 gennaio 2010, potevano partecipare alla rinnovazione della procedura concorsuale: i candidati che alla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010 prestavano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato (anche se si potrebbe discutere sulla “validità” del contratto “a tempo determinato” sottoscritto quando non poteva essere sottoscritto tra le parti); i candidati che avevano frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico; i candidati che avevano superato le prove scritte completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che non erano “stati ammessi al corso di formazione di cui al D.D.G. 22.11.2004”. Per ciascuno di questi ultimi, “ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati”, l’ammissione alla frequenza del corso di formazione (al termine del quale dovevano sostenere un colloquio selettivo con attestato di superamento finale rilasciato dal direttore del corso) era determinata dall’essere risultato “idoneo” a seguito della nuova valutazione degli elaborati, sulla base del giudizio e secondo i criteri determinati dalla commissione giudicatrice, tenuta “a garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione, adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea”.
Dalla
“rinnovata” procedura di valutazione degli elaborati dei candidati
che precedentemente non erano stati ammessi a sostenere la prova
orale sono scaturiti 51 idonei. Così i voti attribuiti agli
elaborati: 78 hanno avuto 21, 13 hanno avuto 22, 8 hanno avuto 23, 2
hanno avuto 24 e 1 ha avuto 26. Ci sono state 28 coppie di elaborati
(e quindi 28 candidati) che hanno avuto 21. E non si tratta di poca
cosa. Riflettiamoci su. Si tratta del “fenomeno dei 51 candidati che hanno superato, anche con punteggio superiore al 21 e fino al 26 attribuito a ciascuno degli elaborati, la “rinnovazione” della correzione degli elaborati. Pertanto, potrebbero esserci stati elaborati di “vincitori” e di “idonei” positivamente valutati dalle sottocommissioni “irregolari” per quanto concerne le modalità di correzione con riferimento alla commissione in terna perfetta che non c’è stata (e pertanto il CGA aveva annullato il concorso per vizio insanabile), che invece non avrebbero meritato valutazione positiva se corretti e valutati da altra commissione in fase di “rinnovazione” del concorso. Come potrebbero esserci elaborati valutati negativamente, e quindi con attribuzione di un voto inferiore a 21, in fase di “rinnovazione”, che potrebbero essere positivamente valutati da altra commissione. E così di seguito. Va ricordato che gli elaborati dei “vincitori” e degli “idonei”, riferendoci alla fase precedente all’annullamento del concorso da parte del CGA della Sicilia, non sono stati oggetto di “rinnovata” valutazione, né c’è stata, perché non prevista dalla legge, ripetizione della prova orale.
La
“dimenticanza” del legislatore e le “improvvisazioni” del Miur
riguarderebbero i candidati che avevano superato le prove scritte e
che non avevano superato la prova orale. Ed è questo, tra gli altri,
un importante nodo da sciogliere. Si tratta, sempre che sia stata
una “dimenticanza” del legislatore causata dalla fretta, dei
candidati del concorso del 2004, oggetto di rinnovazione perché
risuscitato dalla legge 202/2010 dopo l’annullamento per vizi
insanabili sentenziato dal CGA della Sicilia, che avevano superato
le prove scritte, ma che erano stati “bocciati” alla prova orale.
D’altra parte, la prova orale era rimasta positiva, così sancito
dalla legge 202/2010, per coloro (“vincitori” o “idonei”) che
l’avevano superata. Pertanto, la prova orale a suo tempo sostenuta
non poteva che rimanere negativa per coloro che non l’avevano
superata, pur essendo state positive le prove scritte (come positive
sono rimaste le prove scritte e la prova orale dei “vincitori” e
degli “idonei”). Al di là dei vizi nella correzione degli elaborati derivanti dalla non corretta formazione della commissione, dei ridottissimi tempi per la “correzione” e per la “valutazione” degli elaborati, degli errori a “caratterizzare” gli elaborati ai quali è stato attribuito un voto positivo che ha portato il singolo candidato a sostenere la prova orale e magari di risultare tra i “vincitori” del concorso, della diversità delle “prove” di rinnovamento in violazione della parità tra i candidati, l’esclusione di coloro che avevano superato le prove scritte e che non avevano superato la prova orale, se il riferimento normativo è la legge 202/2010, apparirebbe “corretta”. Anche se non è possibile condividere le “imperfezioni” del legislatore e le “improvvisazioni” del Miur. La legge 202/2010 non ha disposto proprio nulla per quanto concerne la posizione dei candidati che avevano superato le prove scritte, ma non avevano superato la prova orale. Tali, a norma di legge, rimanevano. Resta da chiarire, in definitiva, perché, il direttore generale del Miur, Luciano Chiappetta, abbia inviato all’USR della Sicilia, in risposta a una richiesta dello stesso USR, il “chiarimento” di “ritenere opportuno” che “i candidati che superarono le prove scritte ma non la successiva prova orale” siano “ammessi direttamente alla prova orale senza una rivalutazione delle prove scritte”, “atteso che il loro esito fu già positivo”. “Opportuno” non corrisponde a “diritto”, bensì a tutt’altro, peraltro in violazione della legge, che non ha affatto sancito il “diritto” dei candidati bocciati alla prova orale del concorso del 2004 di essere ammessi direttamente a una nuova prova orale perché l’esito delle prove scritte era stato allora positivo. E potrebbe esserci una successiva “improvvisazione”: ammissione al corso di formazione previo esame dal risultato positivo. Ma la legge cosa ci sta a fare? Comunque, restiamo tutti in attesa della fine dell’ingarbugliata novella.
Polibio
Polibio informa i suoi lettori che presto sarà attivato il sito
http.//www.polibio.net. Si sta provvedendo a inserire in archivio
tutti gli articoli da lui scritti dal 10 luglio 2010 al 31 dicembre
2012. Nel sito saranno postati, oltre a essere postati nei siti che
attualmente li accolgono, tutti gli articoli personali, di volta in
volta successivi, e quelli di chi, avendo fatta richiesta, ha avuto
il permesso di postarli. |