Concorso d.s. 2004-2013 in Sicilia.
Quasi 10 anni e non è finita.
Errori e paradossi
nella frettolosa legge politica 202/2010.

Dopo la fretta di “bocciare” la sentenza del CGA della Sicilia, che aveva annullato il concorso bandito nel 2004, emergono l’imperfezione linguistica e le “dimenticanze” del legislatore, le “improvvisazioni” e le lungaggini della “rinnovazione”.

inviato da Polibio, 31.1.2013

Dopo la fretta di “bocciare” e “archiviare” la sentenza del CGA della Sicilia, che aveva annullato per vizi insanabili il concorso bandito nel 2004, emergono l’imperfezione linguistica e le “dimenticanze” del legislatore, le “improvvisazioni” del Miur e le lungaggini della “rinnovazione”. A parte le “problematiche” tuttora rimaste prive di trasparenza e di chiarezza per quanto concerne i preparatori (dirigenti scolastici) dei candidati (che hanno pagato per l’iscrizione e la frequenza alle lezioni) al concorso in atto. “Problematiche” irrisolte e comunque senza il dovuto seguito dopo la vicenda dell’improvvisa “scomparsa” dell’articolo di Aldo Domenico Ficara sull’eventuale incompatibilità di una dei commissari dell’attuale concorso a d.s. (in seguito dimessasi per partecipare alle primarie del Pd), dopo le espressioni apparse sui siti, tali da far pensare all’esistenza di qualcuno particolarmente “interessato” e di qualcosa che non doveva emergere, nonché dopo gli interventi di Lucio Ficara e quelli di Polibio, particolarmente incuriosito dalla “scomparsa” dell’articolo di Aldo Ficara. Articoli tutti contenenti aspetti meritevoli dell’attenzione del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, dott.ssa Maria Luisa Altomonte. E non soltanto della sua attenzione. Ma restiamo tutti in fiduciosa attesa di dettagliati chiarimenti e di eventuali eventi.

Comunque, il concorso del 2011 sembra che volga al termine, sempre che non intervengano improvvise sorprese a interrompere il percorso e ad allungare i tempi per giungere al traguardo, e sembra anche che dalla rinnovazione del concorso del 2004 potrebbero risultare idonei (con diritto di precedere i candidati idonei del concorso del 2011 nella sottoscrizione del contratto per la funzione di dirigente scolastico) complessivamente circa 150 docenti (sempre che le “improvvisazioni” del Miur, riguardanti poco più di un centinaio di docenti, abbiano a “concretizzarsi”, perché diversamente i “recuperati” sarebbero soltanto 50).

Ebbene, poiché di posti in organico ne sono rimasti assai pochi, mentre in numero degli aventi titolo alla nomina a dirigente scolastico potrebbe soltanto in Sicilia essere compreso tra 280 e 380, bisogna assolutamente evitare di “regalare” la concessione di proroghe e di mantenere in servizio i dirigenti scolastici nati nel 1948 e negli anni precedenti, quindi con 65 e oltre anni d’età, e quelli che comunque hanno raggiunto o raggiungeranno durante l’anno in corso 40 anni di contribuzione pensionistica. Lo Stato risparmierebbe sulla spesa pubblica, parecchi docenti assumerebbero la funzione di dirigente scolastico, altrettanti docenti attualmente in attesa di essere assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero vincitori di concorso, acquisirebbero occupazione stabile.

Resta comunque sospesa la questione, sollevata dai ricorrenti del concorso bandito nel 2004, ma tuttora non trattata dalla magistratura amministrativa alla quale si sono rivolti, dell’invio degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci in ordine alla legge 202/2010, la cosiddetta “legge Siragusa”, velocemente approvata dal Parlamento per iniziativa di alcuni deputati e senatori, e meglio conosciuta come “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte)”.

A dire dei ricorrenti, ma anche con riferimento a pareri “pro veritate” di docenti universitari, in particolare di Istituzioni di diritto pubblico, tra i quali il prof. Giovanni Gazzetta dell’Università di Roma “Tor Vergata”, la legge 202/2010 avrebbe l’effetto di travolgere il giudicato dell’autorità giudiziaria amministrativa e pertanto è da ritenere incostituzionale. Incostituzionale per “palese violazione dei principi costituzionali che vietano al Parlamento di legiferare su questioni definite dalla magistratura con sentenza definitiva, poiché tale fatto determinerebbe una inammissibile ingerenza del potere legislativo nelle prerogative e competenze affidate all’organo giudiziario”. Si tratterebbe di “illegittimità per violazione del principio di intangibilità del giudicato”, il quale “costituisce uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale, in quanto rivolto”, al contempo, “ad assicurare il valore essenziale della certezza del diritto nei rapporti tra i consociati e nei confronti dei pubblici poteri”, nonché “a garantire l’attuazione del principio della separazione dei poteri”. Principio di “intangibilità del giudicato” sul quale si è espressa la giurisprudenza costituzionale: “Al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato”, aggiungendo che “se vi fosse un’incidenza sul giudicato, la legge … lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi”. Né la legge 202/2010 potrebbe essere ammessa, poiché “largamente al di fuori dei margini consentiti per un intervento del legislatore”, come “norma a carattere provvedimentale”; “né risulterebbe sostenibile” la giustificazione d’essere intervenuta “per le ragioni di necessità ed urgenza connesse al decreto legge cui essa accede”, e cioè per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, peraltro potendo apparire “giustificata dall’intento di eludere” l’oggetto “definito da pronunce giurisdizionali”.

Comunque, al di là delle legittime attese dei ricorrenti, nella legge 202/2010, l’espressione “rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici” è preceduta, e non a caso, dall’espressione “norme per la salvaguardia del sistema scolastico”, che la “qualifica” come “legge provvedimento”. Certo, si potrebbe sostenere l’ipotesi che 426 delle circa 1.200 scuole siciliane sarebbero precipitate nel caos se private del dirigente scolastico, ma viene anche detto che si poteva provvedere con presidi in reggenza (peraltro, la legge sul dimensionamento è la n. 111 del 2011, alquanto successiva al 2007 e al 2010, e pertanto centinaia di scuole erano sottodimensionate, parecchie addirittura con meno, anche assai meno, di 500 alunni).

D’altra parte, è del tutto evidente, per fare alcuni esempi, ciò che riguarda il Molise (l’attuale concorso a d.s. è stato annullato) e la Lombardia (tutto sospeso in attesa di risolvere il “mistero” delle “buste gialle), regione, quest’ultima, nella quale si è provveduto con l’assegnazione di centinaia di scuole in reggenza a dirigenti scolastici (che “gradiscono”, anche se esprimono “scontento”, perché in definitiva, mentre lo Stato risparmia in attesa che si faccia chiarezza, anche per quanto concerne le “buste”, loro incassano abbastanza in più). E nessuno ha “pensato” a ripetere l’esperienza Sicilia, non senza aver velocizzato la soluzione delle “buste” in ordine alla loro trasparenza, e il sistema scolastico lombardo è stato comunque salvaguardato, così come il sistema scolastico è stato salvaguardato altrove.

Peraltro, l’on.le Alessandra Siragusa – che si era attivata per la “soluzione” Sicilia, e che ha presentato domanda di partecipazione al concorso a d.s. in Lombardia (regione con notevole disponibilità di posti, mentre in Sicilia i posti erano e sono rimasti “fantasma”, mentre si profila un eventuale successo per circa 150 dei partecipanti al concorso del 2004, che andranno a occupare altrettanti posti prima di potersi procedere, chissà quando, alla nomina dei vincitori del concorso del 13 luglio 2011), ma purtroppo non è stata ammessa a sostenere la prova orale – non avrebbe potuto comunque ripetere, perché partecipante al concorso in Lombardia e comunque al di là di qualsiasi personale risultato, l’esperienza che ha portato alla legge 202 del 3 dicembre 2010, pubblicata il giorno successivo sulla Gazzetta Ufficiale n. 284. Ma l’iniziativa, se “necessaria”, potrebbe essere assunta da un altro parlamentare!

In quel tempo, prima e soprattutto dopo l’approvazione della legge 202/2010, e mentre si era in attesa della firma del Capo dello Stato e della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, c’era chi, dirigente scolastico (già condannato due volte dalla magistratura del lavoro per comportamento antisindacale e alle spese di giudizio), dirigente dello Stato, presidente di un Consorzio di scuole statali, qualificatosi anche come elevato rappresentante regionale e nazionale di un’associazione di presidi, pubblicava sul sito internet del Consorzio, rivolte al presidente del CGA Riccardo Virgilio, espressioni del tipo: “il presidente Riccardo Virgilio è stato fermato nella sua corsa giustizialista e che, nonostante l’emanazione di una legge dello Stato, sembrava ormai avviato in una spirale persecutoria senza fine”; “concorso a preside cassato in Sicilia dalla pervicacia e dalla ostinazione sospetta del presidente del CGA Sicilia, Riccardo Virgilio”; “insipienza e incompetenza della burocrazia amministrativa a gestire qualsiasi evento o incombenza” (in altre occasioni, il “Miur che fa gli accordi perversi con i sindacati”; “la scassata macchina giudiziaria” e “l’amministrazione dei burosauri ministeriali avvitata su se stessa ha perso il controllo, semmai l’avesse avuto, su qualsiasi procedura amministrativa che regolarmente va sotto l’accetta dei giudici i quali usano la mannaia, lanciando fendenti in tutte le direzioni non curandosi del bene pubblico e della tutela della collettività e della società civile”; “il teorema ‘Virgilio’”).

Fino a pubblicare, corredato di una foto di Saddam Hussein, pertanto assolutamente vergognosa e offensiva, dieci giorni prima della pubblicazione della “legge Siragusa” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un articolo nel quale paragonava il funzionario dell’Usr della Sicilia, che correttamente agiva a seguito di incarico conferitogli dal commissario ad acta del CGA Sicilia, al “ministro dell’informazione di Saddam Hussein”, Al Sahaf, che, “con i carri armati degli americani alle porte, emetteva proclami bellicosi contro le truppe della coalizione che da lì a poche ore avrebbero liberato Baghdad”; concludendo, quel dirigente scolastico, con l’espressione “furore giustizialista del CGA che ha portato la Sicilia in tre anni a far soffrire alle scuole le pene dell’inferno”.

E veniamo a una “particolare” espressione linguistica del legislatore, forse sfuggita nella fretta di “cassare” la sentenza del CGA e di dare vita alla legge di risurrezione del concorso annullato per vizi insanabili dal CGA. Articolo 2, comma 1. Dopo aver sancito, per i candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso del 2004 e che alla data di entrata in vigore della legge 202/2010 prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato la rinnovazione del concorso annullato dal CGA, lo svolgimento di “una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio”, è precisato che “a seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo” (prova, ovviamente, “costruita” a casa e poi “scritta” nell’aula nella quale la “prova” veniva svolta, e il risultato è stato “straordinariamente” positivo per tutti i presenti, che comunque andranno le cose resteranno al loro posto fino al pensionamento, o alternativamente saranno destinatari di notevole risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale) “sono confermati i rapporti di lavoro con loro instaurati”.

Sì, “a seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo”, immaginandosi il legislatore un “superamento” con esito “negativo”, quando invece “superamento” è “l’atto di superare” e “superare” significa “andare oltre per quantità”, “oltrepassare”, “riuscire a vincere”! Ma forse il legislatore ha pensato alla “possibilità” di un “rafforzativo” in quanto “ripetitivo”! Ma si ripara con l’articolo 3, nel quale è sancito che “coloro che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione” (perbacco, uno sforzo immane!) e, “a seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito” (sì, poteva non essere messo “dal candidato”, ma c’è la correttezza di “a seguito del superamento”).

Dal mese di novembre dell’anno 2004 sono trascorsi più di nove anni, e non si può dure che sia finita. Tutt’altro, anzi. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 dovevano essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Miur, autorizzato a emanarlo “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge” (entro 30 giorni dal 5 dicembre 2010). Il decreto è stato emanato il 3 gennaio 2011, esattamente il 30° giorno!). Il comma 3 dell’art. 6 della legge 202/2010 ha sancito che “le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè, entro il 4 dicembre 2011; ma è già trascorso l’intero mese di gennaio dell’anno 2013). Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Miur 3 gennaio 2011 precisa che “le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’art. 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010” (cioè, entro il 4 dicembre 2011; c’è già un ritardo di 14 mesi).

Nel decreto del Miur ritroviamo, nel comma 4 dell’art. 3 l’espressione “a seguito del superamento della prova scritta, con esito positivo, sono confermati …” (questa volta, “con esito positivo” posto addirittura tra virgole) e nel comma 7 dell’art. 3 l’espressione “a seguito dell’espletamento della prova scritta, con esito positivo, agli stessi è confermata …” (questa volta non “a seguito del superamento di tale prova scritta”, ma “a seguito del superamento, con esito positivo, agli stessi è confermata …”, scegliendo insomma, ed evidenziandola tra virgole, nell’immaginazione di un “superamento” con “esito negativo”, una formula diversa di ciò che è lapalissiano nel sostantivo maschile “superamento” (l’atto del superare) e nel verbo “superare”!

Prima di evidenziare altri aspetti, ritorniamo alla norma che sancisce il completamento delle procedure di rinnovazione del concorso del 2004 annullato dal CGA e risuscitato dalla “miracoloso” legge 202/2010, al contempo “cassando” la decisione di nullità del concorso pronunciata dal CGA o archiviandola fino a quando, se dalla giustizia amministrativa saranno inviati gli atti, la Corte costituzionale non si sarà pronunciata (qualora la legge 202/2010 venisse dal Giudice delle leggi dichiarata incostituzionale, la decisione del CGA della Sicilia riassumerebbe piena validità): “le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (202/2010, entrata in vigore il 4 dicembre 2010); “le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’art. 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010” (D.M. n. 2 del 3 gennaio 2011, quindi, entro il 4 dicembre 2011).

Dal 4 dicembre 2011 a oggi sono trascorsi quasi 14 mesi, quindi c’è già un enorme ritardo rispetto ai 12 mesi (di mesi ne sono passati 26) sanciti dalla legge (e ribaditi nel decreto del Miur) per “completare” le “procedure di rinnovazione del concorso”. Pertanto, se non è intervenuta una legge che “prolunga” il tempo della “rinnovazione”, quanto è già stato svolto sarebbe viziato di nullità. Peraltro, la “lentezza” è regnata (e continua a regnare) sovrana e inoltre le assunzioni dovevano essere “effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione Sicilia, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l’assunzione in servizio di tutti i candidati inserite nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31”. “Lentezza” che ha riguardato la rinnovazione del concorso del 2004 e che ha riguardato anche il concorso del 2011, mentre i “posti fantasma” navigano impercettibili nell’etere. Cosicché, la legge 202/2010, in quanto “legge provvedimento” intervenuta, con “urgenza” (?), “per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici”, potrebbe “risultare” niente affatto urgente, ma soltanto “utile” per “cassare” la sentenza del CGA con la quale era stato annullato sin dall’origine il concorso bandito nel novembre del 2004 e per “mantenere” in servizio nella funzione di dirigente scolastico coloro che erano stati nominati tali con decorrenza 1 settembre 2007. E magari assegnare la funzione di dirigente scolastico a coloro che erano risultati “idonei”.

Per quanto concerne le “dimenticanze” del legislatore e le “improvvisazioni” del Miur, il legislatore, forse nella fretta di dare vita alla legge di risurrezione del concorso annullato dal CGA della Sicilia per vizi insanabili, avrebbe “dimenticato” una “categoria”: quella dei candidati che hanno superato le prove scritte del concorso, ma che non hanno superato la prova orale.

In effetti, così anche nel decreto ministeriale n. 2 del 3 gennaio 2010, potevano partecipare alla rinnovazione della procedura concorsuale: i candidati che alla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010 prestavano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato (anche se si potrebbe discutere sulla “validità” del contratto “a tempo determinato” sottoscritto quando non poteva essere sottoscritto tra le parti); i candidati che avevano frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico; i candidati che avevano superato le prove scritte completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che non erano “stati ammessi al corso di formazione di cui al D.D.G. 22.11.2004”. Per ciascuno di questi ultimi, “ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati”, l’ammissione alla frequenza del corso di formazione (al termine del quale dovevano sostenere un colloquio selettivo con attestato di superamento finale rilasciato dal direttore del corso) era determinata dall’essere risultato “idoneo” a seguito della nuova valutazione degli elaborati, sulla base del giudizio e secondo i criteri determinati dalla commissione giudicatrice, tenuta “a garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione, adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea”.

Dalla “rinnovata” procedura di valutazione degli elaborati dei candidati che precedentemente non erano stati ammessi a sostenere la prova orale sono scaturiti 51 idonei. Così i voti attribuiti agli elaborati: 78 hanno avuto 21, 13 hanno avuto 22, 8 hanno avuto 23, 2 hanno avuto 24 e 1 ha avuto 26. Ci sono state 28 coppie di elaborati (e quindi 28 candidati) che hanno avuto 21. E non si tratta di poca cosa.

Riflettiamoci su. Si tratta del “fenomeno dei 51 candidati che hanno superato, anche con punteggio superiore al 21 e fino al 26 attribuito a ciascuno degli elaborati, la “rinnovazione” della correzione degli elaborati. Pertanto, potrebbero esserci stati elaborati di “vincitori” e di “idonei” positivamente valutati dalle sottocommissioni “irregolari” per quanto concerne le modalità di correzione con riferimento alla commissione in terna perfetta che non c’è stata (e pertanto il CGA aveva annullato il concorso per vizio insanabile), che invece non avrebbero meritato valutazione positiva se corretti e valutati da altra commissione in fase di “rinnovazione” del concorso. Come potrebbero esserci elaborati valutati negativamente, e quindi con attribuzione di un voto inferiore a 21, in fase di “rinnovazione”, che potrebbero essere positivamente valutati da altra commissione. E così di seguito. Va ricordato che gli elaborati dei “vincitori” e degli “idonei”, riferendoci alla fase precedente all’annullamento del concorso da parte del CGA della Sicilia, non sono stati oggetto di “rinnovata” valutazione, né c’è stata, perché non prevista dalla legge, ripetizione della prova orale.

La “dimenticanza” del legislatore e le “improvvisazioni” del Miur riguarderebbero i candidati che avevano superato le prove scritte e che non avevano superato la prova orale. Ed è questo, tra gli altri, un importante nodo da sciogliere. Si tratta, sempre che sia stata una “dimenticanza” del legislatore causata dalla fretta, dei candidati del concorso del 2004, oggetto di rinnovazione perché risuscitato dalla legge 202/2010 dopo l’annullamento per vizi insanabili sentenziato dal CGA della Sicilia, che avevano superato le prove scritte, ma che erano stati “bocciati” alla prova orale. D’altra parte, la prova orale era rimasta positiva, così sancito dalla legge 202/2010, per coloro (“vincitori” o “idonei”) che l’avevano superata. Pertanto, la prova orale a suo tempo sostenuta non poteva che rimanere negativa per coloro che non l’avevano superata, pur essendo state positive le prove scritte (come positive sono rimaste le prove scritte e la prova orale dei “vincitori” e degli “idonei”).

Al di là dei vizi nella correzione degli elaborati derivanti dalla non corretta formazione della commissione, dei ridottissimi tempi per la “correzione” e per la “valutazione” degli elaborati, degli errori a “caratterizzare” gli elaborati ai quali è stato attribuito un voto positivo che ha portato il singolo candidato a sostenere la prova orale e magari di risultare tra i “vincitori” del concorso, della diversità delle “prove” di rinnovamento in violazione della parità tra i candidati, l’esclusione di coloro che avevano superato le prove scritte e che non avevano superato la prova orale, se il riferimento normativo è la legge 202/2010, apparirebbe “corretta”. Anche se non è possibile condividere le “imperfezioni” del legislatore e le “improvvisazioni” del Miur. La legge 202/2010 non ha disposto proprio nulla per quanto concerne la posizione dei candidati che avevano superato le prove scritte, ma non avevano superato la prova orale. Tali, a norma di legge, rimanevano.

Resta da chiarire, in definitiva, perché, il direttore generale del Miur, Luciano Chiappetta, abbia inviato all’USR della Sicilia, in risposta a una richiesta dello stesso USR, il “chiarimento” di “ritenere opportuno” che “i candidati che superarono le prove scritte ma non la successiva prova orale” siano “ammessi direttamente alla prova orale senza una rivalutazione delle prove scritte”, “atteso che il loro esito fu già positivo”. “Opportuno” non corrisponde a “diritto”, bensì a tutt’altro, peraltro in violazione della legge, che non ha affatto sancito il “diritto” dei candidati bocciati alla prova orale del concorso del 2004 di essere ammessi direttamente a una nuova prova orale perché l’esito delle prove scritte era stato allora positivo. E potrebbe esserci una successiva “improvvisazione”: ammissione al corso di formazione previo esame dal risultato positivo. Ma la legge cosa ci sta a fare? Comunque, restiamo tutti in attesa della fine dell’ingarbugliata novella.

 

Polibio

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