Telefonini, registratori e diffide per difendersi
dalle offese e dalle violenze dei presidi-padroni

C’è il preside-padrone che grida e minaccia; che usa comportamenti da mobbing; che utilizza per sé fuori della scuola il personale Ata durante l’orario di servizio; che colpisce disciplinarmente chi gli contesta comportamenti illegittimi. Come tutelarsi?

inviato da Polibio, 11.1.2013

Polibio riferisce che c’è il preside-padrone che grida e utilizza termini minacciosi e scurrili; che pratica comportamenti riconducibili a mobbing; che utilizza per sue faccende personali fuori della scuola il personale Ata durante l’orario di servizio; che invece di essere presente a scuola è altrove per aggiungere vantaggi aggiuntivi allo stipendio e ai benefit; che grida in pubblico e colpisce anche disciplinarmente chi “osa” contestargli e segnalargli comportamenti scorretti e illegittimi. Ecco come tutelarsi.

Oggi è più facile, rispetto a dieci anni e magari a cinque anni fa, tutelarsi, utilizzando i telefoni cellulari, i registratori e la diffida. Quest’ultima personalmente scritta, sottoscritta e inviata al dirigente scolastico o, sempre circostanziate e puntualmente descritte nella premessa le condotte tenute nei propri confronti e oggetto della diffida, inviata al dirigente scolastico, come “atto di diffida stragiudiziale”, dall’avvocato al quale è stato conferito l’incarico di redigere e di inviare la formale diffida “a voler rimuovere tutte le condotte descritte”. Peraltro, con l’invito alla chiesta rimozione a mezzo (per esempio, ma è competenza del legale di fiducia scegliere il mezzo e invitare ad attuarlo il dirigente scolastico al quale la formale diffida è stata inviata) “di pubblica diffusione di chiari e inequivocabili atti di segno opposto finalmente diretti alla tutela della dignità personale” della/del propria/o cliente. Al contempo, “prendendo le doverose distanze dagli illeciti comportamenti denunciati”, eventualmente anche “in capo a terzi”, nonché “garantendo per il futuro ciò non abbia a ripetersi e non abbiano ulteriormente a consumarsi” nei confronti della persona da lui difesa illeciti comportamenti in assenza, se “in capo a terzi”, di immediata e pubblica reprimenda dell’autore o degli autori.

Ormai è da parecchi anni che Polibio, in molte circostanze caratterizzate da aggressività verbali e da prepotenze messe in atto dai presidi-padroni nei confronti di uno o di più docenti o del personale Ata nelle diverse funzioni, evidenzia la necessità di utilizzare il registratore. Peraltro, già da lui messo in atto ripetutamente, così come hanno fatto, con successo, coloro che a lui si sono rivolti per non restare “vittime” della prepotenza, degli arbitri e dei comportamenti irriguardosi e minacciosi di qualche preside-padrone. Il cui agire sembrerebbe quello di chi è affetto e afflitto da disturbi mentali, che si comporta da mobber (“un perverso narcisista con il bisogno di soddisfare i propri bisogni di successo a spese di altri o attraverso la sofferenza inflitta a qualcun altro”; persona particolarmente aggressiva e prepotente, sul piano verbale ma con qualche caso di comportamento materiale, che avendo provato con successo qualsiasi forma di violenza, tenta di ripeterla infinite volte) e pertanto è la causa del mobbing con la sua personalità disturbata.

Il mobbing viene classificato secondo tre tipologie: quello “strategico” corrisponde “a un preciso disegno di esclusione di un lavoratore da parte di chi … con tale azione premeditata e programmata intende realizzare un ridimensionamento delle attività di un determinato lavoratore e il suo allontanamento”; quello “emozionale” o “relazionale” deriva “da un’alterazione delle relazioni interpersonali sia di tipo gerarchico che tra colleghi”; quello “non intenzionale” va fatto risalire a “una nicchia di confronto che esorbita dalla dimensione normale del conflitto interpersonale sul luogo di lavoro e viene esercitata da un superiore o da un pari grado al fine di tutelare la propria posizione gerarchica giudicata in pericolo”. Le tre tipologie vengono distinte in “verticale” (nel caso in cui il mobbing venga esercitato da un superiore gerarchico) e “orizzontale” (nel caso in cui la persona è vittima dei suoi colleghi). Per quanto concerne il mobbing, cfr., di Daniele Ranieri (con prefazione di Emanuela Fattorini e introduzione di Edoardo Monaco), “Il lavoro molesto. Il mobbing: cos’è e come prevenirlo” (Ediesse – Materiali).

Appare alquanto significativo il fatto che la parola mobbing deriva dal verbo inglese “to mob”, che trae origine da un’espressione latina: “mobile vulgus”, “cioè gentaglia, gruppi di persone meritevoli di disprezzo”, a quel tempo “usato come insulto verso la popolazione povera e ignorante”, mentre oggi si tratta di qualcuno che da solo o in piccolo gruppo, gentaglia meritevole di disprezzo, incute timore, soggezione, minaccia.

L’acquisizione delle prove dell’essere stati/e vittime delle prepotenze altrui, nel caso di specie di un preside-padrone, è assolutamente necessaria, per il semplice fatto, di pura logica, che la domanda che si porrà il magistrato giudicante, assolutamente legittima e corretta, è quella del perché, dato che le prepotenze e il disagio psicologico che ne è stato e ne è conseguenza erano iniziate da parecchio e si erano ripetute nel tempo, il ricorrente che le ha subite non ha attivato gli strumenti e i mezzi per tutelarsi, per proteggersi, per difendersi.

Pertanto, le lettere personale di diffida e gli atti di diffida stragiudiziale notificati (per raccomandata, ma anche a mezzo fax) dal proprio legale sono necessari e assolutamente importanti. E sono altrettanto importanti e fondamentali, addirittura inconfutabili (e prova che potrebbe non avere bisogno di nessuna testimonianza verbale o scritta), le registrazioni (con o senza filmato) effettuate con telefono cellulare o con registratore, naturalmente garantendo il diritto alla privacy per quanto concerne le persone presenti che non hanno partecipato alla discussione, ma che in seguito potranno essere chiamate nella qualità di testimoni durante la fase processuale, sia civile, sia penale.

I contenuti del colloquio possono essere immediatamente resi pubblici da chi ha effettuato la registrazione, e peraltro possono essere utilizzati nelle diffide e negli atti di diffida stragiudiziale. Oppure possono essere tenuti riservati fino al momento di produrli, insieme alla perizia tecnica di trascrizione, in sede di causa civile e/o penale. E in qualche caso risulta una vera sorpresa, soprattutto se la parte avversa ha dichiarato, falsamente, per esempio, di non avere mai rivolto ingiurie e/o minacce nei confronti della persona che lo aveva querelato per le ingiurie e/o per le minacce profferite dal querelato e dallo stesso querelato rivolte al querelante.

Una sorpresa ancora più rilevante se qualcuno, davanti al giudice, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato, dopo aver giurato che quanto avrebbe detto rispondeva a verità, consapevole delle responsabilità che assumeva se avesse testimoniato il falso e delle conseguenze che in tal caso sarebbero ricadute su di lui, che non c’erano state né ingiurie, né minacce del querelato nei confronti del querelante. Il quale, conseguentemente, inchioderebbe alle responsabilità, penali e civili, il testimone e il querelato, con la consegna in sede dibattimentale, al giudice, della perizia tecnica di trascrizione e del corrispondente nastro registrato ovvero dell’apparecchio contenente la registrazione delle ingiurie e/o delle minacce a lui rivolte, e da lui subite, dal querelato.

Polibio è certo che una tale sorpresa, riguardante un ambito scolastico, è in corso di svolgimento. E un’altra sorpresa potrebbe arrivare dalla Puglia, dove un preside-padrone – nell’esistenza, oltre che di documenti inequivocabili, di registrazioni di “colloqui”, effettuate da chi aveva interesse a farle a sua tutela, col d.s. e anche con altre persone – risulterebbe responsabile di vessazioni, di sanzioni illegittime, di comportamenti offensivi nei confronti delle insegnanti, di aggressioni urlando e sbraitando, di strattonate e di spinte con cacciata dal Collegio dei docenti di qualche insegnante, di minacce di provvedimenti disciplinari anche nei confronti del personale Ata.

Registrazioni e documenti sono importanti, anche per dimostrare l’acquisizione di cariche “in forza” delle quali c’è stato chi ha operato da incompatibile, e pertanto niente affatto legittimato da quella “copertura” che è propria – tuttavia giammai da maleducato e dalle espressioni fortemente offensive, com’è anche accaduto da parte di qualcuno che ha agito a briglia sciolta nei confronti di centinaia di migliaia di donne insegnanti, di tutti gli insegnanti (che durante l’estate, a suo dire, svolgerebbero due o tre lavori), nei confronti dei sindacati e del Miur, di direttori generali dell’Ufficio scolastico regionale Maria in Sicilia, in Puglia, in Campania) – dei dirigenti sindacali, legittimamente eletti, durante il confronto con la parte pubblica e nelle comunicazione scritte in termini di rivendicazioni dei diritti dei lavoratori.

Pertanto, oltre che di fronte alle decisioni univoche della magistratura, e comunque di fronte a irregolarità accertate da ispettori tecnici ai quali è stato conferito l’incarico di provvedere, appare legittimo applicare nei confronti del preside-padrone – che grida e minaccia, che pratica comportamenti da mobbing, che utilizza per sé fuori della scuola il personale Ata durante l’orario di servizio, che colpisce disciplinarmente chi gli contesta comportamenti scorretti e illegittimi, che ha esorbitato nelle espressioni offensive, gravemente offensive e caratterizzate da espressioni comunque ingiustificabili – il codice disciplinare, con apertura di procedimento disciplinare e, se dai comportamenti tenuti non emergono idonei e sufficienti elementi che possano escludere la responsabilità, l’irrogazione della sanzione disciplinare. E se ha causato un danno economico allo Stato, è bene che restituisca quanto è venuto a costare il suo comportamento; per esempio, l’illegittimo allontanarsi dalla scuola di titolarità della funzione di dirigente scolastico, l’utilizzazione per scopi personali, in ambiente esterno, di personale della scuola durante l’orario di servizio oppure di materiale appartenente alla scuola (buste, francobolli, ecc.), ma anche il comportamento nei confronti di dipendenti ai quali è stato causato danno patrimoniale e non patrimoniale.

Polibio lo ribadisce: i telefonini, le registrazioni e le diffide sono necessari per difendersi dalle offese e dalle violenze dei presidi-padroni.

D’altra parte, il dirigente scolastico è obbligato alla trasparenza. Conseguentemente deve utilizzare il badge, così da rendere pubblici i tempi del suo servizio all’interno della scuola e, a seguito di convocazioni in sedi ufficiali, all’esterno di essa. Così da evitare che durante le attività didattiche possano verificarsi assenze immotivate (e pertanto arbitrarie) e ingiustificabili presenze altrove (magari in altra scuola per “concordare”, con altro/a dirigente scolastico/a, attività dalle quali ricavare “ulteriori” guadagni; cosicché è il caso di accertare gli effettivi e complessivi introiti economici annuali dei dirigenti scolastici, soprattutto di alcuni e ben conosciuti dirigenti scolastici).

Polibio ribadisce ciò che ha più volte evidenziato: i presidi-padroni – dai comportamenti riconducibili a mobbing, verbalmente (e non soltanto verbalmente) violenti; dai termini scurrili e minacciosi nei confronti dei docenti e del personale Ata; dalle vendette nei confronti di chi ha “osato” contestargli e segnalargli comportamenti scorretti e illegittimi; dalle grida per intimorire e dagli arbitrari e violenti allontanamenti dal Collegio dei docenti di chi legittimamente pone domande per ottenere chiarimenti e lui (il d.s.) non vuole adempiere al suo dovere; dagli arbitrari provvedimenti disciplinari addirittura “a catena” uno dopo l’altro; dalla costruzione di “progetti” finalizzati addirittura al licenziamento di chi ha osato dirgli (mentre lui grida e minaccia) che nessuna unità del personale Ata può essere da lui usata durante l’orario d’ufficio per sbrigargli faccende private – sono causa (e quindi da rimuovere, anche con l’attivazione di procedimenti disciplinari e con conseguenti provvedimenti disciplinari) del danno d’immagine del quale sono vittime indirette i moltissimi dirigenti scolastici che adempiono con competenza, con puntualità, con collaborazione e con rispetto verso tutti la loro funzione.

Pensiamo a quanto possa essere grave l’aver proposto e ottenuto dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale un decreto di licenziamento senza preavviso della persona, certamente incolpevole (come la stessa persona sarà in grado di dimostrare, soprattutto se dispone di specifiche registrazione legittimamente realizzate, relative a colloqui con il dirigente scolastico e con altre persone concernenti le “accuse” nei suoi confronti), che non era stata disposta a tollerare le irregolarità e gli illeciti commessi. E non si riesce a comprendere perché da parte di chi “deve” essere competente viene firmato “a occhi chiusi” quel decreto in violazione del d.lgs. 150/2009, e non soltanto perché, nella terza pagina del decreto del direttore generale dell’Usr, prima del termine “decreta” è scritto, a proposito del caso del quale si trattava, che “ricorre la fattispecie del licenziamento senza preavviso previsto dall’art. 55 quater, del d.lgs., come introdotto dall’art. 69 del d.leg. n. 15/2009”). Sì, hai letto bene: “15/2009” invece di “150/2009”. Che comunque non poteva essere applicato, perché i fatti di cui al procedimento disciplinare sarebbero stati commessi – ancorché fosse stato vero ciò che invece era del tutto falso – addirittura molto prima dell’entrata in vigore (il 15 novembre 2009) della fattispecie introdotta dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009”. Le legittime registrazioni sono determinanti per accertare la verità, e magari per portare a chi l’illecito ha commesso.

Resta il sospetto – che sorge spontaneo e che fatica addirittura a ridursi, e anzi trova linfa documentale per crescere e concretizzarsi – che a trattare la questione (così anche per le altre?) siano stati personaggi impreparati e soprattutto superficiali (o anche altro?). Cosicché, l’Ufficio scolastico regionale farebbe bene ad applicare per sé stesso il principio dell’autotutela, anche per evitare l’aggravarsi del danno già notevole causato, riammettendo immediatamente nel ruolo e nella funzione la persona illegittimamente licenziata senza preavviso, corrispondendole quanto alla stessa dovuto a decorrere dalla data del licenziamento, fermo restando quant’altro richiesto dall’avvocato della ricorrente, oltre che nel ricorso per l’impugnativa del licenziamento e di ciò che complessivamente è avvenuto nei confronti della persona licenziata senza preavviso, nelle competenti sedi giudiziali, a carico di chi ha arbitrariamente e magari illecitamente agito nei sui confronti, causando danno patrimoniale e non patrimoniale.

Polibio, comunque, ricorda a tutti che è uno storiografo, attento alle fonti primarie e a qualsiasi documento ufficiale, e che non è un giurista. Ma le fonti primarie (tra le quali le registrazioni, e Polibio si augura che la Dsga di Foggia abbia a suo tempo provveduto) sono assolutamente importanti e fondamentali.

D’altra parte, tutti ormai sappiamo come sia facilmente possibile, da parte di chiunque, non soltanto installare su un altro computer, soprattutto se si tratta di un tecnico alquanto esperto (c’è una registrazione nella quale è indicato chi ha chiesto e per quale computer l’ha chiesto), una “copia” dell’originale al quale tranquillamente accedere, all’insaputa di chi ha l’originale, e modificare i dati, così da incolpare colui o colei a cui si intende causare un danno addirittura irreparabile. Che può salvarsi dall’aggressione e dall’intento persecutorio e malevolo se risulti provato ( e qui la legittima registrazione di colloqui intercorsi è “preziosa”) che l’installazione è stata fatta, o fatta fare, da colui che successivamente ha agito, con insano proposito, nei confronti della persona che l’aveva messo di fronte a irregolarità e a violazioni di legge; nei confronti della quale persona il prepotente e arrogante che aveva violato la legge si era allora espresso con grida, minacce, parole irrepetibili perché oscene, colpevolizzandola di essersi permessa di rivolgersi a lui come nessuna persona si sarebbe mai permessa di fare; per esempio, d’avergli evidenziato che lui non poteva mandare nessuno dei lavoratori Ata della scuola a sbrigargli altrove faccende personali e d’avere chiesto al lavoratore che era stato illegittimamente utilizzato se era vero, ricevendone conferma, che era stato fuori della scuola a “lavorare” per il preside.

 

Importantissime e determinanti sono le registrazioni a mezzo di telefoni cellulari e di registratori. Chi registra deve trovarsi, con lo strumento col quale sta registrando, nella stanza nella quale o nell’ambiente nel quale si svolge la conversazione, alla quale partecipano, prendendo la parola, anche più di due persone, oppure partecipano anche persone che non prendono la parola. Deve essere presente, perché costituisce reato penalmente perseguibile nascondere in un qualsiasi punto lo strumento di registrazione e andarlo a riprendere, essendo stato sempre e comunque assente, dopo la conclusione del colloquio che è intercorso tra altre persone. Essendo presente, e partecipante attivamente, chi intende registrare la conversazione può tenere il telefonino o il registratore in tasca, non rendendolo evidente a nessuno dei presenti; oppure può tenere l’uno o l’altro, l’uno e l’altro naturalmente acceso/i, in mano oppure sul tavolo, su una sedia. Per registrare il colloquio, è possibile chiamare, dal luogo della conversazione, col telefonino il numero del telefono fisso con aggregata segreteria telefonica, precedentemente fornita di un nastro mignon della durata di 30, 60 120 minuti.

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione (per esempio, una conversazione telefonica), a opera di un soggetto che sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvo gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa” (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 36747 del 24.09.2003).

Le registrazioni fonografiche e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (naturalmente, col rischio di aggravante se poi la disconosciuta conformità dei fatti è altrimenti confermata). La registrazione di una conversazione telefonica costituisce fonte di prova se colui contro il quale la registrazione è avvenuta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta con il tenore risultante nel nastro (ma alla contestazione subentrano le perizie).

Le diffide personalmente sottoscritte e gli atti di diffida stragiudiziale da parte del proprio legale nei confronti del preside-padrone restano comunque importanti, immediate o meno che siano potrebbe lasciare nascosta la sorpresa della registrazione, da produrre in giudizio a tempo debito.

Resta da evidenziare che costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento riconducibile a molestie sessuali, mobbing, discriminazione. Nella comunicazione, per esempio, se il capo limita la possibilità di esprimersi della persona contro cui si parla, se si urla o si rimprovera violentemente, se si è vittime di minacce verbali, se si spargono voci infondate, se si attaccano le posizioni politiche e quelle sindacali, se si dicono parolacce o altre espressioni umilianti, se si fanno minacce di violenza fisica e se si fa violenza fisica per dare una lezione, se si creano danni fisici sul posto di lavoro, ecc. Il lavoratore ha il diritto di essere trattato con dignità e rispetto sul luogo di lavoro (è un diritto di tutti i lavoratori). Denunciare le intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti e comportamenti molesti è un diritto sancito per il lavoratore e per la lavoratrice; così sin dall’anno 2000 nel codice di condotta adottato tra il Ministero per le attività produttive e le Organizzazioni sindacali.

 

Polibio

polibio.polibio@hotmail.it

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