Decaduto il Cnpi La Tecnica della Scuola, 8.1.2013 Il Consiglio nazionale delle pubblica istruzione non c’è più e il ministro che uscirà dalle prossime elezioni dovrà per prima cosa affrontare tutte le questioni lasciate in sospeso dalla sua soppressione Il Cnpi, cancellato nel 1999 per fare spazio al Consiglio superiore della pubblica istruzione ma che mai è stato implementato, ha vissuto di anno in anno grazie alle proroghe sottoscritte dal Governo e sempre in attesa che si formasse il nuovo organismo, fino a ché (come era stato anticipato) l'usuale proroga non è stata emanata e quindi addio al Cnpi. Una lunga serie di atti amministrativi prevede l’obbligatorietà del suo parere. In alcuni casi, addirittura, il parere non solo obbliga il ministro a richiederlo, ma ne vincola l’attuazione. Problemi in vista anche per i docenti che hanno il Consiglio come ultima istanza in caso di trasferimenti o altre vertenze. Ecco tutte le funzioni del Cnpi che per brevità abbiamo ripreso dalla Stampa: - formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi; - formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
- esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni
di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente
alla pubblica istruzione; - esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente a ruoli del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede; - esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422,425 e 427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581; - esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare; - esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in materia di calendario scolastico; - esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 413 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellerato internazionale; - esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'articolo 473; - esprime parere obbligatorio al ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi; - si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza; - si pronuncia sulle questioni che il ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli: parere consultivo su atti di governo, valutazione concorso, regolamenti attuativi di disposizione di legge. Ma mette a rischio l'adozione di nuovi provvedimenti, per esempio il regolamento decreto di accorpamento delle classi concorsuali |