Bastano sei ore per salvare la cattedra di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 1.1.2013 La titolarità di cattedra esterna va costituita anche se lo spezzone di titolarità è inferiore a 9 ore Il Tribunale di Lecce con un’ ordinanza del 13 agosto 2012 riguardante le condizioni per il mantenimento della titolarità della cattedra, conferma l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la titolarità della cattedra va salvaguardata se nella stessa scuola è disponibile almeno un terzo delle ore ed è comunque possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso presenti nella scuola di titolarità e/o in quelle di completamento. Quindi la titolarità di cattedra esterna va costituita anche se lo spezzone di titolarità è inferiore a 9 ore. Infatti, tale spezzone non deve essere di entità inferiore a un terzo (almeno 6 ore) rispetto alla cattedra orario completa di 18 ore. Tutto questo servirà nell’elaborazione dei prossimi organici ad evitare che molti docenti titolari vadano in soprannumero. I giudici di merito hanno fatto presente che, quando lo spezzone di titolarità subisce una riduzione di ore tale da farlo diventare inferiore al 50% della cattedra (nel caso delle secondarie: inferiore a 9 ore) si applica una norma speciale volta a salvaguardare la titolarità del docente interessato. La disposizione cui hanno fatto riferimento i giudici è l’art. 6 del decreto ministeriale 35/2010, dove è previsto che alla presenza di docente titolare in una delle sedi della cattedra orario, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. Rimane implicito il fatto che deve essere possibile costituire la cattedra mettendo insieme ulteriori spezzoni per arrivare alla cattedra completa di 18 ore. |