Dimensionamento Rete Scolastica Educazione & Scuola 15.1.2013 L’art. 138 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha delegato alle Regioni “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali“. L’art. 3 del DPR 18 giugno 1998, n. 233, a norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha determinato iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento, stabilendo che lo stesso venga approvato entro il 31 dicembre. La Legge 15 luglio 2011, n. 111 e la Legge 12 novembre 2011, n. 183 hanno modificato i parametri definiti dal DPR 18 giugno 1998, n. 233 (confermati dall’art. 1, comma 3, del DPR 20 marzo 2009, n. 81) concernenti i criteri generali, i parametri ed i tempi per il dimensionamento della rete scolastica e per la correlata programmazione dell’offerta formativa Il comma 4, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147) prevede che, “per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche“; il comma 5, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unita’, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome“; il comma 5-bis all’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
La Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, preso atto della Risoluzione della 7a Comissione Senato del 10 luglio 2012, (Intesa 11 ottobre 2012, Definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, in corso di formalizzazione), ha deliberato:
Art. 1
Art. 2 |