Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 15 febbraio,
ha definitivamente approvato il decreto legislativo – già approvato
in sede preliminare il
22 gennaio 2013 – che disciplina gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato
in via definitiva, su proposta del Ministro della pubblica
amministrazione e semplificazione, il decreto con la disciplina
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle PA. Il testo conferma
sostanzialmente l’impianto di quello già approvato in sede
preliminare. Infatti sono state introdotte limitate modifiche,
in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento
di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e
delle vari componenti della Conferenza Unificata (Regioni,
province e Comuni).
Queste le novità più rilevanti: si è
meglio armonizzata la disciplina rispetto a quella del Codice
della privacy mediante modifiche all’articolo 4 e all’articolo
26 dove si è espressamente esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e
ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, si è
previsto, su richiesta delle Regioni la pubblicazione dei dati
relativi al livello del benessere organizzativo interno alle
pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle
indagini di customer satisfaction effettuati.
Si è altresì previsto che le Regioni e
a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possono
individuare specifiche forme di applicazione della nuova
disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.
Si è fatta, infine, maggiore chiarezza
sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che intende
rappresentare un vero e proprio Codice della trasparenza in modo
da evitare dubbi interpretativi.
Restano invece tutte le altre novità
previste dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri (confronta comunicato stampa n. 66 del 22 gennaio
2013). Tra questi ad esempio:
1. viene istituito l’obbligo di
pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti
entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di
approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche;
dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei
direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle
strutture cliniche.
2. viene data una definizione del
principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle
informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle
PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
3. si stabilisce il principio della
totale accessibilità delle informazioni. Il modello di
ispirazione è quello del Freedom of Information Act
statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo
richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA,
salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per
motivi di sicurezza).
4. viene introdotto un nuovo istituto:
il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira
ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a
promuovere il principio di legalità (e prevenzione della
corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di
chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e
informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non
hanno ancora divulgato.
5. si prevede l’obbligo per i
siti istituzionali di creare un’apposita sezione –
“Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto
quello che stabilisce il provvedimento.
6. viene disciplinato il Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte
integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che
deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di
trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della
performance