Preside elettivo sì, preside elettivo no,
in democrazia sì. Soprattutto per il Pd.

Francesca Puglisi (Pd, aspirante senatrice “democraticamente eletta”, nonostante il “porcellum”) sa certamente che il 25 febbraio 2011 due deputati del Pd hanno presentato alla Camera una proposta di legge per l’elezione democratica del preside.

inviato da Polibio, 14.2.2013

Francesca Puglisi (dal 2009 responsabile Scuola della Segreteria nazionale del Pd, aspirante senatrice “democraticamente eletta”, nonostante il “porcellum”, in “virtù delle primarie”) sa certamente (e sarebbe incredibile se non lo sapesse) che il 25 febbraio 2011 due deputati del Pd hanno presentato alla Camera una proposta di legge (n. 4121: “Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti”) contenente (art. 2, “Organi delle istituzioni scolastiche”, comma 2, lettera a) l’elezione democratica del preside, in carica per non più di due mandati (il secondo mandato, ovviamente, se rieletto), ciascuno di un massimo di tre anni scolastici. E certamente sa anche che il 15 ottobre 2010 undici senatori dell’Idv hanno comunicato alla presidenza del Senato il disegno di legge n. 2385: “Norme per l’istituzione di un‘area contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica” (già presentato alla Camera dal deputato Zazzera: n. 2442), contenente (art. 6, commi 1, 2, 3, 4: “Preside e direttore dei servizi amministrativi. Riconoscimento del ruolo di coordinatore educativo al personale Ata”) l’istituzione della “figura del preside eletto”.

E certamente Francesca Puglisi sa anche che l’Associazione nazionale docenti (AND) ha rivolto, nei giorni appena trascorsi, durante un incontro seminariale svoltosi a Roma presso l’Università “La Sapienza”, “un appello ai partiti ad assumere nei loro programmi la riforma dei sistemi di governo delle scuole, prevedendo un preside eletto e a tempo, e una prospettiva di sviluppo per la professione docente”. Avendo sempre lavorato nel settore “del marketing e della comunicazione”, da brillante laureata in Economia, ora che da circa quattro anni è responsabile Scuola della Segreteria nazionale Pd, un settore, quello della “Scuola”, nel quale lavorano circa 700.000 docenti, moltissimi dei quali dalle elevatissime competenze e dall’eccellente professionalità, il panorama della “comunicazione” non potrà non comprendere come prioritaria la “previsione del preside eletto e a tempo” insieme alla “prospettiva di sviluppo per la professione docente”.

A presentare alla Camera il 25 febbraio 2011 la proposta di legge n. 4121 sono stati i deputati del Pd Francesco Laratta e Cesare Marini, rispettivamente, di San Giovanni in Fiore e di San Demetrio Corone. A presentare al Senato il 15 ottobre 2010 il disegno di legge n. 2385 sono stati i senatori dell’Idv Giambrone, Belisario, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi e Pedica. Il Pd e l’Idv erano all’opposizione, in un Paese governato dalla destra, e quindi la proposta e il disegno di legge, rispettivamente, presentati dal Pd e dall’Idv, sono sostanzialmente rimasti, in definitiva ricoperti di polvere, in uno degli scaffali della Camera e del Senato, ovvero riposti in appositi cassetti. Se la sinistra fosse stata al governo, la proposta di legge e il disegno di legge, entrambi contenenti l’istituzione della figura del preside eletto, democraticamente eletto, adeguatamente emendati fino a costituire un testo condiviso, non poteva che essere approvata. Adesso, conclusa la tornata elettorale, che peraltro sembra portare all’affermazione della sinistra, e quindi a un governo della sinistra – o del centro-sinistra –, è giunto il tempo di approvare, e di farlo in fretta, una legge (che il governo di centro-destra ha impedito addirittura di discutere) sulle norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche (compresa l’elezione del preside tra i docenti superiori e l’istituzione di specifiche figure e di collegi dei docenti, nonché con specifiche attribuzioni al consiglio d’istituto) e lo stato giuridico dei docenti, e quelle per l’istituzione di un’area contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica (compresa la figura del preside eletto). Mica si va al governo per spolverare le poltrone sulle quali erano seduti il presidente e i ministri del governo di centro-destra? In appendice a questo articolo, si trovano alcuni degli articoli, rispettivamente, del disegno di legge n. 2385 presentato il 15 ottobre 2010 dai senatori dell’Idv al Senato e della proposta di legge n. 4121 presentata il 25 febbraio 2011 da due deputati del Pd alla Camera, sull’elezione democratica del preside.

Appare strano che, come ha scritto Vincenzo Pascuzzi (e il suo articolo, oltre a essere stato postato su questo sito, è diffuso nei siti internet), “di preside elettivo non si discute nemmeno”, seguito dall’interrogativo “è un tabù?”. Attribuendo alla Puglisi la dichiarazione “che l’eventualità o l’ipotesi del preside elettivo ‘non è panacea’ e non è lo strumento che possa appianare i conflitti nelle scuole”. “Panacea”: dal nome di una pianta di largo consumo nell’antichità, toccasana, rimedio che guarisce tutti i mali e, figuratamente, così nel vocabolario della lingua italiana di Nicola Zanichelli, “credono di avere trovato una panacea per sanare la crisi dell’economia”. Altro che “panacea”, assolutamente astratta.

Da sola, l’elezione democratica del preside, oltre a determinare equilibrio all’interno delle scuole, una parte delle quale i diventata “regno” (monarchia invece di democrazia) di presidi-padroni (talvolta particolarmente “indaffarati”), consentirebbe di realizzare un ragguardevole risparmio nel sistema scolastico. E consentirebbe di eliminare qualsiasi reggenza. Reggenze che, in definitiva, non giovano affatto alle scuole, che anzi vengono a subire da essa considerevole danno, anche perché i presidi diventano chierici vaganti. Peraltro, le reggenze costano, restando gli istituti in costante dimezzamento operativo per la presenza-assenza del d.s. in una o nell’altra scuola (e addirittura nelle altre scuole), ben di più di quanto costerebbe oggi il preside democraticamente nelle scuole prive del dirigente scolastico e in quelle, nelle quali i presidi eletti svolgerebbero la funzione, sottodimensionate per le quali la legge ha previsto la reggenza.

Nel sistema universitario, nell’attuale sistema universitario, così come nel sistema universitario precedente (quando c’erano le facoltà e i presidi di facoltà, presidi democraticamente eletti) alla “riforma Gelmini”, e come adesso (che non ci sono più le facoltà e i presidi, ma ci sono i direttori di dipartimento democraticamente eletti), le cariche di rettore dell’ateneo (di preside, prima della “riforma Gelmini”) e di direttore di dipartimento (eleggibili i professori ordinari, rispetto ai professori associati e ai ricercatori) derivavano e derivano da elezione democratica, alla quale partecipano tutti i docenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori) e, per media ponderata, il personale tecnico-amministrativo a qualsiasi livello, gli studenti per l’elezione dei direttori di dipartimento e, per l’elezione del rettore, gli studenti eletti negli organi di gestione.

Le università operano in regime di autonomia. Il rettore è un leader, il direttore di dipartimento è un leader, e non sussiste il benché minimo bisogno che siano selezionati, con un concorso, tra i docenti. Sono figure “super partes”, ma non hanno bisogno di manifestare la loro “autorevolezza” di “sanzionare, se occorre” – come il dirigente scolastico dal 2007 Eugenio Tipaldi ritiene che debba agire il preside della scuola per “i comportamenti scorretti degli insegnanti e del personale Ata” (ma le arbitrarietà dei presidi-padroni sono ampiamente note nel mondo della scuola) –, i docenti e il personale tecnico-amministrativo dell’ateneo. A tal proposito esistono le commissioni competenti, appositamente costituite. Per quanto concerne il potere disciplinare del preside della scuola, è l’ora di finirla che a esercitare il potere della contestazione disciplinare e di irrogare la punizione disciplinare sia la stessa persona: il dirigente scolastico nella duplice veste di accusatore e di giudice che irroga la sanzione disciplinare.

 

Il rettore e i direttori di dipartimenti – che prima della “riforma Gelmini” potevano essere eletti per un unico mandato di sei o di otto anni, ovvero a seguito di due elezioni consecutive, ciascun mandato della durata di tre o di quattro anni, ma che a seguito della “riforma Gelmini” si procede con una sola elezione della durata di sei anni (nessun docente può essere eletto a qualsiasi carica universitaria se ha superato il limite d’età che non gli consente, con riferimento al pensionamento, di svolgere la funzione per sei anni) – possono, su richiesta, ovviamente motivata e giustificata dall’essere notevole il carico di lavoro (e la loro presenza è costante, in tutti i giorni della settimana, fatte salve le presenze esterne in sede Crui o nelle riunioni nazionali dei dipartimenti per tipologia), avere ridotto (soltanto “ridotto”) il carico didattico. Mantengono lo stipendio maturato al momento dell’elezione (se maturati successivamente, acquisiranno gli aumenti annuali o di carriera) e in più ottengono un’indennità di funzione diversificata tra i 300 e i 500 euro lordi al mese. Non sono affatto dirigenti, ma decenti democraticamente eletti alla carica e alla funzione di rettore e di direttore di dipartimento. Continuano a essere docenti durante la carica e la funzione di rettore e di direttore di dipartimento. E ritornano a essere soltanto docenti alla fine del mandato.

I dirigenti scolastici – che peraltro per una non quantificabile e comunque incontrollabile parte non è facile “trovare” presenti a scuola (fatte salve le eccezioni, che comunque non sono poche e che riguardano coloro che invece sono presenti e che sono capaci di realizzare rapporti di fattiva collaborazione con gli insegnanti, con il dsga, con gli assistenti amministrativo e con i collaboratori scolastici) e non sono pochi quelli che acquisiscono ulteriori “benefici” magari derivanti da preparazioni retribuite a concorsi, da attività retribuite di formazione e di aggiornamento (addirittura utilizzando i locali scolastici per svolgere attività “in conto terzi”, perché retribuite dagli iscritti e dai frequentanti i corsi, tra i quali quelli per dirigente scolastico, per dsga, per assistente amministrativo e per il TFA; attività alle quali, stranamente, partecipano, anch’essi retribuiti, dirigenti degli uffici scolastici regionali e provinciali) – arrivano a costare anche tre volte lo stipendio medio di un insegnante, a cui si aggiungono gli altri introiti, anche derivanti dalle reggenze.

E c ‘è anche dell’altro: un attento controllo, anche di natura fiscale, dovrebbe essere svolto nei confronti della “gestione” dei consorzi e delle associazioni di scuole autonome, nei confronti di scuole all’interno delle quali si svolgono (utilizzando i locali, nonché personale della scuola) corsi di preparazioni a concorsi, di formazione e di aggiornamento, dietro pagamento da parte di chi li frequenza, e anche altre attività, addirittura oltre le ore 20 e a seguito di pagamento di una determinata quota, magari per essere in tutto o in parte destinata a consumazioni presso il bar interno. E un controllo andrebbe svolto anche in merito alle gite scolastiche.

Non si comprende perché per la funzione di preside di un istituto scolastico (un migliaio di studenti e un centinaio tra docenti e non docenti, rispetto a 50.000-60.000 studenti, 1.500 docenti, 1.500 tecnici-amministrativi, alcune migliaia di specializzandi e di dottorandi di ricerca in un ateneo, con la riduzione soltanto dell’attività didattica del rettore e del direttore di dipartimento, pur restando l’impegno certificato della ricerca scientifica, mentre crescono notevolmente le attività derivanti dalla funzione e l’impegno di giornaliero di lavoro) non debba essere applicata l’elezione democratica, e perché non debba, per quanto riguarda gli altri aspetti, essere uniformata a quella del rettore di un ateneo e a quella di un direttore di dipartimento universitario.

Sappiamo tutti, e lo sappiamo abbastanza bene, dell’esistenza di dirigenti scolastici condannati, anche ripetutamente, nonché alle spese di giudizio, per comportamento antisindacale; e di condannati non soltanto per comportamento antisindacale, bensì per comportamenti in violazione di norme della legge penale; del mobbing, anche con condanne, operato nei confronti di docenti, di dsga, di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici; dell’arroganza del potere di presidi-padroni da accompagnare a Sant’Elena; di dirigenti scolastici che “aprono” le loro scuole a “esterni”; di dirigenti scolastici che “utilizzano” strumenti di “sorveglianza” in conflitto con le norme di legge e con le disposizioni del garante della privacy, e comunque oggetto di interventi dell’ispettorato del lavoro; di presidi-padroni che pubblicamente gridano e inveiscono nei confronti di personale della scuola; di dirigenti scolastici espulsi da determinati sindacati della dirigenza scolastica e addirittura dichiarati ripetutamente perdenti da ordinanze e da sentenze della magistratura del lavoro; di dirigenti scolastici in aperto contrasto con le organizzazioni sindacali e con le RSU, nonché di d.s. arbitrariamente promotori di procedimenti disciplinari seguiti da sanzioni disciplinari nei confronti di docenti, di dgsg, di personale Ata. Nonché promotori di arbitrari trasferimenti di dsga, di docenti e di personale Ata per “incompatibilità ambientale”, trasferimenti arbitrari perché seguiti da ordinanze della magistratura del lavoro che obbligano gli uffici scolastici regionali o provinciali a reintegrare nell’originaria sede scolastica di lavoro coloro che arbitrariamente erano stati trasferiti in altra sede. Nonché di sanzioni disciplinari (peraltro, senza ascoltare in sua difesa, con o senza l’assistenza di un avvocato o del rappresentante del sindacato appositamente delegato, il lavoratore nei confronti del quale era stato attivato il procedimento disciplinare) inflitte al lavoratore che legittimamente non era stato disposto a “obbedire” a un ordine di servizio, peraltro non ribadito, illegittimo; e che per la stessa legittima “disobbedienza” viene attivato, nei confronti della stessa persona, su richiesta dello stesso d.s., un nuovo procedimento disciplinare da parte del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, il quale, anche lui senza convocare la persona interessata per sentirla nella di lei difesa, infligge (nel mancato rispetto del “ne bis in idem”) una sanzione superiore rispetto a quella che era stata inflitta dal d.s. L’elenco potrebbe continuare, e non di poco. Comprendendovi ciò che è stato già detto per quanto concerne la gestione dei consorzi e delle associazioni di scuole autonome, l’utilizzo dei locali scolastici, le gite scolastiche, l’eventuale esistenza di evasione fiscale.

L’arroganza del potere è un male oscuro che produce danno alla credibilità del sistema di istruzione e di formazione, all’immagine della pubblica amministrazione, al personale della scuola. Per quanto riguarda gli appartenenti al personale della scuola, si tratta di danno, anche gravissimo, patrimoniale e non patrimoniale.

Comunque, il sistema del concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici – a parte gli elevatissimi costi che gravano sulla spesa pubblica e i numerosissimi ricorsi ai Tar e al Consiglio di Stato, con l’aggravante di giungere a sentenze che giustamente annullano il concorso a causa del maldestro operato di determinate commissioni o di determinati commissari d’esami, con conseguente notevole danno patrimoniale e non patrimoniale causato dal loro scorretto operato a moltissimi candidati meritevoli di vincere il concorso – va eliminato, del tutto smantellato (con trasferimento degli attuali d.s. nella stessa o in altre amministrazioni dello Stato, mantenendo la funzione dirigenziale), se si vuole riportare, sia pure con l’elezione democratica del preside, l’istituzione scolastica sulla retta via.

Sappiamo bene, soprattutto quando la commissione d’esami è una soltanto (ma anche quando si tratta di due o di tre commissioni), non nascondiamocelo o non facciamo finta di non saperlo, come si può “intervenire”, ovviamente da parte di qualcuno che (purtroppo per tutti gli altri candidati) è alquanto lontano dalla terzietà, dall’etica e dal rispetto della legge: le prime cinque parole (qualcuna di meno o qualcuna di più) di una prova scritta, o qualche segno nella parte iniziale, nella prima pagina, è il “gioco è fatto”. La prova orale, soprattutto se si conoscono (chissà come?!) i punteggi dei titoli e quelli di servizio, potrebbe avere funzione “compensativa” per “entrare” nel novero dei “vincitori”, anche in posizione elevata nella graduatoria. Il sospetto sorge spontaneo ed è legittimo. Purtroppo, fa fatica a ridursi; figuriamoci se riesce a estinguersi!

E passiamo al “teatro dell’assurdo”, quello col quale si prova una verità dimostrando l’assurdità del suo contrario. La “verità” (per Enrico Maranzana che l’avrebbe pronunciata), è che “è un’ipotesi anacronistica, ascientifica, illegale l’affidare al Collegio dei docenti l’elezione del dirigente scolastico”. Addirittura, “un’idea astratta, indipendentemente dal campo in cui nasce il problema. Una proposta che non fa tesoro dell’esperienza, del vissuto dell’istituzione”. “Un’idea che mortifica la professionalità del docente”. Perbacco, “l’elezione del dirigente scolastico”, del preside, da parte del Collegio dei docenti, “mortifica la professionalità del docente”! E chi sarebbe il dirigente scolastico, il re Sole”, con potere assoluto sui docenti? Eleggere direttamente i dirigenti scolastici sarebbe, come Polibio rileva dal titolo dell’articolo di Enrico Maranzana nei siti nel quale è stato postato, “una proposta oscena”! In qualsiasi dizionario della lingua italiana, l’aggettivo “osceno” significa “che offende il pudore”, e, per estensione, “privo di buon gusto o di ogni valore …”; il sostantivo “osceno” corrisponde a “impudico”, “indecente”, “scandaloso”, “sconcio”, “turpe”. La “verità” di Maranzana è quella di dimostrare l’assurdità del suo contrario, cioè che l’elezione del preside è un’idea concreta, legittima, democratica, che fa tesoro dell’esperienza e che ravviva la professionalità docente. Ma così agendo dimostra l’assurdità della sua “verità”. Le leggi non sono “eterne” e “immodificabili”. Figuriamoci quando, come purtroppo è avvenuto, ce ne sono state alcune che hanno mandato a rotoli il sistema scolastico, i cui effetti negativi e disastrosi sono assolutamente evidenti e dei quali stanno pagando i prezzi (e purtroppo continueranno a pagarli a causa di “scelte” precipitose e irragionevoli) le giovani generazioni e centinaia di migliaia di docenti precari e disoccupati, posti in queste condizioni da chi ha sottratto alla scuola otto miliardi di euro mentre l’evasione fiscale galoppava e continua a galoppare alla velocità di 140 miliardi di euro l’anno.

 

 

Polibio

polibio.polibio@hotmail.it

 

E ora, come anticipato, alcuni degli articoli, rispettivamente, del disegno di legge n. 2385 presentato il 15 ottobre 2010 dai senatori dell’Idv al Senato e della proposta di legge n. 4121 presentata il 25 febbraio 2011 da due deputati del Pd alla Camera, sull’elezione democratica del preside.

 

Disegno di legge n. 2385, “Norme per l’istituzione di un‘area contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica” (Senato, 15 ottobre 2010, presentato dall’Idv).

Art. 6 (Preside e direttore dei servizi amministrativi. Riconoscimento del ruolo di coadiutore educativo al personale ATA).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura del preside eletto, ogni tre anni, in seno al collegio dei docenti. Sono eleggibili coloro che hanno un’anzianità di ruolo pari ad almeno cinque anni e che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione organizzati a tale fine dal Consiglio superiore della docenza in collaborazione con i consigli regionali della docenza. Ai fini del punteggio finale si tiene conto anche dei titoli di studio e delle pubblicazioni.

2. Il preside esercita le funzioni già attribuite al dirigente scolastico, sovrintende, di concerto con il collegio dei docenti e con il consiglio di circolo o di istituto, all’attività dell’istituzione scolastica cui è preposto e ne è il rappresentante legale. In materia gestionale ed economica il preside è coadiuvato da un direttore dei servizi amministrativi appartenente al personale ATA. Il preside è esonerato dall’insegnamento e ad esso spetta un’indennità stabilità mediante il contratto d’istituto di concerto con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). I dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti nei ruoli ispettivi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il collegio dei docenti elegge i referenti di plesso e il coordinatore didattico aggiunto, che è esonerato dall’insegnamento per una misura pari alla metà delle ore di servizio dovute. Alle figure di cui al presente comma spetta una specifica indennità stabilita mediante il contratto d’istituto di concerto con le RSU.
4. Al personale ATA, in particolare ai collaboratori scolastici, agli aiutanti tecnici e al personale di segreteria, è riconosciuto, con il primo contratto utile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo di coadiutore educativo con riferimento alle attività esercitate dal medesimo personale relativamente alla sorveglianza degli alunni nonché alla gestione della sicurezza, della strumentazione informatica e dei laboratori.

Proposta di legge n. 4121, “Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti” (Camera dei deputati, 25 febbraio 2012, presentata dal Pd).

 

Art. 1. (Governo delle istituzioni scolastiche).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei loro organi di governo secondo i criteri di cui all'articolo 2.
4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.

Art. 2. (Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il preside; b) il collegio dei docenti;

2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti criteri.

a) attribuzione al preside della rappresentanza legale e della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'istituzione scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d'istituto e secondo le linee programmatiche definite dal collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all'articolo 4, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 da parte del consiglio d'istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un'altra istituzione scolastica, l'elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall'insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al quale, a sua richiesta, può essere concesso l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento;

b) attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all'attuazione del piano formativo, all'organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie nonché a istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti superiori dell'istituzione scolastica, all'elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 6 dell'articolo 4, alla definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all'assegnazione dei docenti alle classi;

c) attribuzione al consiglio d'istituto di compiti di indirizzo generale dell'attività dell'istituzione scolastica; di approvazione del piano formativo e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di approvazione del regolamento dell'istituzione scolastica che definisce i criteri per l'organizzazione e per il funzionamento dell'istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d'istituto e della direzione dell'istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d'istituto, le modalità di elezione del preside dell'istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi componenti tra i docenti superiori iscritti all'albo regionale, la nomina dei docenti esperti, di cui all'articolo 4, e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

d) durata in carica del consiglio d'istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell'istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d'istituto in carica.

Decorsi tre mesi dall'approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di circolo o d'istituto decade e si procede a nuova elezione;

e) composizione del consiglio d'istituto nel numero massimo di undici componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una rappresentanza dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell'istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al consiglio d'istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d'istituto;

f) scioglimento del consiglio d'istituto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d'impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina;

g) attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell'istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d'istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti; composizione della direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio d'istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento dell'istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi;

h) istituzione di un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento dell'istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle attività;

i) attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, del principio di accessibilità delle informazioni relative all'istituzione scolastica.

Art. 10. (Norme finanziarie, transitorie e finali).

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.

Polibio informa i suoi lettori che presto sarà attivato il sito http.//www.polibio.net. Si sta provvedendo a inserire in archivio tutti gli articoli da lui scritti dal 10 luglio 2010 al 31 dicembre 2012. Nel sito saranno postati, oltre a essere postati nei siti che attualmente li accolgono, tutti gli articoli personali, di volta in volta successivi, e quelli di chi, avendo fatta richiesta, ha avuto il permesso di postarli.