Preside elettivo sì, preside elettivo no, Francesca Puglisi (Pd, aspirante senatrice “democraticamente eletta”, nonostante il “porcellum”) sa certamente che il 25 febbraio 2011 due deputati del Pd hanno presentato alla Camera una proposta di legge per l’elezione democratica del preside. inviato da Polibio, 14.2.2013
Francesca
Puglisi (dal 2009 responsabile Scuola della Segreteria nazionale del
Pd, aspirante senatrice “democraticamente eletta”, nonostante il “porcellum”,
in “virtù delle primarie”) sa certamente (e sarebbe incredibile se
non lo sapesse) che il 25 febbraio 2011 due deputati del Pd hanno
presentato alla Camera una proposta di legge (n. 4121: “Norme
concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato
giuridico dei docenti”) contenente (art. 2, “Organi delle
istituzioni scolastiche”, comma 2, lettera a) l’elezione democratica
del preside, in carica per non più di due mandati (il secondo
mandato, ovviamente, se rieletto), ciascuno di un massimo di tre
anni scolastici. E certamente sa anche che il 15 ottobre 2010 undici
senatori dell’Idv hanno comunicato alla presidenza del Senato il
disegno di legge n. 2385: “Norme per l’istituzione di un‘area
contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del
Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia
di organizzazione scolastica” (già presentato alla Camera dal
deputato Zazzera: n. 2442), contenente (art. 6, commi 1, 2, 3, 4:
“Preside e direttore dei servizi amministrativi. Riconoscimento del
ruolo di coordinatore educativo al personale Ata”) l’istituzione
della “figura del preside eletto”. E certamente Francesca Puglisi sa anche che l’Associazione nazionale docenti (AND) ha rivolto, nei giorni appena trascorsi, durante un incontro seminariale svoltosi a Roma presso l’Università “La Sapienza”, “un appello ai partiti ad assumere nei loro programmi la riforma dei sistemi di governo delle scuole, prevedendo un preside eletto e a tempo, e una prospettiva di sviluppo per la professione docente”. Avendo sempre lavorato nel settore “del marketing e della comunicazione”, da brillante laureata in Economia, ora che da circa quattro anni è responsabile Scuola della Segreteria nazionale Pd, un settore, quello della “Scuola”, nel quale lavorano circa 700.000 docenti, moltissimi dei quali dalle elevatissime competenze e dall’eccellente professionalità, il panorama della “comunicazione” non potrà non comprendere come prioritaria la “previsione del preside eletto e a tempo” insieme alla “prospettiva di sviluppo per la professione docente”. A presentare alla Camera il 25 febbraio 2011 la proposta di legge n. 4121 sono stati i deputati del Pd Francesco Laratta e Cesare Marini, rispettivamente, di San Giovanni in Fiore e di San Demetrio Corone. A presentare al Senato il 15 ottobre 2010 il disegno di legge n. 2385 sono stati i senatori dell’Idv Giambrone, Belisario, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi e Pedica. Il Pd e l’Idv erano all’opposizione, in un Paese governato dalla destra, e quindi la proposta e il disegno di legge, rispettivamente, presentati dal Pd e dall’Idv, sono sostanzialmente rimasti, in definitiva ricoperti di polvere, in uno degli scaffali della Camera e del Senato, ovvero riposti in appositi cassetti. Se la sinistra fosse stata al governo, la proposta di legge e il disegno di legge, entrambi contenenti l’istituzione della figura del preside eletto, democraticamente eletto, adeguatamente emendati fino a costituire un testo condiviso, non poteva che essere approvata. Adesso, conclusa la tornata elettorale, che peraltro sembra portare all’affermazione della sinistra, e quindi a un governo della sinistra – o del centro-sinistra –, è giunto il tempo di approvare, e di farlo in fretta, una legge (che il governo di centro-destra ha impedito addirittura di discutere) sulle norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche (compresa l’elezione del preside tra i docenti superiori e l’istituzione di specifiche figure e di collegi dei docenti, nonché con specifiche attribuzioni al consiglio d’istituto) e lo stato giuridico dei docenti, e quelle per l’istituzione di un’area contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica (compresa la figura del preside eletto). Mica si va al governo per spolverare le poltrone sulle quali erano seduti il presidente e i ministri del governo di centro-destra? In appendice a questo articolo, si trovano alcuni degli articoli, rispettivamente, del disegno di legge n. 2385 presentato il 15 ottobre 2010 dai senatori dell’Idv al Senato e della proposta di legge n. 4121 presentata il 25 febbraio 2011 da due deputati del Pd alla Camera, sull’elezione democratica del preside.
Appare strano
che, come ha scritto Vincenzo Pascuzzi (e il suo articolo, oltre a
essere stato postato su questo sito, è diffuso nei siti internet),
“di preside elettivo non si discute nemmeno”, seguito
dall’interrogativo “è un tabù?”. Attribuendo alla Puglisi la
dichiarazione “che l’eventualità o l’ipotesi del preside elettivo
‘non è panacea’ e non è lo strumento che possa appianare i conflitti
nelle scuole”.
“Panacea”: dal nome di una pianta di largo consumo nell’antichità,
toccasana, rimedio che guarisce tutti i mali e, figuratamente, così
nel vocabolario della lingua italiana di Nicola Zanichelli, “credono
di avere trovato una panacea per sanare la crisi dell’economia”.
Altro che “panacea”, assolutamente astratta.
Da sola,
l’elezione democratica del preside, oltre a determinare equilibrio
all’interno delle scuole, una parte delle quale i diventata “regno”
(monarchia invece di democrazia) di presidi-padroni (talvolta
particolarmente “indaffarati”), consentirebbe di realizzare un
ragguardevole risparmio nel sistema scolastico. E consentirebbe di
eliminare qualsiasi reggenza. Reggenze che, in definitiva, non
giovano affatto alle scuole, che anzi vengono a subire da essa
considerevole danno, anche perché i presidi diventano chierici
vaganti.
Peraltro, le reggenze costano, restando gli istituti in costante
dimezzamento operativo per la presenza-assenza del d.s. in una o
nell’altra scuola (e addirittura nelle altre scuole), ben di più di
quanto costerebbe oggi il preside democraticamente nelle scuole
prive del dirigente scolastico e in quelle, nelle quali i presidi
eletti svolgerebbero la funzione, sottodimensionate per le quali la
legge ha previsto la reggenza.
Nel sistema
universitario, nell’attuale sistema universitario, così come nel
sistema universitario precedente (quando c’erano le facoltà e i
presidi di facoltà, presidi democraticamente eletti) alla “riforma
Gelmini”, e come adesso (che non ci sono più le facoltà e i presidi,
ma ci sono i direttori di dipartimento democraticamente eletti), le
cariche di rettore dell’ateneo (di preside, prima della “riforma
Gelmini”) e di direttore di dipartimento (eleggibili i professori
ordinari, rispetto ai professori associati e ai ricercatori)
derivavano e derivano da elezione democratica, alla quale
partecipano tutti i docenti (professori ordinari, professori
associati, ricercatori) e, per media ponderata, il personale
tecnico-amministrativo a qualsiasi livello, gli studenti per
l’elezione dei direttori di dipartimento e, per l’elezione del
rettore, gli studenti eletti negli organi di gestione.
Le università
operano in regime di autonomia. Il rettore è un leader, il direttore
di dipartimento è un leader, e non sussiste il benché minimo bisogno
che siano selezionati, con un concorso, tra i docenti. Sono figure
“super partes”, ma non hanno bisogno di manifestare la loro
“autorevolezza” di “sanzionare, se occorre” – come il dirigente
scolastico dal 2007 Eugenio Tipaldi ritiene che debba agire il
preside della scuola per “i comportamenti scorretti degli insegnanti
e del personale Ata” (ma le arbitrarietà dei presidi-padroni sono
ampiamente note nel mondo della scuola) –, i docenti e il personale
tecnico-amministrativo dell’ateneo. A tal proposito esistono le
commissioni competenti, appositamente costituite. Per quanto
concerne il potere disciplinare del preside della scuola, è l’ora di
finirla che a esercitare il potere della contestazione disciplinare
e di irrogare la punizione disciplinare sia la stessa persona: il
dirigente scolastico nella duplice veste di accusatore e di giudice
che irroga la sanzione disciplinare.
Il rettore e i
direttori di dipartimenti
– che prima della “riforma Gelmini” potevano essere eletti per un
unico mandato di sei o di otto anni, ovvero a seguito di due
elezioni consecutive, ciascun mandato della durata di tre o di
quattro anni, ma che a seguito della “riforma Gelmini” si procede
con una sola elezione della durata di sei anni (nessun docente può
essere eletto a qualsiasi carica universitaria se ha superato il
limite d’età che non gli consente, con riferimento al pensionamento,
di svolgere la funzione per sei anni) – possono, su richiesta,
ovviamente motivata e giustificata dall’essere notevole il carico di
lavoro (e la loro presenza è costante, in tutti i giorni della
settimana, fatte salve le presenze esterne in sede Crui o nelle
riunioni nazionali dei dipartimenti per tipologia), avere ridotto
(soltanto “ridotto”) il carico didattico. Mantengono lo stipendio
maturato al momento dell’elezione (se maturati successivamente,
acquisiranno gli aumenti annuali o di carriera) e in più ottengono
un’indennità di funzione diversificata tra i 300 e i 500 euro lordi
al mese. Non sono affatto dirigenti, ma decenti democraticamente
eletti alla carica e alla funzione di rettore e di direttore di
dipartimento. Continuano a essere docenti durante la carica e la
funzione di rettore e di direttore di dipartimento. E ritornano a
essere soltanto docenti alla fine del mandato.
I dirigenti
scolastici – che peraltro per una non quantificabile e comunque
incontrollabile parte non è facile “trovare” presenti a scuola
(fatte salve le eccezioni, che comunque non sono poche e che
riguardano coloro che invece sono presenti e che sono capaci di
realizzare rapporti di fattiva collaborazione con gli insegnanti,
con il dsga, con gli assistenti amministrativo e con i collaboratori
scolastici) e non sono pochi quelli che acquisiscono ulteriori
“benefici” magari derivanti da preparazioni retribuite a concorsi,
da attività retribuite di formazione e di aggiornamento (addirittura
utilizzando i locali scolastici per svolgere attività “in conto
terzi”, perché retribuite dagli iscritti e dai frequentanti i corsi,
tra i quali quelli per dirigente scolastico, per dsga, per
assistente amministrativo e per il TFA; attività alle quali,
stranamente, partecipano, anch’essi retribuiti, dirigenti degli
uffici scolastici regionali e provinciali) – arrivano a costare
anche tre volte lo stipendio medio di un insegnante, a cui si
aggiungono gli altri introiti, anche derivanti dalle reggenze.
E c ‘è anche
dell’altro: un attento controllo, anche di natura fiscale, dovrebbe
essere svolto nei confronti della “gestione” dei consorzi e delle
associazioni di scuole autonome, nei confronti di scuole all’interno
delle quali si svolgono (utilizzando i locali, nonché personale
della scuola) corsi di preparazioni a concorsi, di formazione e di
aggiornamento, dietro pagamento da parte di chi li frequenza, e
anche altre attività, addirittura oltre le ore 20 e a seguito di
pagamento di una determinata quota, magari per essere in tutto o in
parte destinata a consumazioni presso il bar interno. E un controllo
andrebbe svolto anche in merito alle gite scolastiche.
Non si comprende
perché per la funzione di preside di un istituto scolastico (un
migliaio di studenti e un centinaio tra docenti e non docenti,
rispetto a 50.000-60.000 studenti, 1.500 docenti, 1.500
tecnici-amministrativi, alcune migliaia di specializzandi e di
dottorandi di ricerca in un ateneo, con la riduzione soltanto
dell’attività didattica del rettore e del direttore di dipartimento,
pur restando l’impegno certificato della ricerca scientifica, mentre
crescono notevolmente le attività derivanti dalla funzione e
l’impegno di giornaliero di lavoro) non debba essere applicata
l’elezione democratica, e perché non debba, per quanto riguarda gli
altri aspetti, essere uniformata a quella del rettore di un ateneo e
a quella di un direttore di dipartimento universitario.
Sappiamo tutti,
e lo sappiamo abbastanza bene, dell’esistenza di dirigenti
scolastici condannati, anche ripetutamente, nonché alle spese di
giudizio, per comportamento antisindacale; e di condannati non
soltanto per comportamento antisindacale, bensì per comportamenti in
violazione di norme della legge penale; del mobbing, anche con
condanne, operato nei confronti di docenti, di dsga, di assistenti
amministrativi e di collaboratori scolastici; dell’arroganza del
potere di presidi-padroni da accompagnare a Sant’Elena; di dirigenti
scolastici che “aprono” le loro scuole a “esterni”; di dirigenti
scolastici che “utilizzano” strumenti di “sorveglianza” in conflitto
con le norme di legge e con le disposizioni del garante della
privacy, e comunque oggetto di interventi dell’ispettorato del
lavoro; di presidi-padroni che pubblicamente gridano e inveiscono
nei confronti di personale della scuola; di dirigenti scolastici
espulsi da determinati sindacati della dirigenza scolastica e
addirittura dichiarati ripetutamente perdenti da ordinanze e da
sentenze della magistratura del lavoro; di dirigenti scolastici in
aperto contrasto con le organizzazioni sindacali e con le RSU,
nonché di d.s. arbitrariamente promotori di procedimenti
disciplinari seguiti da sanzioni disciplinari nei confronti di
docenti, di dgsg, di personale Ata. Nonché promotori di arbitrari
trasferimenti di dsga, di docenti e di personale Ata per
“incompatibilità ambientale”, trasferimenti arbitrari perché seguiti
da ordinanze della magistratura del lavoro che obbligano gli uffici
scolastici regionali o provinciali a reintegrare nell’originaria
sede scolastica di lavoro coloro che arbitrariamente erano stati
trasferiti in altra sede. Nonché di sanzioni disciplinari (peraltro,
senza ascoltare in sua difesa, con o senza l’assistenza di un
avvocato o del rappresentante del sindacato appositamente delegato,
il lavoratore nei confronti del quale era stato attivato il
procedimento disciplinare) inflitte al lavoratore che legittimamente
non era stato disposto a “obbedire” a un ordine di servizio,
peraltro non ribadito, illegittimo; e che per la stessa legittima
“disobbedienza” viene attivato, nei confronti della stessa persona,
su richiesta dello stesso d.s., un nuovo procedimento disciplinare
da parte del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, il
quale, anche lui senza convocare la persona interessata per sentirla
nella di lei difesa, infligge (nel mancato rispetto del “ne bis in
idem”) una sanzione superiore rispetto a quella che era stata
inflitta dal d.s. L’elenco potrebbe continuare, e non di poco.
Comprendendovi ciò che è stato già detto per quanto concerne la
gestione dei consorzi e delle associazioni di scuole autonome,
l’utilizzo dei locali scolastici, le gite scolastiche, l’eventuale
esistenza di evasione fiscale.
L’arroganza del
potere è un male oscuro che produce danno alla credibilità del
sistema di istruzione e di formazione, all’immagine della pubblica
amministrazione, al personale della scuola. Per quanto riguarda gli
appartenenti al personale della scuola, si tratta di danno, anche
gravissimo, patrimoniale e non patrimoniale.
Comunque, il
sistema del concorso per l’assunzione di dirigenti scolastici – a
parte gli elevatissimi costi che gravano sulla spesa pubblica e i
numerosissimi ricorsi ai Tar e al Consiglio di Stato, con
l’aggravante di giungere a sentenze che giustamente annullano il
concorso a causa del maldestro operato di determinate commissioni o
di determinati commissari d’esami, con conseguente notevole danno
patrimoniale e non patrimoniale causato dal loro scorretto operato a
moltissimi candidati meritevoli di vincere il concorso – va
eliminato, del tutto smantellato (con trasferimento degli attuali
d.s. nella stessa o in altre amministrazioni dello Stato, mantenendo
la funzione dirigenziale), se si vuole riportare, sia pure con
l’elezione democratica del preside, l’istituzione scolastica sulla
retta via.
Sappiamo bene,
soprattutto quando la commissione d’esami è una soltanto (ma anche
quando si tratta di due o di tre commissioni), non nascondiamocelo o
non facciamo finta di non saperlo, come si può “intervenire”,
ovviamente da parte di qualcuno che (purtroppo per tutti gli altri
candidati) è alquanto lontano dalla terzietà, dall’etica e dal
rispetto della legge: le prime cinque parole (qualcuna di meno o
qualcuna di più) di una prova scritta, o qualche segno nella parte
iniziale, nella prima pagina, è il “gioco è fatto”. La prova orale,
soprattutto se si conoscono (chissà come?!) i punteggi dei titoli e
quelli di servizio, potrebbe avere funzione “compensativa” per
“entrare” nel novero dei “vincitori”, anche in posizione elevata
nella graduatoria. Il sospetto sorge spontaneo ed è legittimo.
Purtroppo, fa fatica a ridursi; figuriamoci se riesce a estinguersi!
E passiamo al
“teatro dell’assurdo”, quello col quale si prova una verità
dimostrando l’assurdità del suo contrario. La “verità” (per Enrico
Maranzana che l’avrebbe pronunciata), è che “è un’ipotesi
anacronistica, ascientifica, illegale l’affidare al Collegio dei
docenti l’elezione del dirigente scolastico”. Addirittura, “un’idea
astratta, indipendentemente dal campo in cui nasce il problema. Una
proposta che non fa tesoro dell’esperienza, del vissuto
dell’istituzione”. “Un’idea che mortifica la professionalità del
docente”. Perbacco, “l’elezione del dirigente scolastico”, del
preside, da parte del Collegio dei docenti, “mortifica la
professionalità del docente”! E chi sarebbe il dirigente scolastico,
il re Sole”, con potere assoluto sui docenti? Eleggere direttamente
i dirigenti scolastici sarebbe, come Polibio rileva dal titolo
dell’articolo di Enrico Maranzana nei siti nel quale è stato
postato, “una proposta oscena”! In qualsiasi dizionario della lingua
italiana, l’aggettivo “osceno” significa “che offende il pudore”, e,
per estensione, “privo di buon gusto o di ogni valore …”; il
sostantivo “osceno” corrisponde a “impudico”, “indecente”,
“scandaloso”, “sconcio”, “turpe”. La “verità” di Maranzana è quella
di dimostrare l’assurdità del suo contrario, cioè che l’elezione del
preside è un’idea concreta, legittima, democratica, che fa tesoro
dell’esperienza e che ravviva la professionalità docente. Ma così
agendo dimostra l’assurdità della sua “verità”. Le leggi non sono
“eterne” e “immodificabili”. Figuriamoci quando, come purtroppo è
avvenuto, ce ne sono state alcune che hanno mandato a rotoli il
sistema scolastico, i cui effetti negativi e disastrosi sono
assolutamente evidenti e dei quali stanno pagando i prezzi (e
purtroppo continueranno a pagarli a causa di “scelte” precipitose e
irragionevoli) le giovani generazioni e centinaia di migliaia di
docenti precari e disoccupati, posti in queste condizioni da chi ha
sottratto alla scuola otto miliardi di euro mentre l’evasione
fiscale galoppava e continua a galoppare alla velocità di 140
miliardi di euro l’anno.
Polibio
E ora, come anticipato, alcuni degli articoli, rispettivamente, del disegno di legge n. 2385 presentato il 15 ottobre 2010 dai senatori dell’Idv al Senato e della proposta di legge n. 4121 presentata il 25 febbraio 2011 da due deputati del Pd alla Camera, sull’elezione democratica del preside.
Disegno di legge
n. 2385, “Norme per l’istituzione di un‘area contrattuale specifica
per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della
docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione
scolastica” (Senato, 15 ottobre 2010, presentato dall’Idv).
Art. 6 (Preside
e direttore dei servizi amministrativi. Riconoscimento del ruolo di
coadiutore educativo al personale ATA).
1. Nelle scuole
di ogni ordine e grado è istituita la figura del preside eletto,
ogni tre anni, in seno al collegio dei docenti. Sono eleggibili
coloro che hanno un’anzianità di ruolo pari ad almeno cinque anni e
che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione
organizzati a tale fine dal Consiglio superiore della docenza in
collaborazione con i consigli regionali della docenza. Ai fini del
punteggio finale si tiene conto anche dei titoli di studio e delle
pubblicazioni.
2. Il preside
esercita le funzioni già attribuite al dirigente scolastico,
sovrintende, di concerto con il collegio dei docenti e con il
consiglio di circolo o di istituto, all’attività dell’istituzione
scolastica cui è preposto e ne è il rappresentante legale. In
materia gestionale ed economica il preside è coadiuvato da un
direttore dei servizi amministrativi appartenente al personale ATA.
Il preside è esonerato dall’insegnamento e ad esso spetta
un’indennità stabilità mediante il contratto d’istituto di concerto
con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). I dirigenti
scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge sono trasferiti nei ruoli ispettivi del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Proposta di
legge n. 4121, “Norme concernenti il governo delle istituzioni
scolastiche e lo stato giuridico dei docenti” (Camera dei deputati,
25 febbraio 2012, presentata dal Pd).
Art. 1. (Governo
delle istituzioni scolastiche).
1. Le
disposizioni della presente legge costituiscono norme generali
sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
n), della Costituzione.
Art. 2. (Organi
delle istituzioni scolastiche). 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: a) il preside; b) il collegio dei docenti;
2. Le
istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di
riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare
propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel
rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di
semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei
seguenti criteri.
a)
attribuzione al preside della rappresentanza legale e della
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'istituzione
scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal
consiglio d'istituto e secondo le linee programmatiche definite dal
collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di
meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui
all'articolo 4, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 da
parte del consiglio d'istituto; qualora risulti eletto un docente
appartenente a un'altra istituzione scolastica, l'elezione si
configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del
preside eletto con decreto del direttore dell'ufficio scolastico
regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni
per mandato e per non più di due mandati ed esonero
dall'insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice
preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al
quale, a sua richiesta, può essere concesso l'esonero o il
semiesonero dall'insegnamento;
b)
attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione,
di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed
educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di
coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all'attuazione
del piano formativo, all'organizzazione delle attività didattiche e
formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie
nonché a
istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e
disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e
presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un
regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di
elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti
superiori dell'istituzione scolastica, all'elezione dei docenti nel
comitato di valutazione di cui al comma 6 dell'articolo 4, alla
definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai
commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all'assegnazione dei docenti
alle classi;
c)
attribuzione al consiglio d'istituto di compiti di indirizzo
generale dell'attività dell'istituzione scolastica; di approvazione
del piano formativo e del programma annuale delle attività
predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio
di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di
approvazione del regolamento dell'istituzione scolastica che
definisce i criteri per l'organizzazione e per il funzionamento
dell'istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e
delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e
di sostituzione dei membri del consiglio d'istituto e della
direzione dell'istituzione scolastica, le modalità di elezione del
presidente del consiglio d'istituto, le modalità di elezione del
preside dell'istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi
componenti tra i docenti superiori iscritti all'albo regionale, la
nomina dei docenti esperti, di cui all'articolo 4, e dei membri
esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del
presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e
contabilità; d) durata in carica del consiglio d'istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell'istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d'istituto in carica.
Decorsi tre mesi
dall'approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di
circolo o d'istituto decade e si procede a nuova elezione;
e)
composizione del consiglio d'istituto nel numero massimo di undici
componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto.
Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una
rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed
amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una
rappresentanza dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali
della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei
docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal
regolamento dell'istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al
consiglio d'istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza
diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi.
Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli
studenti minorenni che fanno parte del consiglio d'istituto;
f)
scioglimento del consiglio d'istituto nel caso di persistenti e
gravi irregolarità o d'impossibilità di funzionamento o di
continuata inattività. Il dirigente dell'ufficio scolastico
regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un
commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione
del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla
nomina;
g)
attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale
rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi
dell'istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o
dallo statuto al consiglio d'istituto e al collegio dei docenti; di
competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del
consiglio d'istituto e del collegio dei docenti; composizione della
direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dal preside,
che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti
superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal
consiglio
d'istituto. Le
modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento
dell'istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni
della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore
dei servizi generali e amministrativi;
h)
istituzione di un nucleo di valutazione dell'efficienza,
dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico,
composto da tre docenti superiori e da non più di due membri
esterni, secondo modalità definite con il regolamento
dell'istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni
espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per
l'elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle
attività;
i)
attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di
trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, del
principio di accessibilità delle informazioni relative
all'istituzione scolastica.
Art. 10. (Norme
finanziarie, transitorie e finali). 2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.
Polibio informa i suoi lettori che presto sarà attivato il sito
http.//www.polibio.net. Si sta provvedendo a inserire in archivio
tutti gli articoli da lui scritti dal 10 luglio 2010 al 31 dicembre
2012. Nel sito saranno postati, oltre a essere postati nei siti che
attualmente li accolgono, tutti gli articoli personali, di volta in
volta successivi, e quelli di chi, avendo fatta richiesta, ha avuto
il permesso di postarli. |