“TFA ordinari”, un po' speciali,
e ordinari “TFA speciali”

di Paolo Fasce Pavone Risorse, 4.2.2013

I “TFA ordinari” sono banditi secondo modalità che attribuiscono un significativo punteggio al servizio prestato, cosa che li rende “un po' speciali”, mentre la periodicità consolidata con la quale vengono banditi i “TFA speciali”, rende i corsi abilitanti ormai ordinari nel nostro paese.

La commissione cultura del Senato della Repubblica, in data martedì 29 gennaio 2013, ha licenziato all'unanimità lo “Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (535)”.

Pur tenendo duro sul requisito dei tre anni contro i 360 giorni richiesti da sindacati e alcune forze politiche, si è fatto avanzare un documento pieno di incognite e denso di contraddizioni.

La lettura di questo documento è ostica e interessante. La tesi di fondo è che si motiva l'espansione dei percorsi abilitanti, in deroga alle norme che prevedono il numero chiuso dei TFA ordinari, in quanto il fabbisogno del territorio, considerando le supplenze brevi, è superiore alle previsioni. Argomento manifestamente ridicolo.

Invero, molto più semplicemente, ogni 6/8 anni, il numero dei supplenti temporanei che lavora con una certa stabilità tramite le graduatorie d'Istituto diventa elettoralisticamente interessante e così, dopo il riservato del 1999 e i corsi abilitanti del 2005 (vado a memoria), eccoci servire i “TFA speciali” del 2013.

Tutta la questione sembra essere curiosamente un elemento di unità nazionale, giacché alle tradizionali pressioni generali che spingono verso i corsi abilitanti, si aggiunge un promotore inaspettato, il Sen. Mario Pittoni. La Lega Nord raccoglie le aspettative di migliaia di insegnanti settentrionali che, annidandosi in ogni graduatoria di ogni classe di concorso di ogni provincia, intercetta numeri interessanti di supplenti temporanei non abilitati che costituiscono un elettorato molto interessante per quel partito.

Stupisce il fatto che promuovere i corsi abilitanti, spinti dagli insegnanti settentrionali, vada contro la sbandierata “superiorità padana” rispetto alle furbizie e alle scorciatoie spesso accreditate alla cultura meridionale, ma anche i voti, oltre alla pecunia, “non olet”.

È del tutto evidente, comunque, il fatto che i “TFA speciali” non aggiungono un solo posto di lavoro, che va ricercato nella differenza tra organico di fatto e organico di diritto, ma la sensazione di un avanzamento di stato che si offre all'insegnante supplente temporaneo è senz'altro una moneta preziosa, non costando nulla. Tale abilitazione peserà con un punteggio fino a 5 punti in quei concorsi che sempre più ci si aspetta diventino il regolare canale di reclutamento.

A mio modesto parere, le Graduatorie ad Esaurimento stanno a testimoniare che tutto questo è manifestamente ridicolo e sull'autostrada dei “TFA speciali” c'è l'autogrill della riapertura delle GaE, mentre la periodicità dei concorsi, stanti i costi collegati, è tutta da verificare. A titolo di esempio, si ricordi che il concorso attualmente bandito non lo è per tutte le classi di concorso e che nel prosieguo ne verranno banditi su altre classi ancora. La periodicità per ciascuna classe di concorso, sarà quindi assai aleatoria.

Avremo insegnanti abilitati relegati nella seconda fascia d'Istituto, discriminati rispetto ad altri abilitati iscritti nelle GaE. Entro qualche anno, assieme agli abilitati tramite i TFA speciali, si uniranno le varie generazioni degli abilitati tramite i “TFA ordinari”. I numeri di questi ultimi, come dimostrano le SSIS che hanno alimentato le GaE, sono invero sempre sovrastimati rispetto alle esigenze, per ovvi motivi legati alle difficoltà finanziarie delle Università italiane.

Stimo che entro tre anni avremo 100.000 abilitati fuori dalle GaE, vincolati nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto di venti scuole. Questi abilitati saranno generati dai “TFA speciali/ordinari” ai quali si uniscono risibili residui del passato (a titolo di esempio, gli abilitati SSIS del semestre aggiuntivo del nono ciclo, quelli del nono ciclo annuale, i congelati SSIS abilitati tramite TFA e molti vecchi abilitati diplomati della primaria).

Queste 100.000 persone, fresche di abilitazione, staranno ferme e buone ad attendere i concorsi ogni due/tre anni/13 anni, oppure pretenderanno di salire nelle GaE dove non c'é più alcun concorso da affrontare?

In una nota su Facebook intitolata “Revisione Titoli di Accesso Bando TFA”, ho richiesto delle modifiche ai titoli di accesso ai “TFA ordinari” giacché mi sembra evidente che le modalità attuali li rendano un po' troppo “speciali”. In un carteggio con Max Bruschi, sempre su Facebook, ho appreso che l'ipervalutazione del servizio nel punteggio dei “TFA ordinari” era stato contrattato al fine di evitare l'accensione di un percorso “speciale”. Pare che tutto vada in direzione diversa e anche i suggerimenti che ho riportato nella nota si infrangeranno in una normativa, il DM 249 del 10/9/2010, che non viene in alcun modo modificato nella parte della valutazione dei titoli dallo “Schema di decreto” approvato dalla Commissione Cultura del Senato.

In altre parole, il DM 249 del 10/9/2010, all'Art. 15 comma 13 elenca i punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni in maniera piuttosto rigida, non permettendo alcuna integrazione come ho proposto in una nota su Facebook. La conseguenza è che i “TFA ordinari” continueranno ad essere un po' “speciali” a causa dell'ipervalutazione dei titoli di servizio.

Invero, a mio parere, un piccolo margine di manovra c'è, a legislazione invariata, ed è il seguente.

Considerato il fatto che l'ultima frase dell'Art. 15, comma 5 del DM 249 recita:
"Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13."
La parola "possono" e l'elencazione separata dei titoli 1) di studio, 2) di servizio, 3) pubblicazioni, mi induce a pensare che tali titoli possano essere presi e valutati separatamente e non in blocco. Mi pare cioè di poter dire che l'Università possa attingere ai punteggi elencati nel comma 13 per prendere o non prendere in considerazione i titoli di studio, per prendere o non prendere in considerazione i titoli di servizio, per prendere o non prendere in considerazione le pubblicazioni.
Credo quindi che, a legislazione invariata, al fine di dare a Cesare quel che è di Cesare (un bando per i “TFA ordinari” alla portata dei neolaureati) avendo dato ad altri i “TFA speciali”, le università debbano modificare i propri bandi in maniera conforme al DM 249 semplicemente non considerando i titoli di servizio.
Beninteso la mia tesi è che la Commissione Cultura della Camera dei Deputati debba respingere lo “schema di modifica” e riscriverlo per rendere istituzionalmente ordinari i “TFA ordinari”, magari traendo qualche suggerimento dalla mia nota, e più solidi giuridicamente i “TFA speciali” (magari abolendoli!).

Ecco la formulazione dello “schema”:

Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Considerato che, in base al citato articolo 39, della legge n.449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;

Considerato inoltre, che la maggiorazione del limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n.249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;

Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;

Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;

adotta il seguente regolamento [che modifica gli articoli 5, 11 e 15 del DM 249/2010]

Ho già esplicitato in questa rubrica nell'articolo “Una proposta di formazione iniziale e reclutamento equi” e in articoli precedenti che secondo me dovrebbe essere automatico l'accesso ad un percorso abilitante allorquando si maturino 3 anni di supplenze annuali entro una finestra temporale di 7 anni (per equità intergenerazionale) e che, in ossequio alle normative europee in tal senso, al chiudersi del terzo anno consecutivo di lavoro nel mondo della scuola da insegnante abilitato, il contratto debba automaticamente trasformarsi a tempo indeterminato. Per come è formulato questo decreto succederà ben altro. Lo schema licenziato dal Senato mi sembra muoversi su linee ben diverse da quelle della tutela dei diritti dell'individuo, ma semplicemente promuove dei corsi abilitanti di stampo elettoralistico in quanto:

punto elenco

Il periodo considerato abbraccia tutti gli anni nei quali erano attivi i percorsi abilitanti tramite le SSIS.

punto elenco

Il bando di accesso ai TFA include valorizzazioni del servizio che rende l'accesso ai medesimi possibile sotto due condizioni: superare le tre prove di accesso (requisito arbitrario, ma nel campo del “merito”) e significativo punteggio nei titoli (requisito di anzianità).

Se ne deduce che le persone che avranno accesso ai TFA speciali hanno avuto a disposizione nove concorsi di accesso alla SSIS, un concorso di accesso al TFA, un corso abilitante alla fine del secolo scorso, uno a metà del primo decennio di quello corrente e, non avendo voluto o potuto accedere ad uno di questi, oggi gli si apre questa strada, con buona pace della qualità media della professionalità insegnante.

Leggiamo come sono disciplinate alcune modifiche all'Art.15 del DM 249/2010.
 

1-bis. Fino all'anno accademico 2014/15, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo di dattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 settembre 2007, n.137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n.82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di qualsiasi abilitazione e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dell'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più classi di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

Noto una piccola significativa mancanza nella possibile scelta dell'abilitazione “speciale” che attualmente è limitata alle classi di concorso effettivamente insegnate, ma che dovrebbe essere estesa, restando il vincolo dei tre anni di lavoro anche su altre materie, all'eventuale classe di concorso per la quale si sia risultati idonei nel concorso per il “TFA ordinario”, ma esclusi dalla posizione non sufficiente nella graduatoria finale.

Apparentemente il corso abilitante ha un pubblico limitato: i docenti non abilitati con tre anni di servizio. Ma tale vincolo resisterà alle legittime pressioni degli altri portatori d'interesse, allorquando questi siano tutelati dall'articolo 3 della Costituzione Italiana? Questo recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Orbene, l'insegnante di ruolo che aspiri ad un cambiamento di cattedra, non potebbe legittimamente aspirare a conseguire l'abilitazione tramite un TFA speciale? Non si lede il suo diritto costituzionale all'eguaglianza, vietandogli la partecipazione a questo percorso abilitante? Già il il bando del Concorso attualmente in via di svolgimento vietava agli insegnanti di ruolo la loro partecipazione, ma molti di loro hanno avuto accesso dopo un ricorso. Quella è la strada più breve per un cambiamento di cattedra. Succederà la stessa cosa coi “TFA speciali” che apriranno un'altra possibilità ai cambiamenti di cattedra, seppur molto più lenta.
E l'insegnante precario abilitato, tra questi lo scrivente, perché dovrebbe rinunciare ad un percorso abilitante, per gli stessi motivi dei colleghi di ruolo, che gli promette fino a 5 punti nei titoli al prossimo concorso e tre punti nella Graduatoria ad Esaurimento?
Da quando avere un requisito in più (essere di ruolo, avere altre abilitazioni) dovrebbe dare un diritto in meno (accedere ad un percorso abilitante)?
In breve: calma e gesso. Si respinga lo “schema di modifica” e si dia al nuovo parlamento il tempo di scriverlo considerando tutto ciò che va considerato, tra questo, molto mi pare di poter dire, emerge da questo mio scritto.