La malattia non esime il dipendente
dal partecipare ai colloqui difensivi

 Il Sole 24 Ore, 8.2.2013

Lo stato depressivo non solleva il lavoratore dell’obbligo di partecipare ai colloqui previsti in sua difesa in vista di un provvedimento disciplinare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 3058/2013, respingendo il ricorso di un direttore di banca, poi licenziato per gravi inadempimenti, il quale aveva lamentato di non essere stato previamente sentito dall’azienda come da sua richiesta.

Secondo la Cassazione, siccome l’audizione non era mai avvenuta causa dell’indisponibilità ripetuta dell’istante per motivi di salute, “nulla si poteva obiettare alla Società appellante che si era mostrata sempre disponibile (per ben quattro volte) affinché l’appellato potesse esercitare il diritto di difesa” previsto dalla Statuto dei lavoratori, da esercitarsi però “secondo opportune modalità e precisi limiti, in modo tale da non paralizzare, mediante l’uso di mezzi dilatori, il potere disciplinare del datore di lavoro”.

Non solo, secondo la Corte territoriale, la malattia denunciata “non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati”.

 

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Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 8.2.2013 n. 3058