La sicurezza incendia i rapporti

Il caso scoppia in Friuli Venezia-Giulia: braccio di ferro tra istituti e sigle sindacali

Nel mirino l'orario di servizio dei corsi di formazione

di Mario D'Adamo ItaliaOggi, 26.2.2013

Nelle scuole della regione Friuli Venezia Giulia si sta svolgendo la formazione del personale docente e di quello tecnico, amministrativo e ausiliario (Ata) su temi e argomenti riguardanti la sicurezza, formazione che è una delle attività cui ogni lavoratore deve partecipare e che ogni datore di lavoro, nella scuola è il dirigente scolastico, deve apprestare.

Per quella che si sta svolgendo in Friuli, dodici ore per lavoratore, vengono utilizzate due modalità, quella on line e quella tradizionale in presenza, al termine di ciascuna delle quali è anche prevista una verifica delle conoscenze apprese.

Ma la formazione così com'è impostata e realizzata sta destando polemiche, giacché non ha luogo nell'orario di lavoro, così come prevede il codice sulla sicurezza (art. 37, 12° comma, del decreto legislativo n. 81 del 2008) anche per quella on line svolta al domicilio privato del lavoratore («orario di lavoro effettivo», recita l'accordo stato - regioni del 21 dicembre 2011, attuativo del codice). Né d'altra parte in tutte le scuole sono stati negoziati contratti che prevedano, nei casi in cui la formazione si svolga al di fuori dell'orario di lavoro, la possibilità del recupero o in alternativa il compenso sostitutivo o entrambe le opzioni. Addirittura, scrive Natalino Giacomini, segretario generale regionale della Cgil scuola, le organizzazioni sindacali non hanno potuto condividere nell'apposito tavolo di confronto con l'amministrazione regionale l'importante iniziativa.

Risulta poi che in alcune scuole non siano nemmeno stati consultati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e da parte sindacale si contesta anche il fatto che la formazione sia indifferenziata tanto relativamente ai contenuti, uguali per tutti, quanto relativamente ai soggetti coinvolti, dei cui livelli di competenza già acquisiti e delle cui eventuali, ulteriori esigenze formative non s'è fatta alcuna rilevazione. Secondo altri la formazione sulla sicurezza dovrebbe essere inclusa nel piano annuale delle istituzioni scolastiche delle attività di aggiornamento, previsto dall'art. 66 del vigente contratto di lavoro, attività che si dovrebbero svolgere, ordinariamente, «fuori dell'orario di insegnamento» (altro articolo del contratto, il n. 64, secondo comma). Ma è un errore, giacché il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento può contenere unicamente iniziative di carattere e contenuto metodologico - didattico e pedagogico - educativo, funzionali all'attuazione del piano dell'offerta formativa, che devono essere preventivamente approvate dal collegio dei docenti.

Sono solo queste le attività di aggiornamento che devono svolgersi al di fuori dell'orario di insegnamento, non quelle sulla sicurezza dei lavoratori, che invece sono obbligatorie e si devono svolgere all'interno dell'orario di lavoro. Tali iniziative non sono assimilabili alle ordinarie attività di aggiornamento non solo per diversità dei contenuti ma perché attivazione e partecipazione, essendo dovute, non possono nemmeno essere oggetto di delibera di approvazione da parte di alcun organo collegiale. Sarebbe paradossale che obblighi convergenti di datore di lavoro e lavoratori si dovessero condizionare a discrezionalità decisionali che potrebbero pregiudicarne l'osservanza, esponendo gli obbligati a sanzioni. La formazione sulla sicurezza rientra invece a pieno titolo nel negoziato fra rappresentanze sindacali e dirigente scolastico per definire modalità del recupero e/o determinare compensi.

Una delle obiezioni che la parte datoriale rivolge al recupero è che l'orario di lavoro del personale docente coincide con l'orario delle lezioni, che non possono essere sospese, altrimenti si pregiudica la regolarità dell'anno scolastico. È invece possibile la compensazione della formazione svolta dai docenti con le ore riservate alle riunioni collegiali, da valutare caso per caso e purché non se ne pregiudichi il quorum funzionale, mentre per il personale Ata il problema neppure si pone. Se il recupero non è fattibile, l'impegno formativo deve essere monetizzato, attingendo a stanziamenti che la direzione regionale avrebbe dovuto prevedere o all'assegnazione per il funzionamento, annualmente erogato alle scuole senza vincoli di destinazione.