Gli atti dell'InValsi dell'a.s.
2009/10 e 2010/11 sono illegittimi?
Marco Barone,
xcolpevolex 13.2.2013
Come
è noto l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato
«Istituto», è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 213 del 2009 riconosce
autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto
dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i
principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla
Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo
2005, adottando i propri statuti in conformità alle disposizione
della legge n. 165 del 2007. Il medesimo articolo prevede che gli
enti di ricerca devono adottare e adeguare i propri statuti in
conformità con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti
vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le
strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli
organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e
rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di
riferimento.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che lo
statuto specifichi ed articoli la missione e gli obiettivi di
ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro
e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e del modello
strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il
raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle
attività, disponendo la riduzione del numero dei componenti degli
organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché
l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed
efficienza della gestione, garantendo comunque l'alto profilo
scientifico e professionale, le competenze tecnico organizzative e
la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 165 del 2007,
citata.
Ma
l'InValsi, che doveva dotarsi di uno Statuto, a partire dal 16
febbraio 2010, momento da cui discendeva l'obbligo di adozione di
questo importante atto giuridico, a ciò non provvedeva.
E sarà solo con il Decreto n. 11 - Prot. 5657 del 2 settembre 2011,
che il MIUR, con intervento unilaterale e d'ufficio, come previsto
dalla legge, imponeva e scriveva di fatto lo Statuto dell'InValsi.
Di
certo, tanto per cambiare, non vi è nulla. L'unica certezza del
diritto è data dalla incertezza del diritto vigente.
Gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche perseguono fini e
scopi di carattere ed interesse pubblico. E lo Statuto in tutto ciò
svolge un ruolo determinante.
Ma il punto è quanto la sussistenza di uno Statuto o meno può
determinare la validità degli atti posti in essere dall'ente
considerato?
In giurisprudenza si trova precisato che la natura pubblica di una
persona giuridica dipende dall’inquadramento istituzionale della
stessa nell’apparato organizzativo della p.A., cioè dal rapporto in
cui tale soggetto di diritto, in conseguenza dell’attività
espletata, viene a trovarsi rispetto allo Stato o all’ente
territoriale di riferimento; pertanto, la qualificazione di un ente
come pubblico o privato, allorché la sua natura non sia dichiarata
espressamente, costituisce il risultato di una ricerca ermeneutica
che ha per oggetto le norme legislative, regolamentarie e statutarie
Cons. St., sez. VI, 23 ottobre 1973 n. 397. Anche T.A.R. Lombardia,
15 luglio 1981 n. 796, in Tributi, 1981, 819, il quale afferma che
“nei casi in cui sia difficile accertare la natura – pubblica o
privata – di un ente, diviene decisivo l'aspetto formale attinente
al regime delle norme, di diritto pubblico o privato, in cui l'ente,
in virtù degli atti che ne disciplinano l'attività, è tenuto a
operare”
Il
quesito, dalla non facile soluzione, sorge spontaneo.
Gli atti posti in essere dall'InValsi nell'anno scolastico 2009/2010
e 2010/11, poiché non dotato di Statuto, ed inadempiente sul punto,
quanto sono da considerarsi legittimi? Quanto sono legittime le
sanzioni disciplinari che sono derivate da situazioni conflittuali
correlate alle prove dell'InValsi in quell'anno? Quanto sono
legittimi gli ordini di servizio emanati dai dirigenti scolastici,
che obbligavano i docenti a somministrare le prove e correggere le
stesse? Prove realizzate dall'InValsi privo di Statuto?
Già, proprio quello Statuto che delinea gli scopi e l'attività dell'InValsi?
L'amministrazione, potrebbe in via di autotutela, disporre
l'annullamento di tutti gli atti consequenziali alle prove dell'InValsi
degli anni scolastici considerati, prove,che potrebbero non avere
alcun tipo di validità formale e giuridica?
Questa problematica rischierebbe di travolgere anche la prova
dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado.
Sarebbe interessante sapere cosa pensa il MIUR di tutto ciò.