Le assenze per visite specialistiche di Francesca Romana Ciangola, Sinergie di Scuola, dicembre 2013 È passata stranamente sotto silenzio una modifica prevista dal decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013. Parliamo dei cambiamenti recati al comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, che era stato oggetto di approfondimento da parte della circolare Funzione Pubblica n. 10/2011, e che parla di assenze dal lavoro per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il nuovo testo dell’articolo dispone espressamente che (in neretto le modifiche): 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. È stato modificato l’intero comma, in qualche parte, ma ciò che colpisce è quel cambiamento terminologico, il termine “assenza” tramutato in “permesso”, che forse è stato necessitato da comprensibili esigenze pratiche, ovvero non rendere giustificabile la perdita di un’intera giornata di lavoro solo per effettuare, ad esempio, un controllo dal dentista o un prelievo presso un laboratorio di analisi, che consentirebbero la prestazione lavorativa nello stesso giorno, sia pur con orario ridotto. Forse, però, tale modifica riflette lo spirito dei tempi, quello stesso spirito che ha fatto togliere da parte del legislatore il termine “fiducia” dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Da qualche settimana, in virtù di quella modifica, qualsiasi visita specialistica, prestazione sanitaria o esame dovrà essere valutata dal dirigente e soggetta al suo “permesso”; nella teoria, quell’assenza potrebbe essere anche negata, e di certo dovrà comportare un vaglio preventivo e forse l’esplicitazione, da parte del dipendente, dei motivi di salute che quella visita o prestazione suggeriscono, con buona pace della riservatezza e della tutela dei dati sensibili. Una modifica che non comporta solo un cambiamento burocratico o la redazione di un modulo in più, ma che sembra un brutto passo indietro nella tutela dei diritti dei lavoratori e della loro dignità. |