“Quota 96”, la suprema Corte dice no!

di Pasquale Almirante, La Tecnica della Scuola 17.12.2013

Con Ordinanza 318/2013 depositata il 17/12/2013 la Corte Costituzionale non riconosce al personale della scuola della “Quota 96” il diritto alla pensione. Tutto torna in mano alla politica, se ad essa piaccia


La Consulta dunque nella sentenza emessa oggi, 17 dicembre, dichiara la “manifesta inammissibilità” della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, ma non entra affatto, tuona il prof. Giuseppe Grasso dal blog dei “Quota 96”, nel merito dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Siena, che aveva accolto la richiesta di pensionamento di una docente, e quindi viene giudicata “manifestamente inammissibile per una pluralità di ragioni”.

“Ritenuto che nel corso di una controversia di natura previdenziale proposta da una docente a tempo indeterminato nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, «nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (comma 3) non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente»;
che il Tribunale di Siena osserva come la lavoratrice ricorrente avrebbe avuto diritto, in base alla previgente normativa, ad essere collocata in pensione alla data richiesta; infatti, secondo la previsione dell’art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in linea con quanto stabilito dall’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la cessazione dal servizio sarebbe potuta avvenire a decorrere dal 1° settembre (data di inizio dell’anno scolastico) dell’anno 2012 per coloro i quali, come la ricorrente, maturavano i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2012 (sessanta anni di età e trentasei di contribuzione);
che nell’anno 2011 si sono avute varie manovre correttive della finanza pubblica, che hanno fatto venire meno il diritto della lavoratrice al collocamento in pensione alla data prevista;
che, a questo proposito, il remittente richiama l’art. 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha spostato di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro i quali maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2012;
che l’art. 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, mentre ha fatto salvo il diritto al conseguimento della pensione secondo la normativa previgente per coloro i quali raggiungevano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, sicché la lavoratrice ricorrente non può più accedere alla pensione di anzianità, potendo solo aspirare all’ottenimento della pensione di vecchiaia, sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 del censurato art. 24, oppure della pensione anticipata, secondo i requisiti dei commi 10 e 11 del medesimo articolo;
che, in particolare, per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico sono richiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisiti di età e di contribuzione che la docente ricorrente non possiede, per cui la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata «è l’unica strada percorribile per conseguire il riconoscimento del diritto affermato»

In altre parole la Corte Costituzionale, come spesso accade, ha deciso di non decidere nello specifico ma esprimendosi solo sulla “forma” della sentenza e non sulla sostanza effettiva dell’ordinanza del Giudice del Lavoro di Siena.

Ma soprattutto, secondo una prima sommaria lettura di quanto dice la suprema Corte, lascia inevasi sia il problema temporale della entrata in vigore della legge Fornero e sia quello della disparità di trattamento pensionistico fra pubblico e privato.

Viene inoltre non considerato, e i lavoratori della scuola per questo sono molto contrariati, la questione delicatissima della specificità del personale della scuola che può contare solo su una finestra di uscita, corrispondente con la chiusura dell’anno scolastico.

Il punto dunque torna al suo inizio e cioè alla politica che in molti incontri, nel corso di questi due anni (governo Monti e successivo Governo Letta) aveva riconosciuto questa penalizzazione, per cui tocca ad essa risolvere un marchingegno legale penalizzante.

Per questo, sempre il prof Grasso tuona dal suo osservatorio: “Resta ancora da vedere, dopo questa sentenza, se alcune porte potranno aprirsi, soprattutto sul versante politico, o se invece si chiuderanno definitivamente per noi”.