Alcuni chiarimenti sui Licei scientifici
ad indirizzo sportivo

di L.L. La Tecnica della Scuola 12.12.2013

Il Miur richiama la normativa di riferimento e spiega quali sono le regole per l’attivazione e le eventuali deroghe previste
 

In una notizia di fine ottobre Lucio Ficara aveva posto l’accento sull’importanza di conoscere attentamente la normativa che regola la nascita delle sezioni di liceo sportivo all’interno del percorso di liceo scientifico; questo perché molte erano le scuole che, all’interno della stessa provincia e ancor prima delle verifiche da parte dell’U.s.r., stavano pubblicizzando l’attivazione di questi corsi all’interno del proprio istituto scolastico, forse con l’obiettivo di raccogliere qualche iscritto in più.

Ma la normativa parla chiaro e, come spiegato dal Miur con la nota prot. n. 6567 del 4/12/2013, ci sono delle regole precise da rispettare. Il D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52, all’art. 3, commi 3 e 4, prevede infatti che, in prima applicazione, in ciascuna regione non possono essere istituite sezioni ad indirizzo sportivo in numero superiore a quello delle relative province, evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

Sono però consentite delle deroghe, ma solo nel caso che le risorse di organico annualmente assegnate consentano l'istituzione di sezioni aggiuntive, purché anche in questo caso non si determinino esuberi di personale.

Inoltre, come sarà ulteriormente specificato nella circolare sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2014/15, il Miur precisa che le istituzioni scolastiche, autorizzate, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, ad istituire il predetto percorso liceale, potranno attivare solo una classe prima.