L’educazione civica apre la mente dei cittadini di Giovanni Sicali, La Tecnica della Scuola 6.12.2013
Tra gli aforismi di
Ennio Flaiano è sicuramente molto attuale questo: “Da ragazzo ero
anarchico. Adesso mi accorgo che si può essere sovversivi soltanto
chiedendo che le leggi dello Stato vengano rispettate da chi
governa”(La solitudine del satiro, 1973) E’ di questi giorni la totale confusione e incertezza sugli importi e scadenze dell’IMU (“spodestata” dall’IUC) ed è quindi necessario e urgente rilanciare il tema della tutela dei contribuenti. Perché le leggi democratiche non devono essere mai “contro”, ma “per” il cittadino. E se è vero che ci sono leggi che presentano aspetti altamente favorevoli alla plebe, spesso queste sono poco conosciute e/o poco applicate. Un esempio eclatante è la legge 241/1990, nota anche come legge sulla trasparenza. Grazie ad essa, il cittadino può chiedere e ottenere tutte quelle informazioni che lo riguardano e sono indispensabili per tutelare i propri interessi nei confronti della pubblica amministrazione spesso matrigna. Trasparenza, certezza del diritto e garanzie sono valori civici irrinunciabili. Un altro esempio clamoroso è soprattutto la legge 212/2000 che porta un titolo emblematico: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Sembra paradossale che il contribuente possa essere soggetto di diritti. Eppure con quella legge l’Italia si è data una “Carta” fondamentale che andrebbe rispettata, oppure sarebbe il caso di abolirla. Si tratta di una legge “debole” perché spesso nelle leggi sugli obblighi fiscali, i governi di turno ricorrono al sistema della “deroga” limitando o sospendendo lo Statuto del contribuente e così molte disposizioni fiscali hanno per esempio efficacia retroattiva alla faccia del legislatore della 212/2000 all’art. 3. Il divieto di retroattività delle norme tributarie prevede che gli adempimenti non possono essere fissati che 60 giorni dopo l’entrata in vigore delle norme nuove e non a tamburo battente grazie alla deroga che salva la forma e la procedura dello Statuto e non certamente la sua sostanza e il suo spirito. L’art. 4 vieta che si possano istituire nuovi tributi per decreto. E invece Salvatore Padula, del Sole 24 Ore, ha calcolato che in 13 anni lo Statuto è stato violato 500 volte e si chiede a che cosa possa servire uno Statuto dei diritti del contribuente se “governo, legislatore e amministrazione sono i primi ad ignorare i suoi sacrosanti principi. Anzi siccome avere leggi regolarmente calpestate è più umiliante che non averne affatto, allora si faccia un atto di coraggio e di coerenza e il Parlamento si assuma la responsabilità di abrogare la legge 212/2000”. Nell’art. 2 al c.2 sta scritto: “Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima”. Ed invece è diventato di “moda” in questo inizio del secolo XXI introdurre modifiche alle norme fiscali in atti più o meno urgenti che trattano di tutt’altra materia. E così nella legge contro il femminicidio è stata inserita una norma che riguarda i lavori del TAV! C’è persino chi, con la legge di stabilità, propone l’eliminazione del Garante del contribuente (Art. 13 della 212). Probabilmente questa importante figura resterà ma verrà dimezzato il compenso sinora attribuito per legge come previsto da un emendamento. E dire che nel 2000 si trattava di un organo collegiale di tre membri. Poi dal gennaio 2012 è diventato monocratico. E non sappiamo se con l’approvazione definitiva della legge di stabilità 2014 ci sarà un trasferimento di poteri al presidente della commissione tributaria regionale, a titolo gratuito. Con buona pace della difesa dei diritti dei cittadini! |