Organici 2013-2014: in assenza di titolari da salvaguardare bisogna ascoltare il parere del Collegio

di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 21.4.2013

Vogliamo ricordare che, per quanto riguarda la composizione degli organici di diritto per l’anno scolastico 2013-2014, bisognerebbe seguire con attenzione, al fine di evitare derive autoritarie da parte di alcuni dirigenti e una palese violazione delle norme, la nota ministeriale n. 2916 del 21 marzo 2013

In tale nota si spiega come si deve confluire dalle attuali classi di concorso all’insegnamento delle discipline dei primi quattro anni di corso di istituti di secondo grado interessati al riordino. Tutto questo dovrebbe essere fatto al fine di assicurare una equilibrata distribuzione dei posti alle varie classi di concorso ed anche al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre.

È di fondamentale importanza seguire con cura e deontologia la normativa che regola la composizione degli organici dei docenti, in modo da garantire i diritti di tutti e non creare come in alcuni casi avviene, il prevaricare di alcuni rispetto ad altri. Il problema è centrale, in quanto si tratta della salvaguardia del posto di lavoro sia del personale di ruolo, ma anche di quello precario. Le scuole come si devono regolare nella composizione degli organici per l’anno scolastico 2013-2014? La risposta è duplice e dipende essenzialmente se ci sono casi in cui si deve salvaguardare il posto, in quanto ci sono situazioni di sovrannumerarietà oppure se la scuola è in crescita di iscrizioni e quindi non esistono problemi di soprannumero.

Nel primo caso, la scuola deve avere contezza delle modalità di confluenza dalle attuali classi di concorso agli insegnamenti della riforma e in presenza di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, dovrà dare la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, ma sempre nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Va, in particolare, sottolineato che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l’indirizzo, articolazione, opzione , nonché al curricolo attivato.

Nel secondo caso, cioè in scuole dove non esistono problemi di soprannumero, l’attribuzione dell’organico dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale.

In assenza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, provvederà ad attribuire la classe di concorso, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre.

Ci viene segnalato che, a pochi giorni dalla chiusura del nodo SIDI sugli organici, alcuni dirigenti scolastici non hanno convocato il Collegio dei Docenti, per ottenere la delibera su citata, dimostrando ancora una volta lo scarso rispetto delle regole impartite dalle circolari ministeriali.