Tutti i comandi cesseranno il 31 agosto 2013

di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 3.4.2013

Dimezzato il contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica

Con nota (Prot. n. AOODGPER 2980) del 25 marzo 2013 il MIUR comunica che con la legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) il contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, è stato ridotto della metà come indicato all’art. 1 commi 57 e 58, apportando in tal modo ulteriori modifiche all’art. 26, comma 8 della legge 23.12.1998, n. 448, già rettificato dall’art. 4 della legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). In attesa dell’emanazione del conseguente provvedimento del Ministro che necessariamente dovrà ridistribuire in maniera organica il nuovo contingente a seguito della riduzione delle unità disponibili, è necessario informare il personale utilizzato che tutte le posizioni di comando attualmente in essere cesseranno a decorrere dal 31 agosto 2013. A tal proposito la stessa nota si precisa che:

a) le domande per il rientro nei ruoli di provenienza sono regolate dall’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI sottoscritto l’11.3.2013 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014.

b) il personale comandato ai sensi della normativa in oggetto nonché quello collocato fuori ruolo in applicazione di altra normativa, rientrante comunque nelle categorie indicate nell’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI 11.3.2013, deve produrre domanda finalizzata all’ assegnazione di sede definitiva che verrà disposta con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e con le modalità indicate anche all’art. 3 dell’O.M. n. 9/13 sulla mobilità.

c) tale domanda, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità sarà necessariamente in forma cartacea e rivolta all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta, entro le date di scadenza indicate nell’art. 3 dell’O.M. citata.

d) nel caso gli interessati non ottengano una delle sedi richieste, per mancanza di disponibilità, potranno presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, che le acquisirà al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. In tale circostanza la domanda di mobilità sarà presentata via web se proposta entro i termini indicati nell’art. 2, comma 1, dell’O.M. n. 9/2013; in caso contrario, superate tali scadenze, gli interessati saranno riammessi nei termini e la domanda sarà presentata in forma cartacea.