POSSIBILE CAMBIARE/INTEGRARE LA
DOMANDA FINO ALL’ULTIMO GIORNO
Preliminarmente, ricordiamo che
l’accesso ai PAS è riservato
agli aspiranti docenti che, come
previsto nel
decreto
n. 58 del 25 luglio scorso,
hanno svolto almeno tre
supplenze annuali (da 180 giorni
ciascuna anche non consecutive o
consecutivamente dal 1° febbraio
fino allo svolgimento degli
scrutini): per farlo devono
necessariamente inviare la
propria domanda attraverso la
piattaforma telematica “Istanze
On Line”. E, ancora prima,
essersi impossessati delle
credenziali di accesso,
identificandosi attraverso un
istituto scolastico qualsiasi o
un ufficio scolastico regionale
o territoriale.
I
servizi di supplenza devono
essere stati necessariamente
svolti, con il titolo
prescritto, durante i seguenti
periodi:
servizi nelle scuole statali
dall’a.s. 1999/2000 all’a.s.
2011/2012; servizi nelle scuole
paritarie dall’a.s. 2000/2001
all’a.s. 2011/2012; servizi in
centri di formazione
professionale dall’a.s.
2008/2009 all’a.s. 2011/2012,
limitatamente ai corsi
accreditati dalle Regioni per
garantire l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
Ricordiamo, inoltre, che coloro
che hanno già inoltrato la
domando possono comunque
modificarlo o integrarla (con
ulteriori titoli o indicazioni)
fino al 29 agosto, ultimo giorno
utile, considerando che l’ultima
domanda inviata cancella sempre
la vecchia versione. Questa
operazione si rende per molti
necessaria, perché il Miur ha
cambiato l’interfaccia della
sezione più controversa: quella
relativa alla presentazione dei
“Servizi”, inserendo la riga
“Note” tra la “Classe di
concorso” e la “Tipologia di
servizio”. Uno spazio, in
pratica, dove il candidato ai
corsi abilitanti ha la
possibilità di meglio definire
le supplenze realizzate
(altrimenti presentate solo
attraverso “fredde” diciture e
numeri non sempre chiarissimi):
in particolare, lo spazio
potrebbe servire per indicare
che il servizio è stato svolto
per meno di 180 giorni, ma
comunque ininterrottamente dal
1° febbraio sino allo
svolgimento degli scrutini;
oppure se nello stesso anno si
sono attuate supplenze nella
scuola statale, paritaria e nei
Cfp (nel caso della sezione
“Ulteriori anni di servizio”
priva del testo +). Ma anche nel
caso in cui l'aspirante debba
indicare un titolo congiunto che
non è presente nel menù a
tendina previsto
dall'applicazione: come
specificato dal Miur, attraverso
la
FAQ n. 1588, l’aspirante
“deve selezionare dal menù a
tendina il titolo principale e
deve inserire il titolo
congiunto, con gli estremi del
titolo (anno di conseguimento,
presso) nel campo note”.
Per sapere se ci sono altre
motivazioni che hanno spinto il
Miur ha inserire il nuovo campo
riempibile “Note”, bisognerà
attendere ancora qualche giorno.
Dal viale Trastevere hanno
annunciato, seppure in via
informale, che nei prossimi
giorni (probabilmente nella
settimana che va tra il 19 ed il
23 agosto) verranno aggiunte
delle nuove FAQ a
quelle già esistenti.
Serviranno, tra le altre cose,
per dare indicazioni ulteriori
sulla validità dei titoli di
studio, in possesso degli
aspiranti corsisti nel periodo
di svolgimento delle supplenze.
E anche per chiarire una volta
per tutte se può essere
considerato interretto un
servizio che comporta
sospensione di giorni (a volte
solo uno) tra la fine della
scuola e lo svolgimento degli
scrutini.
Una volta chiariti anche questi
ultimi dubbi, allora sarà
veramente giunto il momento per
inviare (oppure per
modificare-integrare) la
domanda. Ricordando sempre di
completare il percorso sino in
fondo: quindi spuntando e
facendo apparire in verde anche
la sezione “Inoltro domanda”.
COMPILAZIONE DOMANDE, ECCO COME
FAR VALERE L’A.S. 2012/13
Ora è ufficiale: l’anno
scolastico in corso, il 2012/13,
può essere inserito tra quelli
utili a raggiungere i tre minimi
(di cui uno specifico) per
accedere ai Percorsi abilitanti
speciali. Dopo che La Tecnica
della Scuola aveva sollevato il
caso al Miur, facendosi
portavoce delle tante richieste
di chiarimenti inviateci dai
nostri lettori, e dopo le
prime positive indicazioni dei
giorni scorsi, da viale
Trastevere è giunta la risposta
che in tanti attendevano.
Accedendo alla piattaforma
Istanze On line, cliccando
sul testo attivo “Se hai bisogno
di aiuto
clicca qui (FAQ)”,
all’interno della sezione
“Assistenza”, si giunge (dopo
aver ancora cliccato su
“Presentazione OnLine Istanze” e
successivamente su “Domande
Percorso Abilitante Speciale”)
ad una serie di Faq specifiche
sui PAS.
La n. 1587 riguarda proprio la
questione da noi sollevata
pubblicamente.
Ecco il testo della Faq: “Cosa
deve fare l'aspirante che,
avendo comunicato due anni di
servizio nella sezione
"requisiti di accesso" e un
terzo anno nella sezione
"ulteriori anni di servizio"
riceva il messaggio: "OPERAZIONE
CORRETTAMENTE EFFETTUATA Non
sono stati indicati almeno 3
anni di servizio per 180 gg."”.
E
questo il testo della risposta,
emessa sempre dal Ministero: “Il
messaggio indica esclusivamente
che il totale dei tre anni di
servizio non ricade
nell'intervallo temporale
relativo agli anni scolastici
1999/2011. Infatti, in coerenza
col D.D.G. 58/2013 il servizio
prestato nell’a. s. 2012/13 va
indicato nella sezione
"ulteriori anni di servizio". Le
domande con queste
caratteristiche vengono
correttamente acquisite a
sistema; pertanto non devono
essere effettuate ulteriori
azioni”.
Si
tratta di una risposta in linea
con quanto contenuto nel
decreto dirigenziale n. 58 del
25 luglio scorso che
dà avvio ai corsi abilitanti
riservati, dove viene indicato
che “nelle more della revisione
dei requisiti di accesso
relativi al servizio, gli
aspiranti potranno dichiarare
anche i servizi relativi
all'anno scolastico”. Ora, dal
momento che non si possono
lasciare fuori i tanti candidati
a cui l’annualità è
indispensabile per raggiungere
le tre annualità richieste dal
Miur (ma anche i precari che
hanno necessità di dichiarare
l’anno di svolgimento sulla
classe di concorso o tipologia
di insegnamento nella quale
hanno ora intenzione di
abilitarsi), il Miur ha deciso
di introdurre questa soluzione:
indicherà i primi due anni
(relativi al peridio 1999/2000 –
2011/2012) nella parte relativa
ai “servizi” – Requisiti di
accesso – Primo anno – Secondo
anno. Mentre l’a.s. 2012/2013 va
collocato nella sezione
“Ulteriori Anni di Servizio”.
Il
Miur, inoltre, ha inserito anche
un’ulteriore Faq. Stavolta
riguardante la collocazione dei
titoli di accesso o da valutare.
Faq n° 1588 - Cosa deve fare
l'aspirante che debba indicare
per l'accesso un titolo
congiunto che non è presente nel
menù a tendina previsto
dall'applicazione? RISPOSTA:
L'aspirante deve selezionare dal
menù a tendina il titolo
principale e deve inserire il
titolo congiunto, con gli
estremi del titolo (anno di
conseguimento, presso) nel campo
note.
ALTRE
INDICAZIONI DAL MIUR
Si
aggiungono, giorno dopo giorno,
preziose indicazioni per le
decine di migliaia di docenti
precari interessati a presentare
domanda di accesso ai Percorsi
abilitanti speciali. Il nodo
principale da sciogliere rimane
quello dei servizi. Vediamo di
fare il punto della situazione,
cercando nel contempo di
rispondere ad alcuni precisi
quesiti posti dai nostri
lettori, raccogliendo le
indicazioni fornite nelle ultime
ore dall’amministrazione e dai
sindacati impegnati in prima
linea per fornire adeguata
assistenza.
Premesso che
non è possibile sommare nello
stesso anno scolastico
classi di concorso diverse o più
tipi di insegnamento, partiamo
dal problema della
validazione dell’a.s. 2012/13,
da diversi giorni
riscontrato e segnalato:
dopo aver ricordato che nel
decreto dirigenziale n. 58 del
25 luglio scorso che dà
avvio ai PAS viene indicato che
“nelle more della revisione dei
requisiti di accesso relativi al
servizio, gli aspiranti potranno
dichiarare anche i servizi
relativi all'anno scolastico”,
il problema è quello di non
lasciare fuori tanti candidati a
cui l’annualità è indispensabile
per raggiungere le tre annualità
richieste dal Miur. Ma anche per
coloro che hanno necessità di
dichiarare l’anno di svolgimento
sulla classe di concorso o
tipologia di insegnamento per la
quale ora ci si candida
all’abilitazione. In questi due
specifici casi, nella domanda on
line, da effettuare attraverso
la piattaforma telematica
Istanze On Line, al
momento (salvo diverse
indicazioni) il candidato non ha
altra scelta: indicherà i primi
due anni nella prima schermata
relativa ai “servizi”; mentre
inserirà il 2012/13 nel blocco
“altri servizi”.
Per quanto riguarda la validità
di eventuali annualità di
servizio prestato
continuativamente dal 1°
febbraio fino allo svolgimento
degli scrutini, anche se si
tratta di un numero di giorni
complessivi inferiori,
all’interno della domanda on
line va, comunque, indicato
servizio corrispondente a “180
gg”.
Per quanto riguarda le supplenze
svolte ai sensi dei
provvedimenti legislativi “salva
precari”, l’amministrazione
ha confermato che sono
equiparati a tutti gli effetti
al servizio d’insegnamento:
pertanto gli interessati li
possono inserire nella domanda,
associandoli alla classe di
concorso che ritengono a loro
più utile.
Anche sul servizio svolto
negli istituti per l’infanzia
comunali, l’indicazione che
arriva dall’amministrazione
centrale è che risulta valido,
in analogia a quanto già
esplicitamente previsto per gli
istituti paritari.
Pollice verso, invece, per
coloro che avrebbero intensione
di farsi valutare il servizio
prestato, anche se su progetti
regionali, non rientranti
però nella procedura “salva
precari”: il Miur ha fatto
sapere che queste tipologie di
sevizio non verranno accolte.
Come non sarà ritenuto valido il
servizio d’insegnamento svolto
come docente di religione.
Qualche lettore aveva posto dei
dubbi a proposito del
raggiungimento delle tre
annualità da 180 giorni
utilizzando i servizi svolti
già in possesso con un’altra
abilitazione: naturalmente,
in questi casi non vi è alcuna
differenza, poiché le tre
annualità possono essere
raggiunte dichiarando sia
servizi prestati in possesso
dell’abilitazione, sia in
possesso solo del solo titolo di
studio necessario per l’accesso
all’insegnamento.
Per chi ha svolto oltre sei
anni di servizio, la
piattaforma creata dal Miur
prevede che ne vengano indicati
complessivamente sei. Indicando
però quanti nella categoria
“altri servizi”: sarà poi il
sistema a rilevare,
automaticamente, gli effettivi
anni di supplenze svolte.
Rimangono ancora da chiarire
alcuni altri punti. Come la
validità del servizio svolto in
qualità di “educatore”, ai fini
dell'accesso alla abilitazione
per la scuola primaria (dove
viene anche considerata
abilitazione per educatori). La
modalità di individuazione delle
tipologie di servizi validi
prestati nell’ambito della
formazione professionale che
organizza corsi finalizzati
all'obbligo d’istruzione. La
doppia possibilità, infine, di
congelare i percorsi formativi
già in atto (in particolare
presso le Università) per
accedere ai percorsi abilitanti
e la valorizzazione dei crediti
eventualmente già acquisiti
attraverso percorsi formativi
ordinari.
NON È
POSSIBILE SOMMARE CLASSI DI
CONCORSO DIVERSE NELLO STESSO
ANNO SCOLASTICO
Brutte notizie per i docenti
precari che per accedere ai
Percorsi abilitanti speciali
hanno necessità di cumulare i
servizi di supplenza svolti
nello stesso anno scolastico su
più classi di concorsi o (nel
caso della scuola dell’infanzia
e primaria) ordini di scuola
diversi:
dopo la nostra segnalazione,
fonti ministeriali ci hanno
fatto sapere che si tratta di
una operazione non fattibile. In
pratica, chi vuole partecipare
ai corsi abilitanti riservati,
deve obbligatoriamente aver
svolto ogni annualità di
supplenze da almeno 180 giorni
(oppure dal 1° febbraio sino
allo svolgimento degli scrutini)
su una specifica classe
concorsuale o tipologia di
insegnamento.
Ad ingannare, e ad illudere, i
candidati ai PAS era stata
questa parte del
decreto
n. 58 del 25 luglio scorso,
pubblicato sulla GU cinque
giorni dopo: “è valutabile anche
il servizio prestato in diverse
classi di concorso, purché
almeno un anno scolastico di
servizio sia stato svolto nella
classe di concorso per la quale
si intende partecipare”, si
legge nel decreto.
Ora che però le cose stanno
diversamente da come erano state
intese, molti docenti precari
che puntavano all’abilitazione
si ritrovano davanti ad un
“muro” che prelude alla loro
esclusione: costoro, infatti,
solo sommando i servizi svolti
nello stesso anno scolastico su
più classi di concorso, oppure
supplenze svolte su insegnamenti
diversi (ad esempio infanzia e
primaria), avrebbero potuto
raggiungere la soglia dei 180
giorni.
Per raggiungere le tre annualità
da 180 giorni ciascuna, rimane
possibile, invece, sommare il
servizio svolto su differenti
classi di concorso o
insegnamenti quando sono stati
effettuati in anni scolastici
diversi.
CHIARIMENTI PER I DOCENTI DELLE
SCUOLE CON INSEGNAMENTO IN
LINGUA SLOVENA
Ai percorsi abilitanti speciali
previsti dal
DDG. n. 58 del 25 luglio 2013
devono presentare istanza, con
le stesse modalità, tempi e
requisiti, anche i docenti che
hanno maturato i requisiti nelle
scuole con lingua di
insegnamento slovena.
Il chiarimento è contenuto nella
nota n. prot. 8001 del 2 agosto
2013 con la quale viene,
inoltre, precisato che
l’aspirante che individua come
Regione di destinazione il
Friuli Venezia Giulia dovrà
indicare obbligatoriamente se
intende partecipare per un
insegnamento nelle scuole con
lingua di insegnamento slovena.
In tal caso:
il
sistema bloccherà l’acquisizione
della domanda, con apposito
messaggio, se l’aspirante ha
dichiarato di partecipare per un
insegnamento con lingua slovena
e sceglie uno tra i seguenti
insegnamenti A043, A050, A051,
A052, A075 e A076;
il
sistema bloccherà l’acquisizione
della domanda, con apposito
messaggio, se l’aspirante non ha
dichiarato di partecipare per un
insegnamento con lingua slovena
e sceglie uno tra i seguenti
insegnamenti A080, A081, A082,
A083, A084, A085, A086 e A087.
Per la scuola secondaria i
codici da inserire fanno
riferimento alle classi di
abilitazione di cui al D.M. 39
/98.
PAS, LE
PRIME RISPOSTE DEL MIUR AI DUBBI
DEI CANDIDATI
Il ministero dell’Istruzione ha
‘postato’ sul proprio sito
internet le prime risposte alle
domande più ricorrenti (le
cosiddette FAQ), riguardanti
i requisiti d’accesso e le
modalità di compilazione delle
domande per partecipare ai
Percorsi abilitanti speciali, da
eseguire tramite la piattaforma
“Istanze
On Line” entro il prossimo
29 agosto (anche se non è da
escludere una proroga di un paio
di giorni).
L'ultima domanda predisposta dal
Miur riguarda anche la
spendibilità del titolo
abilitante: l'amministrazione ha
specificato che al termine dei
PAS, coloro che supereranno
l'esame finale acquisiranno un
titolo che permetterà
"l’inserimento nella seconda
fascia delle graduatorie di
istituto e costituiscono
requisito di ammissione ai
futuri concorsi per titoli e per
esami e consentono l’assunzione
con contratto a tempo
indeterminato nelle scuole
paritarie". Porte sbarrate,
quindi, per l'accesso alle GaE.
A meno che non cambi la legge.
Qui di seguito, l'elenco
completo delle prime FAQ
predisposte
dall’amministrazione:
CHI
PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I
PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI
SPECIALI?
Gli atenei
e le istituzioni dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica sedi dei corsi
biennali di secondo livello a
indirizzo didattico di cui al
decreto del Ministro
dell'Università e della
Ricerca
28 settembre 2007, n. 137,
purché sedi di Dipartimenti di
didattica della Musica, e al
decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca 7 ottobre 2004,
n. 82.
QUALI SONO
GLI ANNI ACCADEMICI DI
ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI
SPECIALI?
AA.AA. 2012/2013 - 2013/2014 -
2014/2015.
CHI PUO’
PARTECIPARE AI PERCORSI
FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
I
docenti non di ruolo, compresi
gli insegnanti tecnico pratici,
in possesso dei titoli di studio
previsti dal D.M. n.39/1998 e
dal D.M. n.22/2005 che abbiano
maturato, a decorrere dall’anno
scolastico 1999/2000 fino
all’anno scolastico 2011/2012
incluso, almeno tre anni di
servizio in scuole statali,
paritarie ovvero nei centri di
formazione professionale,
limitatamente ai corsi
accreditati per l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
QUALI
SONO I SERVIZI VALIDI?
L’aspirante deve aver prestato
servizio per almeno tre anni,
ognuno dei quali su una
specifica classe di concorso.
Almeno un anno di servizio deve
essere stato prestato sulla
classe di concorso per la quale
si chiede l’accesso al percorso
formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà
comprendere un periodo di almeno
180 giorni ovvero quello
valutabile come anno di servizio
intero, ai sensi dell’art. 11,
comma 14, della Legge n.
124/1999.
Il suddetto requisito si
raggiunge anche cumulando
servizi prestati, nello stesso
anno e per la stessa classe di
concorso o posto, nelle scuole
statali, paritarie e nei centri
di formazione professionale.
COME E’
VALUTABILE IL SERVIZIO NEI
CENTRI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE?
Il
servizio prestato nei centri di
formazione professionale deve
essere riconducibile a
insegnamenti compresi in classi
di concorso e prestato nei corsi
accreditati dalle Regioni per
garantire l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione a
decorrere dall’anno scolastico
2008/2009.
E’
VALIDO
IL SERVIZIO PRESTATO NEL
SOSTEGNO?
SI, alle stesse condizioni del
servizio prestato su classi di
concorso, avendo come
riferimento la graduatoria che
ha costituito titolo di accesso
al servizio sul sostegno.
E’
NECESSARIO
OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI
CONCORSO?
SI - Gli aspiranti che abbiano
prestato servizio in più anni e
in più di una classe di concorso
optano per una sola di esse,
fermo restando il diritto a
conseguire ulteriori
abilitazioni nei percorsi di
tirocinio ordinari
QUALI SONO
LE CLASSI DI CONCORSO
RICHIEDIBILI?
Quelle previste nelle tabelle A,
C e D allegate al D.M.39/98.
COME VA
INOLTRATA LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE?
La domanda di partecipazione
dovrà essere inoltrata agli
Uffici Scolastici Regionali
tramite apposita istanza online.
SONO
PREVISTI PERCORSI SPECIALI PER
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA
SCUOLA PRIMARIA?
SI, gli aspiranti in possesso
dei titoli di studio conseguiti
al termine dei corsi triennali e
quinquennali sperimentali di
scuola magistrale e dei corsi
quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto
magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998, o
comunque conseguiti entro l'a.s.
2001-2002, che hanno maturato
almeno tre anni di servizio
specifico nella scuola
dell’infanzia o nella scuola
primaria, hanno diritto
all’accesso ai corsi speciali
previsti dall’art. 15, comma 16
del D.M. 249/2010. Il titolo
conseguito al termine del
percorso dà diritto all’accesso
alla seconda fascia delle
graduatorie d’istituto.
SI POSSONO
CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO
PRESTATI NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA
PRIMARIA?
SI, fermo restando che, ai fini
del computo dei tre anni, per
ciascun anno deve essere
prestato il servizio nella
stessa tipologia di posto.
I
TITOLI
DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL
TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI
SPECIALI COME POSSONO ESSERE
UTILIZZATI?
I
titoli di abilitazione
consentono l’inserimento nella
seconda fascia delle graduatorie
di istituto e costituiscono
requisito di ammissione ai
futuri concorsi per titoli e per
esami e consentono l’assunzione
con contratto a tempo
indeterminato nelle scuole
paritarie.
DOMANDE
PAS, ECCO COME REGISTRARSI ALLE
“ISTANZE ON LINE”
Diversi candidati all’accesso ai
Percorsi abilitanti speciali non
hanno ancora provveduto alla
registrazione alla piattaforma
telematica “Istanze on line”.
Eppure, si tratta di un
PASsaggio indispensabile, poiché
solo coloro che sono in possesso
delle credenziali di accesso al
sistema telematico possono fare
regolare domanda di accesso ai
corsi abilitanti riservati al
personale che dall’a.s.
1999/2000 ha svolto almeno 3
annualità da 180 giorni ciascuna
(oppure ininterrottamente dal 1°
febbraio sino allo svolgimento
degli scrutini finali), di cui
una sulla disciplina nella quale
ora si chiede di abilitarsi.
Pertanto, tutti coloro che si
accingono a presentare domanda,
entro il prossimo 29 agosto (con
possibile proroga di due giorni)
è bene che provvedano sin da
subito a registrarsi ad “Istanze
on line" e venire in
possesso di questi requisiti.
Come indicato dal Miur, con la
procedura di Registrazione, gli
utenti ottengono le credenziali
di accesso (Username, PASsword
di accesso e Codice Personale)
al Sistema Istanze Online su cui
saranno resi disponibili i
moduli delle domande insieme ad
altri servizi a corredo.
La
registrazione si compone dei
seguenti PASsi:
-
Accesso alla sezione
“Istanze on line -
Registrazione”
-
Inserimento dati anagrafici e
recapiti dell‟interessato
(telefono, indirizzo di
residenza, casella di posta
elettronica ecc…)
-
Ricezione per posta elettronica
delle credenziali di accesso
(Username, PASsword di Accesso,
Codice Personale temporaneo)
In
particolare, la Username
si compone di “nome e cognome”
(di norma si seguono le regole
dell’accesso alla casella di
posta elettronica
istituzionale); la PASsword
di Accesso di un codice
alfanumerico da utilizzare per
l‟accesso ai Servizi on line
(per gli utenti di posta
elettronica istituzionale si
utilizzerà la stessa PASsword);
il Codice Personale
ènecessario per l‟inserimento
delle istanze, viene inviato
alla fine della procedura di
registrazione e deve essere
cambiato al primo accesso ai
Servizi on line dopo
l‟identificazione.
-
Ricezione del
Modulo di
adesione
-
Conferma della ricezione della
e-mail mediante
inserimento del Codice Personale
temporaneo
ricevuto in un‟apposita funzione
della sezione “Istanze on line”
-
Stampa
del modulo di adesione
-
Riconoscimento fisico
presso una segreteria
scolastica, Usr o un AT (l’ex
Provveditorato agli studi)
preposto a questo compito in
funzione del procedimento
amministrativo per il quale si
richiede per la prima volta
l‟accesso. “Il riconoscimento
fisico – spiega il Miur - è
essenziale per garantire
l‟identificazione di chi redige
istanze con strumenti
informatici e la validità del
documento informatico”
-
Sostituzione
del Codice Personale
temporaneo con uno di propria
scelta
-
Conclusione
della procedura di
Registrazione.
Il Miur ha predisposto una
valida
guida
operativa per l’utente, con
una spiegazione che accompagna
l’interessato all’iscrizione
PASso PASso (anche attraverso
pagine illustrate) finalizzata
proprio alla registrazione alle
“Istanze on line”.
Si tratta di una guida che
condurrà, con alcuni PASsaggi
conseguenziali, direttamente
alla “Stampa del modulo di
adesione”. Una volta ottenuta
questa stampa, il candidato si
recherà presso un’istituzione
scolastica o ministeriale,
centrale o periferica, per
effettuare il Riconoscimento
fisico. A tal proposito, si fa
presente che alcuni Uffici
scolastici regionali,
come quello del Lazio, in
questi giorni si sono dichiarati
indisponibili a svolgere questa
operazione di riconoscimento dei
docenti precari “a causa della
complessità delle procedure
connesse all’avvio del prossimo
anno scolastico” (completamento
della mobilità, probabili
immissioni in ruolo,
conferimento delle supplenze
annuali, ecc.). Pertanto, è bene
che gli interessati verifichino,
anche attraverso i siti internet
istituzionali degli Usr o degli
AT, se il servizio è attivo o
sospeso.
Una volta individuato l’istituto
o l’ufficio scolastico che
garantisce tale servizio di
identificazione, il candidato
all’abilitazione potrà
presentarsi, negli orari
indicati da ciascuna
amministrazione, presentando,
oltre al modulo di adesione, la
fotocopia fronte-retro del
documento di riconoscimento
indicato nel suddetto modulo ed
il tesserino del codice fiscale
(in alternativa anche la tessera
sanitaria). Qualora si
individuasse un’altra persona,
andrà presentato anche il modulo
di delega compilato e firmato
dall’aspirante (come indicato
nelle procedure indicate al
paragrafo 4. 5. 1., con titolo
“La delega”, posta sempre
all’interno della
guida operativa per la
registrazione).
PAS,
ORA SI PUÒ INVIARE LA
DOMANDA
|
Il ministero
dell’Istruzione ha reso
attiva la pagina
internet, inserita
all’interno della
piattaforma telematica
‘Istanze on line’,
attraverso cui i
candidati ai PAS (i
percorsi abilitanti
speciali, che hanno
preso il posto dei Tfa
speciali) possono
produrre domanda di
partecipazione.
Coloro che si sono
iscritti ad ‘Istanze on
line’, accedendo –
tramite PASsword e user
name - alla personale
posizione (sotto alla
scritta “Accedi ai
servizi”) troveranno
nella parte centrale
dello schermo la
dicitura “Percorso
Abilitante Speciale -
Domanda di accesso”.
Prima da digitare sul
bottone “Vai alla
compilazione’, è bene
che clicchino su
“Istruzioni per la
compilazione”. Il Miur
ha anche messo a
disposizione degli
interessati un
approfondimento
riguardante “Riferimenti
normativi e scadenze
amministrative”. Ed
anche uno dedicato
all’“Assistenza web”.
Per presentare la
domanda c’è tempo fino
al 29 agosto (la
Flc-Cgil ha chiesto una
proroga di due giorni,
quindi fino al 31
agosto, proprio per
l’avvio ritardato di
quarantottore della
messa a disposizione
della procedura di
inoltro di domande).
|
TFA
E PAS, CACCIA ESTIVA AL RICORSO
VINCENTE
Mentre centinaia di freschi
abilitati tramite Tfa ordinario
l’8 agosto manifestavano
spontaneamente, per la seconda
volta in pochi giorni, davanti
Piazza Montecitorio contro la
ferma opposizione del Miur al
loro accoglimento nelle GaE,
dagli uffici legali di sindacati
e associazioni che raccolgono le
diffide da presentare ai
tribunali amministrativi
regionali giungono migliaia di
adesioni.
Ad incentivarle, malgrado il
periodo vacanziero, è stata
anche la risposta al question
time del ministro Carrozza del 7
agosto, durante la quale ha
rivelato di aver attivo la
procedura di
attivazione del secondo bando di
Tfa ordinari, con oltre
29mila posti a disposizione. Ma,
soprattutto, ha confermato il no
dell’amministrazione
all’inclusioni di questi
abilitati nelle GaE.
Una precisazione che ha
scatenato l’ira di Marcello
Pacifico, presidente Anief e
segretario . Che attraverso un
durissimo comunicato assimila i
corsi abilitanti aperti a tutti
“una truffa di Stato”. Il leader
del sindacato autonomo ricorda
che “per partecipare ai corsi
bisogna superare una selezione a
numero chiuso, decine di esami,
un duro e lungo tirocinio. Ma
ora il ministro Carrozza
dichiara alla Camera che
quell’abilitazione è carta
straccia: gli idonei verranno
collocati in una graduatoria che
non vale per l’assunzione in
ruolo”. Il combattivo
sindacalista Anief-Confedir
ritiene, quindi, “irricevibile
la risposta data dal ministro
Carrozza alla richiesta di
inserimento nelle GaE dei
docenti abilitati dalle
Università. Quelle stesse
Università che, con percorsi
analoghi, per dieci anni
rilasciavano le stesse
abilitazioni che oggi sono
considerate carta straccia. A
questo punto sarà il TAR a
decidere se ha ragione il
ministro o i migliaia di docenti
che si sono abilitati, a loro
spese, pagando anche 4mila euro,
per andare ad insegnare. E non
perchè avevano soldi e tempo da
perdere”.
Ma non finisce qui. Perché lo
stesso sindacato da alcuni
giorni si è fatto anche
promotore dei ricorsi contro le
esclusioni ai PAS:
Anief-Confedir sostiene che “avrebbero
aderito già in migliaia” e
la maggior parte “sono docenti
che hanno prestato 360 o 540
complessivi negli anni indicati
dall’amministrazione (a partire
dall’anno scolastico 1999/2000),
ma non i 180 per tre anni
scolastici. Oppure che non
rientrano nell’ulteriore
condizione (sempre imposta dal
Miur) di aver espletato il
servizio di ogni anno scolastico
su una specifica classe di
concorso o tipologia di
insegnamento. O, ancora, non
hanno svolto un anno sulla
medesima classe di concorso
nella quale intendono produrre
domanda di accesso ai PAS”.
Tra coloro che hanno chiesto di
ricorrere contro il decreto
dirigenziale n. 8, derivante dal
Regolamento n. 81 pubblicato in
GU lo scorso 4 luglio, figurano
anche “tanti docenti di ruolo,
molti dei quali in sovrannumero,
che ancora non si danno ragione
del motivo dell’esclusione dai
corsi abilitanti, dal momento
che la loro frequenza sarebbe
stata utile anche a garantire la
ricollocazione professionale”.
Gli indecisi hanno ancora un
paio di settimane di tempo per
aderire (l’impugnazione va
infatti presentata al Tar del
Lazio entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto
contestato).
Ma a rivolgersi al Tar del Lazio
non sarà solo Anief-Confedir.
Anche lo Snals-Confsal ha fatto
sapere che
presenterà diverse diffide:
con nota prot. n. 156/MPN/rb/UL,
del 31 luglio 2013, a firma del
segretario generale della
Confsal, Marco Paolo Nigi,
l’ufficio legale nazionale ha
inviato la comunicazione avente
per oggetto: “AZIONE N. 72 –
Ricorso al Tar del Lazio avverso
il DM 58 del 30 luglio 2013 con
il quale sono stati indetti i
corsi riservati per i docenti
precari della scuola”.
Il sindacato spiega che
“purtroppo, il Miur con il
citato DM ha introdotto molte
limitazioni che la legge non
prevede, con la conseguenza che
molti docenti precari, pur
avendo i requisiti di legge per
partecipare a detti corsi,
verranno illegittimamente
esclusi”.
Anche in questo caso, a titolo
esemplificativo, Snals-Confsal
ne indica alcune: “la
disposizione che eleva da 360 a
540 i giorni minimi di supplenze
per l’accesso ai corsi;
l’introduzione di una soglia
minima di 180 giorni per anno;
l’obbligo di effettuare almeno
una annualità di supplenze nella
classe di concorso oggetto della
domanda; per quanto riguarda la
scuola dell’infanzia o primaria
l’esclusione dei docenti in
possesso del diploma magistrale
conseguito dall’anno 2002 in
poi”. In questo caso chi vuole
aderire alla diffida, cui
seguirà il ricorso al Tar, ha
tempo fino al 29 agosto.
Ma non ci sono solo i sindacati
di categoria a difendere gli
interessi degli esclusi. Pure il
Codacons ha detto che sta
preparando “una
maxi-causa collettiva in
favore di tutti gli insegnanti
italiani che hanno conseguito o
stanno conseguendo
l'abilitazione in corsi
riconosciuti senza però ottenere
l'inserimento nelle
graduatorie”. L’associazione di
consumatori annuncia anche che
impugnerà “il decreto con il
quale sono state stabilite le
procedure di formazione iniziale
degli insegnanti”. Per
l’organismo guidato da Carlo
Rienzi "le determinazioni
assunte dal Miur sono gravemente
lesive dei principi di parità di
trattamento e pari opportunità,
disponendo in maniera ingiusta e
contraddittoria la riapertura
delle graduatorie ad esaurimento
e sostanzialmente la possibilità
di accedere ai ruoli di
insegnamento soltanto per alcune
posizioni, senza considerare che
molti insegnanti hanno patito i
gravissimi ritardi di un sistema
abilitante sostanzialmente
bloccato per anni, dove
l'inserimento in graduatoria
permanente/ad esaurimento era
legalmente l'unica possibilità
per tutti per lavorare".
Poi ci sono i legali privati.
Che operano senza il patrocinio
di sindacati e associazioni.
Insomma, per chi non vuole
attendere il prossimo turno
abilitante c’è solo l’imbarazzo
della scelta.
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