“Decreto del Fare” al Senato

  Educazione & Scuola, 7.8.2013

Il 6 e 7 agosto l’Aula del Senato esamina il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Il 31 luglio la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

tenuto conto che il disegno di legge in titolo reca numerose norme di interesse della Commissione per quanto riguarda la scuola, l’università e la ricerca, i beni culturali e lo sport, in quanto detti settori rappresentano il volano dello sviluppo del Paese;

salutata con favore l’introduzione, all’articolo 9, del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi da realizzare attraverso i fondi strutturali europei, per l’utilizzo dei quali sono peraltro previste misure di accelerazione;

condiviso il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella gestione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che consente di evitare duplicazioni di interventi e di garantire il pieno rispetto delle priorità dei territori;

valutata la necessità di chiarire le modalità di funzionamento di Arcus Spa alla luce della sua reviviscenza, disposta dall’articolo 39, comma 1-bis¸ nonchè l’eventuale meccanismo di assegnazione in suo favore di una quota del Fondo infrastrutture;

preso atto della soppressione, disposta dall’articolo 42, di alcuni certificati sanitari tra cui quello di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci;

rilevato positivamente che l’articolo 58 anticipa di un anno la possibilità per le università e gli enti di ricerca di effettuare assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente;

manifestata soddisfazione per l’istituzione, all’articolo 59, di borse aggiuntive di mobilità per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi che vogliono iscriversi a corsi di laurea in Regioni diverse da quelle di residenza, in quanto integrano il diritto allo studio in modo che sia reso esigibile su tutto il territorio nazionale;

esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all’articolo 11, si ritiene indispensabile, da un lato, incrementare le somme stanziate per le agevolazioni fiscali a vantaggio dell’industria cinematografica, onde riportarle ai livelli degli anni precedenti e, dall’altro, allungarne l’orizzonte temporale di efficacia quanto meno ad un triennio;

2. in merito all’articolo 13, comma 2, si invita a valutare l’opportunità di fare salve le competenze dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), rispetto ai compiti dell’Agenzia per l’Italia digitale, come previsto dalla precedente normativa;

3. circa l’articolo 32, condiviso l’obiettivo di alleggerire gli adempimenti posti a carico delle associazioni sportive, che poggiano quasi totalmente sull’impegno dei volontari, si ritiene opportuna una riflessione sulla formulazione prevista dalla norma, onde raggiungere gli scopi previsti;

4. all’articolo 39, si invita a valutare l’opportunità di ripristinare il limite massimo alla efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che nel testo originario era posto un termine finale, pari a dodici mesi, poi soppresso durante l’esame alla Camera;

5. all’articolo 59 si registra una incongruenza tra i commi 1 e 4, in quanto si fa riferimento nel comma 1 alla residenza dello studente e nel comma 4 alla residenza della famiglia di origine; sarebbe dunque necessaria quanto meno una formulazione uniforme;

6. all’articolo 59, comma 4, si reputa necessario adeguare il termine entro il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve comunicare la graduatoria degli studenti che hanno richiesto di accedere alla borsa di mobilità e assegnare le borse stesse. Infatti, posto che il bando dovrà essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, detta comunicazione non potrà essere effettuata entro il 3 settembre 2013 come attualmente previsto dal testo, ma sarebbe preferibile un termine di 45 giorni dal bando e comunque non oltre il 30 settembre 2013, cioè in tempo utile per l’iscrizione all’anno accademico 2013-2014;

7. si ritiene indispensabile correggere gli effetti degli articoli 59-bis e 60 che causano il default tecnico di molte università italiane. L’applicazione delle suddette disposizioni non può infatti determinare la riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) spettante a ciascuna università. Occorre pertanto rifinanziare al più presto il Fondo integrativo per il diritto allo studio e il FFO, tracciando definitivamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi standard;

8. si reputa altresì urgente reintegrare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in misura quanto meno pari ai tagli effettuati per il 2013;

9. si ritiene indispensabile ripristinare i comitati tecnico-scientifici del Consiglio superiore dei beni culturali il quale, oltre ad esprimere pareri, svolge un ruolo propositivo-previsionale di supporto al Ministro sull’intera cultura del Paese e non solo in relazione ai beni culturali strettamente intesi;

10. si invitano le Commissioni di merito a semplificare le norme sulla sicurezza relative allo svolgimento degli spettacoli musicali dal vivo.

Il 30 e 31 luglio la 7a Commissione del Senato esamina, in sede consultiva per le Commissioni riunite I e V, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, già approvato dalla Camera il 26 luglio us.

(7a Senato, 30.7.13) Riferisce alla Commissione anche la correlatrice PUGLISI (PD) relativamente alle norme inerenti l’istruzione, l’università e la ricerca, la quale premette che nel provvedimento le competenze dei Dicasteri di riferimento sono considerate strategiche per uscire dalla crisi economica.

Illustra quindi l’articolo 9 sull’accelerazione nell’utilizzo dei fondi comunitari, finalizzato ad evitare i ritardi e le conseguenti sanzioni per il mancato impiego di tali risorse. Saluta peraltro con favore l’introduzione del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Riferisce altresì che il Ministro per la coesione territoriale, nel maggio scorso, ha reso noti i dati sulla spesa certificata cumulata per il complesso dell’Italia che ha superato l’obiettivo di spesa complessiva, anche se non tutti i territori riescono ad utilizzare i fondi in eguale misura.

Dà poi conto dell’articolo 13 riguardante la governance dell’Agenda digitale italiana, della cui cabina di regia fa parte anche il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, segnalando che vengono escluse le competenze dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nel supporto allo sviluppo del Piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche. In proposito, pone l’accento sulla funzione di tale Istituto per l’innovazione della didattica e invita a riflettere sull’opportunità di ripristinarne le competenze in tale ambito.

Passa poi ad esaminare l’articolo 18, commi da 8 a 8-sexies, che dota di 300 milioni di euro nel triennio 2014-2016 il Piano nazionale di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Esprime soddisfazione per l’attribuzione di tali risorse alle Regioni e agli enti locali, che consente di evitare duplicazioni di interventi e di garantire il pieno rispetto delle priorità dei territori. Dopo aver sottolineato l’urgenza di riqualificare e mettere in sicurezza le scuole anche in relazione a quelle nelle quali è stata censita la presenza di amianto, si sofferma sull’articolo 32 che stabilisce le modalità di riconoscimento del credito formativo per coloro i quali svolgono formazione in materia di sicurezza sul lavoro, menzionando gli istituti di istruzione e quelli universitari tra i soggetti che rilasciano i relativi attestati.

Cita anche l’articolo 42 che sopprime l’obbligo di alcune certificazioni sanitarie, tra cui ad esempio il certificato di sana e robusta costituzione per l’ammissione a scuola.

Esamina in maniera più dettagliata l’articolo 57, recante interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese, con particolare riferimento ad una serie di obiettivi puntualmente elencati. Al riguardo rileva che, anche a seguito del parere espresso dalla VII Commissione della Camera, in prima lettura è stato inserito il riferimento ai progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, in relazione alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.

Si sofferma indi sull’articolo 57-bis introdotto in prima lettura, riguardante il personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ricordando che detto contingente era stato già ridotto da 300 a 150 unità. Riferisce dunque che viene fatto salvo il personale collocato fuori ruolo per l’anno scolastico 2013-2014; nel ritenere positiva detta norma, afferma infatti che i docenti distaccati per compiti connessi all’autonomia scolastica svolgono un’importante azione di supporto sui territori e fanno da “ponte” con le scuole.

Illustra altresì l’articolo 58, relativo allo sblocco del turn over nelle università e negli enti di ricerca, che anticipa di un anno la possibilità per detti soggetti di effettuare assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente. Dopo aver dato conto della copertura prevista per tale disposizione, passa a esaminare l’articolo 59, che istituisce borse aggiuntive di mobilità per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi che vogliono iscriversi a corsi di laurea in Regioni diverse da quelle di residenza. Sottolinea peraltro che dette borse integrano il diritto allo studio, sono corrisposte attraverso un bando del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale, secondo il testo modificato dalla Camera dei deputati.

Riferisce poi sull’articolo 59-bis introdotto in prima lettura, e sull’articolo 60, modificato in maniera consistente dalla Camera dei deputati, i quali hanno l’obiettivo – a suo avviso lodevole – di cercare di superare alcuni difetti del meccanismo nazionale del diritto allo studio, superando le disparità. Rileva tuttavia criticamente che in virtù delle modifiche apportate si rischia di sottrarre risorse al contributo statale al sistema regionale del diritto allo studio, come peraltro segnalato dalla Conferenza delle Regioni. Invita pertanto ad approfondire tali norme onde correggere le storture suscettibili di provocare difficoltà applicative. Ritiene peraltro necessaria una revisione dei livelli essenziali delle prestazioni in modo che il diritto allo studio sia esigibile in tutto il Paese. Afferma inoltre che il merito delle università deve essere premiato con stanziamenti che permettono loro di accogliere studenti in quanto virtuose.

In ultima analisi, dà conto dell’articolo 73 sul tirocinio dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari, con particolare riguardo ai requisiti d’accesso, alla procedura di ammissione, agli obblighi del magistrato formatore, e al contenuto dello stage, manifestando talune perplessità sul comma 4.

Il 24 luglio l’Aula della Camera vota, con 427 voti favorevoli e 167 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (C. 1248-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni.

Il 22, 23, 24, 25 e 26 luglio l’Aula della Camera esamina il DdL 1248-A di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Il 4 e 9 luglio la 7a Commissione della Camera, in sede consultiva per le Commissioni riunite I e V, esamina il DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

(7a Camera, 4.7.13) Flavia PICCOLI NARDELLI, relatore, ricorda che la cornice di riferimento del provvedimento in esame deve essere raccordata con le raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione Europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività: «semestre europeo» e dovrà essere raccordato con il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 75 recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di imposta sul valore aggiunto «IVA» e altre misure finanziarie urgenti», in discussione al Senato. Il provvedimento, che vuole dare risposte concrete alla citata Raccomandazione, prevede un insieme coordinato di interventi su livelli ed ambiti differenti per sostenere il rilancio dell’economia italiana, tra i quali un ampio e qualificato spettro attiene alle competenze della VII Commissione per ciò che riguarda l’istruzione, l’università e la ricerca, il patrimonio culturale, lo spettacolo e il cinema, lo sport, l’Agenda digitale.
Richiama l’attenzione innanzitutto sulla sottolineatura che da più parti viene posta sul ruolo della cultura per la ripresa dello sviluppo e il superamento della grave crisi economica in cui si trova il Paese e su come questa prospettiva rappresenti un elemento nuovo e importante che il Parlamento, il Governo, le istituzioni di ricerca, le Università e gli istituti culturali debbono saper cogliere e valorizzare. Spetta loro, nei campi diversissimi in cui operano, dimostrare che la cultura rappresenta davvero una leva per invertire rotta, rompere con il clima di depressione e apatia che sta colpendo molte fasce della popolazione, che demotiva i giovani, soprattutto quelli che non vedono valorizzata la loro preparazione e l’investimento fatto nello studio. La cultura, sia nelle specializzazioni avanzate della ricerca e della sperimentazione, sia nelle attività di formazione e diffusione volte ad elevare il capitale sociale di cui disponiamo, è una risorsa strategica per affrontare la crisi. Su queste affermazioni il consenso è oggi ampio, anche se purtroppo non unanime, d’altro canto i riscontri attuali sui Paesi che hanno scelto con decisione e profitto tale strada sono inconfutabili. Non si tratta però di una battaglia vinta in partenza, tutt’altro. Infatti, la costruzione di collegamenti virtuosi tra economia e cultura, investimento e rendimento, reintroduce la retorica negativa del carattere superfluo delle attività culturali e della stessa ricerca quando queste non siano meramente strumentali. Nella misura in cui questo atteggiamento continua a tradursi in senso comune il destino delle istituzioni culturali resterà difficile e precario. Ricorda che mettere al centro della ripresa il settore della cultura, significa promuovere azioni concrete, ed oggi, con l’avvio della discussione del provvedimento in questione, si ha la possibilità di tradurre in una visione unitaria e strategica l’articolato, affinché la cultura sia considerata oltre che imprescindibile per la crescita della società, motore di crescita in termini economici: non un peso ma uno stimolo allo sviluppo. Ritiene che ciò sia possibile, anche nell’immediato, perché la cultura, la ricerca e le loro istituzioni, più di ogni altro soggetto o realtà istituzionale, sono attrezzate per trarre il meglio della rivoluzione tecnologica in atto e farne uno strumento straordinario di crescita individuale e sociale, di organizzazione della produzione e della vita, di conservazione, diffusione, valorizzazione del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni.
Per questo, nell’analizzare il provvedimento, è opportuno considerare anche l’articolo 13, relativo all’agenda digitale, per ora solo una potenziale occasione da cogliere introducendo l’elemento del potenziamento culturale fra quelli di interesse dell’agenda. È questa una proposta che sottopone. Nel caso specifico poi, la rivoluzione digitale e l’insieme delle tecnologie digitali offrono alle istituzioni culturali un’opportunità senza precedenti storici di democratizzare la cultura e farne uno strumento intelligente di sviluppo sostenibile. Ritiene che la digitalizzazione del patrimonio culturale costituisca un’opportunità straordinaria per farlo conoscere, trasmetterlo, utilizzarlo in forme innovative e creative e, in ragione della vastità e varietà dei contenuti; la digitalizzazione costituisce un campo di grande rilevanza nell’innovazione e sperimentazione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, consentendo un uso creativo, intelligente e diversificato del patrimonio culturale stesso in grado di sostenere lo sviluppo di una industria creativa di qualità coerente con le scelte sottese alla nuova programmazione della ricerca europea (2014-2020). In tale prospettiva, sottolinea come in primo luogo sia utile ed opportuno valorizzare il coordinamento tra le varie autorità competenti in materia ed in particolare le pregresse intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e la ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per tutto ciò che attiene alla programmazione e coordinamento della ricerca e dell’innovazione. Sottolinea altresì che il provvedimento in esame affronta nei limiti delle disponibilità economiche, il tema delle risorse umane quale fattore prioritario ed ineludibile per la stessa sopravvivenza dell’intero Sistema Ricerca italiano ed europeo. Evidenzia come la consapevolezza del ruolo e della qualità dei ricercatori italiani ed europei per sostenere la stessa competitività europea non può essere sottesa perché costante riferimento e modo sostanziale di partecipare allo sviluppo del Paese, lungo la linea tracciata dalla strategia di Lisbona e ribadita da Europa 2020. La dimensione internazionale ed europea della ricerca, e gli strumenti attuativi per la realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, non possono infatti non tener conto del sottodimensionamento delle risorse umane necessarie per mantenere le posizioni di leader della ricerca europea che le viene riconosciuto.
Ricorda, quindi, che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», è composto da 86 articoli. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni direttamente o indirettamente finalizzate allo sviluppo del sistema della cultura, della scuola, della ricerca, dell’università e dello sport. Si tratta, in particolare, dei capi I e III del Titolo I, recante misure per la crescita, nonché dei capi I, III e IV del Titolo II, recante misure per le semplificazioni. Al capo I del Titolo I recante misure per la crescita, entrando nello specifico degli articoli che interessano i lavori della Commissione, osserva che l’articolo 11, sulla proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico, proroga per l’anno 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, metà del contributo concesso in precedenza. La disposizione prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con cui sono dettati i termini e le modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al precedente periodo. Sottolinea che la proposta mira a prorogare per il periodo d’imposta 2014, la disciplina del tax credit, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2013, allo scopo di dare al settore cinematografico, la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza, utili e significative certezze, nel presente difficile frangente economico, sul mantenimento di uno strumento di sostegno che ha dato, nei primi anni di attuazione, ottimi risultati, tanto da essere considerato ormai imprescindibile per il cinema italiano. Ricorda che, in particolare, sono estesi al periodo d’imposta 2014-2015 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dall’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). In sostanza, si tratta di un credito di imposta ai soggetti passivi IRPEF e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (cosiddetto tax credit esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004, entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il cosiddetto «requisito di territorialità», con l’obbligo di utilizzare l’80 per cento degli apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani.
Aggiunge che per le imprese interne alla filiera del cinema – cosiddetto tax credit interno – vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica ovvero di imprese di esercizio cinematografico. I suindicati crediti d’imposta, con riferimento alla stessa opera filmica, non sono in ogni caso cumulabili a favore della stessa impresa ovvero delle imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, o ancora di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, secondo le norme civilistiche. Il comma 334 stabilisce inoltre che l’efficacia delle agevolazioni introdotte sia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. I crediti d’imposta di cui è possibile fruire, pertanto, devono essere riferiti esclusivamente a spese sostenute successivamente a tale atto autorizzatorio. Il successivo comma 335 attribuisce, inoltre, un credito d’imposta per spese relative a manodopera italiana: alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione nazionali viene riconosciuto un credito d’imposta, quando utilizzano manodopera italiana, del 25 per cento dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale. Le norme attuative di tale agevolazione, da emanarsi con decreto del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, come previsto al comma 336, sono contenute nel sopra richiamato decreto ministeriale 7 maggio 2009. Ricorda ancora che il comma 337 ha stabilito infine che i crediti d’imposta in commento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile. La disposizione prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con cui sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al precedente periodo. La relazione tecnica stabilisce un limite massimo di spesa pari a 45 milioni di euro, metà del contributo concesso in precedenza, coperti, come disposto dall’articolo 61, mediante l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e gasolio.
Evidenzia quindi che il capo II del Titolo I reca misure per il potenziamento dell’agenda digitale italiana. Si sofferma in particolare sulle modifiche previste dall’articolo 13, in materia di governance dell’Agenda digitale Italiana, che trattano temi trasversali poiché attengono alle competenze di una pluralità di autorità – beni culturali, università e ricerca, sviluppo economico, Presidenza del Consiglio, Agenzia per l’Italia Digitale – e alla sua valenza strategica. Ribadisce che il patrimonio culturale italiano, senza eguali per dimensioni e profondità storica, è una risorsa strategica per il Paese; per unanime riconoscimento, un bene di valore universale. Ritiene in questo senso che la digitalizzazione costituisca un’opportunità senza precedenti per farlo conoscere, trasmetterlo, utilizzarlo in forme innovative e creative. In ragione della vastità e varietà dei contenuti, si conferma un campo di grande rilevanza nell’innovazione e sperimentazione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, consentendo un uso creativo, intelligente e diversificato del patrimonio culturale resi disponibili dalla digitalizzazione in grado di sostenere lo sviluppo di una industria creativa di qualità. Auspica che, anzitutto nella governance dell’Agenzia per l’Italia digitale ed in particolare nella cabina di regia, sia previsto – anche di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e che sia affidato all’Agenzia per l’Italia Digitale – un ruolo di catalizzatore e di sostegno di attività di digitalizzazione e diffusione del patrimonio culturale del Paese, promuovendo progetti condivisi e infrastrutture capaci di metterlo a disposizione dei cittadini e della comunità internazionale. In sostanza, così come auspicato dal «Comité des Sages» europeo sulla digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, ritiene che dovrebbe essere affidata all’Agenzia per l’Italia digitale la transizione delle istituzioni culturali verso l’era digitale e la ricerca di nuovi ed efficaci modelli imprenditoriali che accelerino la digitalizzazione, attraverso un Piano straordinario di formazione e digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale. Osserva, quindi, che l’introduzione nel provvedimento in esame di tale prospettiva rappresenta l’occasione per ribadire l’interesse da parte del Parlamento a proporre usi innovativi delle risorse digitali, rilanciando ed innovando i progetti di digitalizzazione verso prodotti capaci di condividere contenuti in modo diretto quanto flessibile che permetta di trasformare le sperimentazioni delle Istituzioni culturali italiane in progetti inclusivi, concreti e coerenti con le azioni previste dall’Agenda digitale europea.
Ricorda ancora che l’articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto-legge «semplificazioni» (decreto-legge 5 del 2012) e del decreto-legge «crescita» (decreto-legge n. 83 del 2012) con i quali è stato delineato il quadro complessivo di intervento per l’Agenda digitale italiana. Infatti, al comma 1, si intende modificare la governance della Cabina di regia, mentre il comma 2 prevede modifiche che riguardano la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda, incidendo sul soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore, cioè l’Agenzia per l’Italia digitale. In particolare, le azioni indicate hanno trovato una specificazione per obiettivi nel comma 2-bis, la cui elencazione dalla lettera a) alla lettera i), riempie di contenuti concreti l’attività di coordinamento della cabina di regia, da svolgere nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010. La cabina, istituita con decreto 28 marzo 2012, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, articolata in sei gruppi di lavoro per i seguenti obiettivi dell’Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; eCommerce; eGovernment Open Data; alfabetizzazione Informatica – competenze digitali; ricerca e innovazione; smart Cities and Communities. Precisa che l’articolo 13, al comma 1, aggiunge ai componenti della cabina il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La presidenza della cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un suo delegato. Oltre ad individuare la composizione, costituita da rappresentanti degli Esecutivi statali, regionali e comunali, il comma 1 disciplina i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento assicurando a quest’ultimo uno strumento conoscitivo sullo stato dell’agenda digitale definito «quadro complessivo» che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, di cui dovrà essere chiarita la forma e di cui dovrà essere ridefinita la collegialità. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce poi che all’istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2, lettera b), del medesimo articolo amplia la competenza dell’Agenzia, in quanto sopprime la previsione di salvezza delle funzioni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nel supporto allo sviluppo del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, inserita nel testo previgente dell’articolo 20, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Con specifico riferimento al piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, la Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi del MIUR, ha avviato un Piano per la scuola digitale.
Sottolinea quindi che al capo III del Titolo I recante misure per il rilancio delle infrastrutture, l’articolo 18, comma 8, in materia di edilizia scolastica, prevede che L’INAIL, nell’ambito del piano di impiego dei fondi disponibili, destini, per il triennio 2014/2016, uno stanziamento di 100 milioni di euro finalizzati ad un piano di riqualificazione degli immobili scolastici, che andrebbe precisato con un emendamento abbia «almeno» tale consistenza, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta dunque di un piano di 300 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, in una situazione in cui la responsabilità del settore è molto distribuita, riguarda, infatti, Comuni, Province, Regioni, Stato. Tale intervento è effettuato restando fermo quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, l’approvazione di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici. Ritiene, dunque, opportuno chiarire il rapporto fra il piano di edilizia scolastica previsto dal comma in esame e i due piani previsti dall’articolo 53 del citato decreto-legge n. 5 del 2012. Precisa che lo stanziamento deve avvenire nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili a carico degli enti pubblici e delle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e assistenza, di cui all’articolo 65 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce che, se non per particolari esigenze di bilancio, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare il 40 per cento né essere inferiore al 20 per cento dei fondi disponibili. Segnala il rischio che il fondo dell’INAIL possa essere utilizzato solo per la costruzione di nuovi edifici. Appare necessaria una precisazione in merito. Auspica che nel corso dell’esame venga inserito all’interno del provvedimento, che prevede misure per il rilancio delle infrastrutture, il tema di straordinaria importanza relativo alle infrastrutture culturali, attualmente in grande sofferenza. Evidenzia, ancora, l’assenza di una norma che preveda l’esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l’utilizzo virtuoso di risorse già disponibili in bilancio o già assegnate. Ricorda che sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole. Esiste quindi il reale rischio che le risorse indicate – che, considerata l’urgenza degli interventi saranno assegnate direttamente agli enti proprietari degli immobili, Comuni e Province –, non potranno essere spese per non incorrere nelle sanzioni imposte dai vincoli del patto.
Ricorda quindi che al capo I del Titolo II recante misure per la semplificazione amministrativa, l’articolo 30 disciplina le semplificazioni in materia di edilizia. In particolare il comma 1, lettera d), contiene la definizione di ristrutturazione edilizia come ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. La modifica non è rivolta naturalmente agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e il paesaggio. Fa presente che una riflessione va fatta sulla soppressione del riferimento alla sagoma, ancorché applicata a beni non culturali, in quanto potrebbe determinare un impatto molto forte sui contesti urbani anche mantenendo ferma la volumetria. Si specificano inoltre interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire e in riferimento alla denuncia di inizio attività (DIA), si specifica che la stessa è riferita a: varianti e permessi che non incidono sui parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazioni d’uso e sagome di edifici vincolati, non violano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Aggiunge che l’articolo 39, recante disposizioni in materia di beni culturali, prevede norme in materia di beni culturali che modificano alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio. Segnala la necessità di rendere più omogenei i comportamenti dell’amministrazione sul territorio nazionale. La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di un chiarimento del quadro normativo vigente, poiché, in base all’articolo 17, comma 3, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 233 del 2007, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici circa le ulteriori modifiche introdotte dall’articolo in esame, riservandosi di recepire le osservazioni ivi formulate. Illustra quindi l’articolo 40, il quale prevede la possibilità che il ministro per i beni e le attività culturali versi all’entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione, a fini di reintegro, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Fa presente che ciò comporta un’importante razionalizzazione dei fondi del Ministero per i beni e le attività culturali che consentirà al ministro di gestire i fondi non spesi dei diversi comparti, evitando che vadano perse o restituite al tesoro garantendo così anche la copertura delle emergenze. La norma non comporta oneri a carico delle finanze dello Stato e permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili all’interno dell’amministrazione. Ricorda che le Soprintendenze dotate di autonomia speciale sono individuate dall’articolo 15, comma 3, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze. Alle Soprintendenze sopra citate si aggiungono l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, la Biblioteca nazionale centrale di Roma, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il Centro per il libro e la lettura, l’Archivio centrale dello Stato per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali. Ricorda che la relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili all’interno dell’Amministrazione. Sottolinea infine che ci sono due importanti problemi che non vengono considerati nelle proposte del decreto-legge in esame: l’inserimento nell’elenco ISTAT di enti, fondazioni, e altri istituti d’arte che li assimila alle amministrazioni pubbliche e attribuisce loro tutti i limiti dell’apparato burocratico. Ritiene auspicabile che la legge ne salvi l’autonomia gestionale prevedendo la loro esclusione da tale elenco; non compare poi nel decreto cosiddetto «del fare» il recupero dei Comitati Tecnici e degli altri organi collegiali del Ministero che consentirebbero il corretto funzionamento del Consiglio superiore dei beni culturali in grado di sbloccare molti dei provvedimenti sospesi (l’operazione è a costo zero perché non sono previsti nuovi emolumenti se non rimborsi per eventuali missioni).
Ricorda quindi che l’articolo 47, in materia di Fondo per gli impianti sportivi, reca modifiche all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi. Segnala che vi è un mero adeguamento per attualizzare il riferimento all’autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, istituito presso l’Istituto di credito sportivo (vigilato dall’Autorità di Governo con la delega allo sport). La successiva lettera b) abroga il comma 15 dell’articolo 90, ai sensi del quale la garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, e si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo. La soppressione della garanzia sussidiaria (già eliminata in sede di modifica del comma 12 ad opera del decreto-legge n. 78 del 2012) ha lo scopo di rendere più fruibile l’accesso al fondo di garanzia per il finanziamento per la costruzione di impianti sportivi, per cui continuano a sussistere le ordinarie forme di garanzia. La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Aggiunge che il capo III del Titolo II reca misure in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, l’articolo 57, concernente interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese, è parzialmente riconducibile al tema del sostegno alle imprese e prevede una serie di finalità volte a favorire lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, tramite il sostegno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale sostegno si sostanzia in un contributo alla spesa, nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). Tali finalità fanno riferimento, tra l’altro, alla creazione e allo sviluppo di start up innovative e spin-off universitari; al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese; al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni. Ritiene che la Commissione può sottolineare l’importanza di incentivare anche progetti di ricerca relativi ai beni culturali come valorizzazione di cooperative di archeologia terrestre e subacquea, studi e ricerche sui criteri e metodi di restauro, materiali ed altro.
Rileva inoltre che l’articolo 57 prevede il potenziamento del rapporto tra la ricerca pubblica e le imprese, attraverso l’incentivo alla partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc; il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in linea con il programma Horizon 2020; il sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento a quelle a partecipazione maggioritaria dei giovani al di sotto dei trentacinque anni; la valorizzazione di grandi progetti o programmi a medio-lungo termine di partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l’obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali; l’incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB; il sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca. Sono interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del 50 per cento di essa (comma 1). Sottolinea poi che a causa della grave crisi economica di questi ultimi anni le imprese si sono trovate in grandi difficoltà a utilizzare il finanziamento di progetti di ricerca sotto la forma di mutui/prestiti e di credito agevolato, nonostante le condizioni particolarmente favorevoli sia con riferimento al tempo di restituzione (piano di ammortamento in dieci anni) che al tasso molto agevolato accordato (0,5 per cento). Si rende pertanto necessario un intervento mirato di sostegno alle imprese privilegiando il contributo alla spesa. Ricorda infine che la relazione tecnica specifica che le risorse disponibili sul Fondo FAR, ad oggi, ammontano a 100 milioni di euro, di cui il 12 per cento destinato ai contributi alla spesa e l’88 per cento al credito agevolato. La norma succitata si limita a dare una diversa finalizzazione, per questo non comporta nuovi o maggiori oneri.
Con riferimento all’articolo 58, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca, rivela che lo stesso stabilisce alcune disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca, novellando l’articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010. In particolare, il comma 1 aumenta la facoltà di assumere, sia per le università sia per gli enti di ricerca, elevando, per l’anno 2014, dal 20 per cento al 50 per cento il limite di spesa, previsto dall’articolo 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, rispetto alle cessazioni del precedente anno. Il comma 2 consente di trasferire le somme necessarie per coprire l’aumento delle facoltà di assunzione degli enti e delle università sul Fondo per il funzionamento delle università statali e sul Fondo ordinario degli enti di ricerca, a carico dei quali sono poste le spese per il personale. Il comma 3 reca una norma di semplificazione che intende escludere il parere della commissione nominata dal Comitato universitario nazionale nel caso di chiamate dirette per i vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione. Ricorda come il parere della predetta commissione non appare necessario, in quanto la valutazione tecnica è stata già fatta in sede di selezione dei programmi, che sono stati individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreto 1o luglio del 2011. Sottolinea come, pur apprezzando la norma in esame, non si possa nascondere grande preoccupazione per la copertura finanziaria utilizzata, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2014 e complessivi 49,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, che riduce drasticamente le risorse per i servizi esternalizzati di pulizia e di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche. Auspica che in fase di discussione emerga la possibilità di reperire risorse che non vadano a penalizzare i servizi scolastici. Ricorda come il comma 6 dell’articolo 57 specifica inoltre che gli ulteriori risparmi di spesa sono destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle supplenze brevi.
Con riferimento all’articolo 58, commi 1, 2 e da 4 a 7, specifica che tali disposizioni anticipano di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall’aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell’anno 2014 ed euro 49,8 milioni annui, a decorrere dall’anno 2015, si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole. Aggiunge che l’articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010 ha aggiunto alle due possibilità di chiamata diretta, da parte delle università, di professori ordinari e associati e di ricercatore, già previste dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 (studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del «programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata), una terza possibilità, riferita a studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dallo stesso MIUR. Ricorda come in base al comunicato stampa presente sul sito del Governo, in tal modo «si liberano posti per 1.500 professori ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in «tenure track» (di cui all’articolo 24 della legge n. 240 del 2010). I programmi in questione sono stati individuati con decreto ministeriale del MIUR 1 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2011. In particolare, l’articolo 2 di questo decreto ministeriale ha disposto che i programmi devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata, da più di tre anni. Gli articoli 3 e 4 hanno identificato gli specifici programmi finanziati, rispettivamente, dal MIUR e dall’Unione europea, mentre l’articolo 5 ha disposto la revisione del decreto ministeriale ogni due anni.
Rileva inoltre come un’ulteriore modifica introdotta dall’articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010 ha riguardato la procedura. In particolare, è stato previsto che, per tutte le ipotesi di chiamata diretta, la concessione o il rifiuto del nulla osta da parte del Ministro, sulla base delle proposte formulate dalle università, siano preceduti dal parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale è proposta al chiamata (previamente, il parere era richiesto solo per la chiamata di studiosi di chiara fama, ulteriore ipotesi disciplinata dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005). In materia di limiti alle assunzioni per le università, si ricorda che l’articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) è stato da ultimo novellato dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) che, in particolare, con il comma 13-bis, ha definito una nuova disciplina per il turn over. In base alla nuova disciplina, le misure percentuali fissate valgono con riferimento «al sistema» delle università nel suo complesso, mentre all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (che ha individuato le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato). Ricorda come a tal fine, il comma 2 incrementa i fondi sui quali gravano le spese per il personale dei rispettivi comparti, prevedendo che: il «Fondo per il funzionamento delle università statali» – rectius: Fondo per il finanziamento ordinario delle università – è incrementato di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro annui dal 2015; e che il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è incrementato di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro annui dal 2015. Specifica che la relazione tecnica chiarisce che l’importo stimato per il 2014 è pari al 50 per cento (circa) di quello a regime, ipotesi strutturata sull’assunto che nel 2014 le nuove assunzioni siano equamente distribuite in corso d’anno. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 537 del 1993, è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR. Il decreto ministeriale 111878 del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli, reca in corrispondenza del capitolo 1694 una previsione di stanziamento di 6.574,3 milioni di euro per il 2014 e di 6.544,7 milioni di euro per il 2015, a fronte di 6.694,7 milioni di euro stanziati per il 2013.
Evidenzia ancora come il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Stazione zoologica A. Dohrn, Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», Museo storico della fisica-Centro di studi e ricerche E. Fermi, Istituto italiano di studi germanici), previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, è determinato nella tabella C della legge di stabilità ed è allocato sul capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR. Aggiunge che il decreto ministeriale di ripartizione in capitoli sopra citato reca, in corrispondenza del capitolo 7236, una previsione di spesa di 1.766,2 milioni di euro per il 2014 e di 1.759,5 milioni di euro per il 2015, a fronte di 1.768,5 milioni di euro stanziati per il 2013. In merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto che le quantificazioni riportate nella relazione tecnica in merito agli oneri determinati dai commi 1 e 2 appaiono sostanzialmente in linea con la quantificazione dei risparmi effettuata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 95 del 2013 (Spending review) relativi alla riduzione delle facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca. Ricorda quindi che l’articolo 59, concernente borse di mobilità per gli studenti universitari, prevede un’autorizzazione di spesa di complessivi 17 milioni di euro per gli anni 2013-2015, finalizzata all’erogazione di borse per la mobilità in favore di studenti che intendano iscriversi nell’anno accademico 2013/2014 ad una università che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza. Per avere accesso al beneficio è necessario aver conseguito in Italia, nell’anno scolastico 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto almeno pari a 95/100. Sono poi individuati ulteriori criteri per l’inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. Ricorda come in particolare, il comma 1 dispone che è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l’anno 2015, da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l’erogazione di borse per la mobilità a favore di studenti meritevoli che, per l’anno accademico 2013/2014, intendano iscriversi a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, presso università statali o non statali italiane – con esclusione delle università telematiche – che hanno sede in regione diversa da quella di residenza. Ricorda, peraltro, che, con il decreto ministeriale 249 del 2010 è stato istituito, in deroga esplicita alla previsione generale del «modello 3+2», il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (LM-85-bis) e che con il decreto ministeriale 2 marzo 2011 è stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) che, ha «come fonte normativa l’articolo 9 – più correttamente 29 – , comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 87 del 2009». Appare dunque necessario – per il relatore – chiarire se sono inclusi nella possibilità di ricevere le borse di studio per la mobilità gli studenti che si iscrivano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria e ai corsi della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire il riferimento all’iscrizione di risorse sul FFO anche in rapporto alle iscrizioni alle università non statali. Aggiunge che il comma 3 prevede che l’ammissione al beneficio è disposta sulla base di criteri di merito, economici e logistici. Con riferimento al criterio di merito – che rappresenta, anzitutto, un requisito – è previsto il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Italia nell’anno scolastico immediatamente precedente quello dell’iscrizione, ossia l’anno scolastico 2012/2013, con votazione almeno pari a 95/100. Valori superiori, come si vedrà, rilevano ai fini della graduatoria di ammissione al beneficio. Specifica che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e che il criterio logistico attiene alla distanza fra la sede di residenza dello studente e la sede dell’università alla quale questi intende iscriversi. In base ai commi 2 e 4, le risorse sono suddivise fra le regioni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni. Ogni regione elabora una graduatoria per le università site nel suo territorio ed attribuisce le borse fino ad esaurimento delle risorse spettanti.
Sottolinea a tale proposito che le graduatorie sono comunicate al MIUR che, in base al comma 8, assegna le somme direttamente all’università presso la quale lo studente è iscritto, all’atto della sua effettiva immatricolazione. L’università provvede poi all’erogazione a favore dello studente. Ricorda come con riferimento alla formazione della graduatoria, il comma 4 dispone, inoltre, che, in caso di parità di punteggio, prevale, nell’ordine, il candidato che presenta un punteggio più alto relativo al criterio afferente alla condizione economica, quindi alla distanza fra la sede di residenza e quella dell’università prescelta e, infine, al voto conseguito nell’esame di Stato. Peraltro, la definizione dei punteggi e delle modalità di attribuzione degli stessi per ciascuno dei criteri individuati dal comma 3 non è esplicitamente prevista dal provvedimento. Infatti, il comma 5 prevede che con un decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 luglio 2013, sono definiti «ulteriori criteri per la formazione della graduatoria». Reputa, dunque, opportuno chiarire se con l’espressione utilizzata si intenda fare riferimento anche all’aspetto indicato. Ricorda come allo stesso decreto è demandata, altresì, la definizione dell’importo delle borse di mobilità (che, secondo la relazione tecnica, potrebbe essere differenziato per regione, in rapporto ai costi del territorio) e le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti, per via telematica. Si stabilisce sin d’ora che il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità ed è sottoposto a verifica all’esito dell’eventuale ammissione al godimento della borsa di studio. Con riferimento al procedimento di emanazione dei decreti previsti ai commi 2 e 5, specifica che occorre valutare se la modalità di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni possa considerarsi sufficiente, alla luce della competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di diritto allo studio. In particolare, occorre valutare se non debba essere prevista l’intesa, in analogia con quanto dispone l’articolo 7 del decreto legislativo 68 del 2012.
Con riferimento al decreto previsto al comma 5, evidenzia, inoltre, che il termine previsto per la sua emanazione – 30 luglio 2013 – potrebbe essere antecedente alla data di conversione in legge del decreto-legge in esame e, dunque, esso potrebbe essere emanato senza tener conto delle modifiche eventualmente apportate nel corso dell’esame parlamentare. Il comma 7 dispone che le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 68 del 2012. Sottolinea che al fine di promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti universitari, l’articolo 4 della legge n. 240 del 2010 ha istituito presso il MIUR un Fondo destinato a erogare premi di studio – a fondo perduto – e buoni studio, di cui una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, corrisposta in forma di prestito, e a costituire una garanzia per finanziamenti concessi agli studenti. Aggiunge come l’articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ha istituito la Fondazione per il merito, come strumento operativo cui viene affidata la gestione del Fondo, cui possono affluire capitali pubblici e privati. Specifica che dal decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante i criteri di ripartizione del FFO per il 2012, sono stati altresì destinati a sostegno del Fondo 9 milioni di euro, nell’ambito degli interventi a favore degli studenti. Ricorda come il provvedimento ipotizza un importo della borsa di mobilità individuale pari a 5.000 euro in base al quale la somma di 5 milioni consentirebbe di finanziare la borsa per 1.000 studenti. Ribadisce poi che all’onere derivante dall’attuazione dell’intervento previsto, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse, non ancora pagate, concernenti l’autorizzazione di spesa relativa agli interventi per il merito. Tali risorse sono mantenute in bilancio per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per i corrispondenti importi autorizzati.
Con riferimento all’articolo 60 recante semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario ricorda che esso dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti relativi a tale norma. Ricorda che per l’anno 2014, si prevede uno stanziamento di 72,2 milioni di euro per il fondo indicato. Per completezza, con riferimento al FFO, evidenzia che, in base all’incremento disposto dalla norma in esame, nonché alle risorse per consentire maggiori assunzioni nelle università, previste dall’articolo 58, comma 2, e all’ulteriore afflusso di somme finalizzato all’erogazione di borse per la mobilità, sulla base di quanto disposto dall’articolo 59, complessivamente la disponibilità nel 2014 dovrebbe essere pari a 6.860 milioni di euro. Aggiunge inoltre che si dispone che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 2, integrando il comma 12 dell’articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009 – che concerne la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – dispone quindi che «il sistema di valutazione» delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Stazione zoologica A. Dohrn, Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», Museo storico della fisica – Centro di studi e ricerche E. Fermi, Istituto italiano di studi germanici –, riordinati ai sensi del Capo I del decreto legislativo 213/2009, «è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)». In base al comma 3, l’ANVUR deve svolgere le funzioni indicate al comma 2 utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea come in relazione alla formulazione letterale utilizzata, appare opportuno chiarire se restano ferme le attività di valutazione della gestione amministrativa affidate ai nuclei di valutazione interna degli atenei. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 prevede la semplificazione e il riordino del sistema di finanziamento delle università mediante una riallocazione delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In particolare, la norma prevede che, a decorrere dall’anno 2014, confluiscano nei capitoli 1692 e 1694, recanti risorse per le università statali, anche le risorse iscritte in altri capitoli del suddetto stato di previsione. Tuttavia, mentre ai sensi della disposizione richiamata dalla norma in esame sembrerebbero confluire nei citati capitoli 1692 e 1694 soltanto gli stanziamenti per la mobilità degli studenti e gli assegni di ricerca, dalla relazione tecnica, invece, risulta che dovrebbero confluire in tali capitoli anche le risorse relative alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet di cui all’articolo 1, comma 278, della legge n. 311 del 2004, e all’articolo 11-quaterdecies, comma 3 del decreto-legge n. 203 del 2005. Al riguardo, potrebbe pertanto risultare opportuno integrare i riferimenti normativi previsti dalla disposizione conformemente al contenuto della relazione tecnica. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. Ricorda, infine, che l’articolo 61 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni considerate, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici al riguardo.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell’esame.