Le buste erano trasparenti.
L’Usr per la Lombardia e il Miur dicevano no.
Anni di ritardo e danni alle scuole e ai candidati.

Puntuale, perfetta e interessante la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ordinato al Miur di procedere alla sostituzione delle buste e di nominare una nuova commissione per la correzione degli elaborati nel rispetto di tutte le norme di legge.

inviato da Polibio, 24.8.2013

Puntuale, perfetta e interessante la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ordinato al Miur di procedere alla sostituzione delle buste (affidando il compito “a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei ala vicenda amministrativa in esame”) e di  provvedere “a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva. La commissione nominata procederà poi alla correzione degli elaborati nel rispetto di tutte le norme di legge e di quelle contenute nel bando di concorso”.

 

Paradossale, stupefacente, ma anche esilarante, il “giudizio” espresso dall’Associazione nazionale presidi (ANP), e peraltro negando, o non conoscendo affatto, l’esistenza della norma che, a tutela di tutti i candidati (ciascuno deve vedere riconosciuto il proprio legittimo diritto), e pertanto di fondamentale importanza, sancisce, quindi impone in concreto, corretto sul piano “concreto” e niente affatto “astratto”, all’amministrazione, obbligandola a pena di annullamento delle prove scritte, certamente per quanto abbia a riguardare la correzione e la valutazione degli elaborati, a servirsi di buste assolutamente non trasparenti, cosicché i nomi dei singoli candidati non siano leggibili.

Si tratta di una norma che tutela l’anonimato, la cui finalità è quella di assolutamente evitare che l’anonimato possa essere violato, la cui violazione riguarda l’avere l’amministrazione utilizzato (per superficialità o per leggerezza, per mancato controllo, per incompetenza, e pertanto divenendo unica responsabile delle conseguenze) buste trasparenti, ciascuna delle quali contenenti il cartoncino con le generalità del candidato al concorso: il principio della norma è quello che non deve essere consentito di vedere in trasparenza il nome del concorrente, al di là dell’avere accertato, da parte dei giudici, che la commissione si sia effettivamente avvalsa di questa possibilità.

L’avere eventualmente accertato che qualcuno della commissione si era avvalso della possibilità di “individuare” uno specifico autore (o più autori) di uno o di entrambi gli elaborati, oltre a emettere la sentenza di annullamento della prova scritta per violazione dell’anonimato con riferimento alla norma che impone l’uso di buste assolutamente non trasparenti e invece le buste erano trasparenti, i giudici del Tar e/o quelli del Consiglio di Stato, trattandosi nella fattispecie di un reato penale, trasmettono gli atti alla competente Procura della Repubblica.

A essere danneggiati sono certamente tutti i concorrenti, sia quelli che risultavano “ammessi” prova orale del concorso, sia quelli che non erano stati ammessi alla prova orale del concorso e che hanno legittimamente esercitato un diritto, costituzionalmente garantito e protetto, sancito da una norma di legge.

 

Paradossale, anche per quanto concerne il concorso per dirigente scolastico in Lombardia a sostenere comunque il Miur quando è dichiarato perdente dalle sentenze della giustizia amministrativa, è il “giudizio” espresso dall’ANP là dove viene affermato che “la giustizia amministrativa non esiste per librarsi su principi astratti, ma per governare scontri di interessi concreti. E nelle sue decisioni non può ignorare i danni che eventualmente produce”. A cui sovente fa eco anche qualche altra associazione professionale-sindacale ancorché di modesta consistenza, peraltro presente soltanto in alcune regioni, e si potrebbe presumere perché alla ricerca di acquisire l’adesione, e quindi il tesseramento di nuovi iscritti tra i futuri “vincitori” del concorso (soprattutto se hanno “superato” le prove scritte ancorché svolte, corrette e valutate in violazione del rispetto delle norme di legge e di quelle contenute nel bando di concorso), assolutamente necessario per raggiungere, se non è stato raggiunto, o per mantenerlo, se risicato e con pericolo di perdere iscritti, il numero necessario per essere ammessi alla contrattazione nazionale e a quelle integrative in ambito regionale.

 

Invece di “rimproverare” l’amministrazione (centrale e periferica a livello regionale) per avere omesso di esercitare il necessario e non eludibile controllo sulle buste, ma anche per quanto è stato “affermato” sia sulle buste, sia sull’ambiente in cui sono avvenute le operazioni di correzione degli elaborati, e perché quelle precedenti che hanno riguardato le buste contenenti le generalità dei concorrenti, nella sostanza viene “rimproverato” il Consiglio di Stato, perché “nelle sue decisioni non può ignorare i danni che eventualmente produce”. Va detto che i “nomi astratti” indicano in genere tutto ciò che non ha consistenza materiale, tra i quali la leggerezza e il sospetto. Leggerezza e sospetto che  in un pubblico concorso non debbono esistere. Pertanto, non può esserci la leggerezza consistente nel mancato controllo sulla trasparenza delle buste, perché può emergere dalla trasparenza delle buste il legittimo sospetto che qualcosa di irregolare può (o, in ipotesi, potrebbe) essere accaduto durante la fase di correzione e di valutazione degli elaborati dei concorrenti.

Forse si voleva, in violazione della norma di legge, che il Tar prima e il Consiglio di Stato poi –  ma in questo caso se i giudici del Tar avessero a suo tempo chiuso i loro occhi per non vedere e quindi per non accorgersi di ciò che era assolutamente evidente, e pertanto spettava ai giudici del Consiglio di Stato vedere e accorgersi della “violazione del principio dell’anonimato, avendo l’amministrazione utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l’indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto di tale principio” – omettessero di vedere, chiudendo a loro volta gli occhi, ciò che non era possibile non vedere anche se con gli occhi socchiusi o con vista mancante addirittura di non pochi gradi?

Di certo, nelle loro decisioni i giudici, al di là delle conseguenze che dalle loro sentenze possono derivare, la cui responsabilità grave su chi ne è stato causa per superficialità o per incompetenza (o per chissà quale altro motivo o intento), si attengono doverosamente alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, peraltro anche con puntuale riferimento alla giurisprudenza amministrativa consolidata e alla giurisprudenza costituzionale.

 

La personale opinioni di Polibio è quella di accoglimento delle ordinanze e delle sentenze della magistratura, nei confronti delle quali ciascuno ha il diritto di criticare e di manifestare, liberamente, il proprio pensiero in ordine agli aspetti che condivide e a quelli che, mettendo in evidenza il perché, ritiene di non condividere e che possano essere oggetto di discussione franca e di chiarimento (ma correttamente e senza paradossalmente affermare che “nelle sue decisioni” la giustizia amministrativa “non può ignorare i danni che eventualmente produce”, che c’è “l’elemento sfavorevole” consistente nella “sovrana indifferenza dei giudici amministrativi per la salvaguardia degli interessi comuni”, oppure che il “risultato” ha creato “profondo sconcerto in tutta la scuola lombarda”).

 

Passiamo adesso agli aspetti, prevalentemente posti tra virgolette, che caratterizzano, sul piano giudiziale, la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – n. 03747 dell’11 luglio 2013 – sul concorso a dirigente scolastico in Lombardia. Il primo degli aspetti è particolarmente importante e illuminante, a dimostrazione che le sentenze vanno attentamente lette e soprattutto comprese (evitando così le espressioni del tipo “sconcertanti decisioni della giustizia amministrativa in materia di concorsi”, “profondo sconcerto”, “sovrana indifferenza dei giudici amministrativi per la salvaguardia degli interessi comuni”) soprattutto da chi ricopre cariche dirigenziali, nazionali e regionali, in associazioni sindacali e purtroppo non riesce a cogliere l’attimo nonostante che esso non sia affatto fuggente, ma addirittura posto in bella evidenza proprio nella parte iniziale della sentenza (nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 03747 dell’11 luglio 2013), al punto 2 della parte riguardante il “fatto” – con specifico riferimento a taluni concorrenti che non avevano superato la prova scritta e che avevano proposto tredici autonomi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano –  ossia “alle modalità di correzione degli elaborati”, secondo dei tre gruppi di una serie di motivi che “sono stati fatti valere”.

 

Polibio metterà in evidenza, posti tra virgolette, i motivi che hanno assunto particolare importanza in ordine alla decisione del Consiglio di Stato, e in definitiva il motivo che ha prevalso e che, essendone stata accertata la sussistenza, ha evitato, non essendo stato completato il percorso concorsuale fino alla conclusione della prova orale e alla pubblicazione della graduatoria dei “vincitori” e degli “idonei”, l’annullamento del concorso (e comunque di quanto era stato già fatto) e la ripetizione delle prove scritte.

 

In Lombardia, “una volta espletate le prove preselettive, la commissione di concorso, suddivisa in due sottocommissioni, ha avviato la fase di correzione degli elaborati consegnati da 996 candidati. I candidati ammessi alla prova orale sono stati 476” (avendo ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta).

E veniamo a quanto è stato dedotto dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia in relazione “alle modalità di correzione degli elaborati”: 1) “la violazione del principio dell’anonimato, avendo l’amministrazione utilizzato buste, contenenti il cartoncino per l’indicazione dei dati anagrafici, non idonee, per la loro consistenza, a garantire il rispetto di tale principio;” 2) “l’inosservanza della regola del collegio perfetto, in quanto, nel verbale del 9 gennaio 2012, n. 16, era previsto che ‘ciascuna commissione correggerà le prove in modo indipendente dall’altra mentre il presidente sarà sempre presente nel momento della valutazione’; in particolare, si è stabilito che il presidente assiste alla correzione e valutazione degli elaborati nell’ambito di una sottocommissione mentre nell’altra, dopo avere letto le prove, le valuterà collegialmente (si cita la sentenza 29 maggio 2009, n. 477 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente relativa al concorso per dirigenti che si è espletato in Sicilia, ha affermato che viola le regole relative alla composizione dei collegio la circostanza che l’unico presidente si sposti dall’una all’altra delle commissioni)”.

Procedendo nel testo della sentenza del Consiglio di Stato, sempre con riferimento al “fatto”, e superando altre deduzioni, è evidenziato che l’Amministrazione statale si è costituita nei giudizi.
”Il Tribunale amministrativo ha disposto, con ordinanze istruttorie, l’acquisizione delle buste contenenti gli elaborati, che sono state depositate in data 10 luglio 2012”. E il 18 luglio 2012, “con sentenza in forma semplificata”, “dopo avere riunito i ricorsi, ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni” avanzate dall’Amministrazione statale” (…) “Nel merito, si è dedotto che ‘alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall’amministrazione resistente (…). Dall’esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale’. Per queste ragioni il primo giudice ha annullato gli atti relativi allo svolgimento delle prove scritte”.


”Si è, inoltre, affermato quanto segue: ‘al fine di conformare la successiva azione dell’Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa – che è un collegio perfetto – dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato’”.

“Ha proposto appello il Ministero, deducendo che le buste e i cartoncini ‘si presentano di conformazione tale da non essere, né far apparire, ictu oculi, alcuna possibile violazione del loro contenuto e quindi del principio di riservatezza e di anonimato delle prove’. Ciò sarebbe confermato, da un lato, dal fatto che l’acquisito delle buste è avvenuto tramite la Consip, dall’altro, che ‘in sede di esame nessun commissario, nessun componente del comitato di vigilanza o addetto alla vigilanza d’aula e soprattutto nessun candidato (…) ha rilevato o contestato alcunché’.
Infine, si assume che l’asserita irregolarità non avrebbe avuto ‘ricadute effettive sulla tutela dell’anonimato’, in quanto dai verbali della commissione risulterebbe che ‘le buste piccole contenenti i cartoncini con i nominativi dei candidati sono state separate dalle buste con i compiti e numerate progressivamente in parallelo con queste ultime, per essere associate agli elaborati solo alla fine di tutte le sedute di correzione’”.

“Nel merito”, le parti che hanno proposto appello incidentale autonomo, “oltre a contestare la trasparenza delle buste”, assumono che “le stanze dove si è svolta la correzione sono ‘delle stanze prive di finestre e comunque dotate di una scarsa illuminazione naturale’, essendo presenti solo ‘dei lucernai, peraltro di vetro opaco, di modestissime dimensioni che fanno da cornice alle porte, senza volere trascurare poi il fatto che le porte danno su un cortile interno buio’”, che “la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’accertamento deve essere svolto in concreto e non in astratto (si cita Cons. Stato, V, 1 ottobre 2002, n. 5132, relativo all’apposizione di segni di riconoscimento, e Cons. Stato, IV, 6 luglio 2004, n. 5017, relativo allo ‘scollamento’ di buste, ritenuto non invalidante per mancanza di intenzionalità del candidato di farsi riconoscere)” e “la leggibilità dei nominativi presupporre un comportamento ‘fraudolento’ della commissione”. (…).

“Le parti ricorrenti in primo grado si sono costituite in giudizio. (…) Con ordinanza 28 agosto 2012, n. 3295, la Sezione ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, all’esito di una sommaria delibazione, che ‘le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi’ e che ‘tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio’. Con la stessa ordinanza è stata fissata, per la trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012. In vista della predetta udienza il Ministero appellante ha depositato una relazione tecnica, redatta da una commissione perizia su carte valori presso l’Istituto poligrafico dello Stato. Nella relazione si conclude affermando che ‘in condizioni di luce riflessa le scritte compilate sui cartoncini racchiusi all’interno delle buste sono risultati non leggibili a colpo d’occhio’. Si aggiunge che ‘in assenza di strumentazione l’unica possibilità per leggere le scritte risulta l’esposizione delle buste a luce solare direttamente sul retro della busta (luce trasmessa) nonché l’uso di una lampada da tavolo utilizzata come piano visore (luce trasmessa)’. La commissione ritiene che ‘queste due modalità non possono essere definite    ictu oculi’”.

“All’esito della predetta udienza, la Sezione, anche al fine di verificare l’attendibilità delle conclusioni contenute nella predetta relazione, ha disposto, con ordinanza 26 novembre 2012, n. 5959, una verificazione tecnica volta: ‘a) ad accertare, mediante un’indagine tecnica sulla composizione e sulle caratteristiche materiali delle buste, la loro natura e consistenza; b) a verificare se e con quali modalità siano leggibili i nominativi dei canditati posti all’interno delle buste’. A tale fine, è stato nominato ‘il Direttore del Dipartimento di scienze merceologiche dell’Università La Sapienza di Roma’. La causa è stata rinviata al 15 gennaio 2013 ed è stato disposto che il verificatore dovesse depositare la relazione entro il 4 gennaio”. Ma “con atto depositato il 14 dicembre 2012 il verificatore ha rinunciato all’incarico, facendo presente di non avere ‘a disposizione le attrezzature necessarie per svolgere la verifica tecnica’. All’esito dell’udienza del 15 gennaio 2013, pertanto, questa Sezione ha, con ordinanza depositata il successivo 21 gennaio, nominato, quale nuovo verificatore, il prof. Teodoro Valente, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. Con questa ordinanza sono stati posti gli stessi quesiti della precedente ordinanza” (…).

“La relazione tecnica è stata depositata l’11 aprile 2013. Con istanza depositata in pari data la difesa dell’Amministrazione ha chiesto lo spostamento dell’udienza già fissata ad altra data, al fine di potere avere un tempo adeguato per esaminare il contenuto della relazione tecnica e depositare una memoria difensiva. All’udienza pubblica del 30 aprile la causa è stata, pertanto, differita al 4 giugno. All’udienza del 4 giugno la causa è stata trattenuta in decisione”

In “diritto”, dopo aver attestato l’infondatezza di diverse eccezioni poste al proprio esame, il  Collegio ha posto in evidenza, “in via preliminare”, che “in via preliminare non è inutile rammentare, su un piano generale, le previsioni costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale, oltre che, sul piano specifico, le norme di legge e regolamentari poste a garanzia del principio dell’anonimato.In generale, va sottolineato che l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, ‘agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso’. Ciò significa che la ‘forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni’ (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata ‘da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti’ (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost. Il concorso pubblico, infatti: i) consente ‘ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza’ (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto ‘il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini’ (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto ‘impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l’azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell’amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell’ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione’ (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).
Da tutto quanto esposto è dato trarre la considerazione che la pratica effettiva dell’anonimato per le prove scritte d’esame dei concorsi pubblici – come in generale per tutti gli esami scritti a rilievo pubblico – realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che la sua indefettibilità in concreto.

Subito dopo, è stato evidenziato che, nello specifico, “l’art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 disciplina gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine della prova scritta (analoghe disposizioni sono contenute nel d.P.R, 3 maggio 1957, n. 686)” e che, in particolare, oltre a ad altri adempimenti, “la commissione è tenuta a consegnare al candidato in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco (comma 1)”. E che, “sul piano funzionale, va considerato il dato essenziale che l’ordinamento, con queste norme, intende assicurare il rispetto effettivo del principio dell’anonimato – vale a dire della non riconoscibilità, anche ipotetica, dell’autore – degli scritti concorsuali, che costituisce ‘garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico’ (Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928) e rappresenta ‘il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni’ (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

”Sul piano strutturale, per perseguire nella realtà pratica un tale obiettivo, l’ordinamento prevede norme cogenti che, in rapporto ai suddetti principi costituzionali, configurano regole di condotte tipizzate, riconducibili alla ‘amministrazione’ e ai ‘candidati’, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta un’illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l’effettività dell’anonimato nei casi singoli. Con queste cautele, elevate a inderogabili norma di condotta, la soglia dell’illegittimità rilevante viene anticipata all’accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata. L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso – oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità – si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di ‘probatio diabolica’ che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.

“Riguardo alla casistica ad oggi formatasi sui ‘comportamenti dei candidati’, il caso più ricorrente riguarda l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti: a tale proposito, si è affermato che ‘ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione’ (da ultimo, Cons. Stato, V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 26 marzo 2012, n. 1740; si v. anche V, 29 settembre 1999, n. 1208). Più in dettaglio, la casistica stessa varia poi in relazione all’identificazione della nozione di ‘segno’ astrattamente riconoscibile.
”Con riferimento ai ‘comportamenti dell’amministrazione’, i casi indicati riguardano l’apposizione sui lembi di chiusura delle buste contenenti gli elaborati delle sigle dei membri della commissione. A tal proposito, si è affermato che è sufficiente che tali sigle ‘siano apposte in maniera macroscopicamente diversa da busta a busta ovvero che su alcune di esse sia stata marcata la data con la sola indicazione del giorno e del mese mentre su altre vi si legge il giorno, il mese e l'anno’ per considerare leso il principio dell’anonimato. E’ stato ritenuto sufficiente, anche in questo caso, la violazione della regola di condotta tipica descritta dalle norme ‘senza che sia necessario (…) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli’ (Cons. Stato, VI, n. 1928 del 2010, cit.)”.

Passiamo alla questione della trasparenza delle buste. “Viene qui in rilievo il ‘comportamento dell’amministrazione’ che ha fornito ai singoli candidati le buste contenenti il cartoncino su cui apporre i propri dati anagrafici. L’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 prevede, come già sottolineato, che la commissione consegni ai singoli candidati una busta piccola contenente un cartoncino bianco su cui indicare i propri dati anagrafici. Questa busta deve avere natura e consistenza tale da non consentire la lettura dei predetti dati. Occorre allora qui accertare se la condotta concreta posta in essere dall’amministrazione sia o meno riconducibile alla condotta tipica voluta dall’ordinamento. Questa verifica ha presupposto, in primo luogo, l’acquisizione, disposta dal primo giudice, della documentazione costituita dalle buste nella disponibilità dell’amministrazione. Sul punto non può, pertanto, ritenersi che i ricorrenti in primo grado non abbiamo fornito la prova dei fatti dedotti.
In secondo luogo, la verifica ha richiesto un accertamento tecnico che, anche per la varietà dei contesti ambientali nel cui ambito esso deve essere svolto, il Collegio ha demandato a un verificatore. Il verificatore ha depositato la relazione tecnica in data 11 aprile 2013.

“La relazione ha premesso che la tipologia di tecniche e strumenti potenzialmente utilizzabili per la lettura dei ‘dati identificativi’ è assai ampia. In particolare, ha ritenuto che la modalità guida sulla base della quale selezionare le tecniche di indagine debba essere quella ‘ictu oculi’ affiancata da determinazioni strumentali sul grado di bianco e da misure di opacità. Sono state, pertanto, escluse tecniche sofisticate da laboratorio, quale la video-comparazione, la digitalizzazione di immagini e la loro elaborazioni con software dedicati, l’uso di sistemi di microscopia equipaggiati con lenti di ingrandimento e software di analisi, gestione ed elaborazione di immagini. Il verificatore ha, inoltre, dichiarato di avere ‘provveduto alla eliminazione dello strato d’aria tra busta e cartoncino mediante pressione meccanica esercitata con le dita, simulando una operazione di stiraggio ancorata ai lembi laterali delle buste’. Il verificatore ha concluso ritenendo che la misura del grado di bianco è compatibile con i valori medi e la misura di opacità ‘è considerato congruo rispetto al segreto epistolare di tipo comune’.

”Per quanto attiene alle valutazioni ictu-oculi, ha effettuato una serie di accertamenti, valutando tutte le possibili condizioni ambientali nella fase di correzione degli elaborati. In particolare, egli ha accertato quanto segue:
A) I nominati dei candidati sono leggibili in condizioni ‘di luce media con cielo privo di nubi e con irraggiamento indiretto all’interno di un locale non illuminato artificialmente’ (pag. 12 rel.). Si è puntualizzato che ‘in base ai risultati ottenuto non si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione nella condizione di luce solare trasmessa per irraggiamento diretto, con diffusione attraverso vetro, e nella condizione di luce solare trasmessa per irraggiamento diretto senza diffusione attraverso vetro (la cosiddetta condizione di ‘controluce’), in quanto la sola luce solare trasmessa e diffusa attraverso una finestra nelle condizioni di verifica già consente la lettura dei nominativi sui cartoncini’ (pag. 19 rel.).
B) I nominativi dei candidati sono leggibili in ‘condizioni di luce media del giorno a cielo coperto all’interno di un locale non illuminato artificialmente’ (pag. 20 rel.) in caso di ‘cartoncino inserito lato intestazione o lato chiusura busta con osservazione diretta sullo stesso lato’ (pag. 22 rel.).
C) I nominati dei candidati sono leggibili mediante ‘impiego di lampada da tavolo da 28W in trasmissione come piano visore’ (pag. 26 rel.). I dati identificativi non sono leggibili mediante impiego: a) di lampada da tavolo in condizione di riflessione (pagg. 23-24 rel.); b) di lampada da soffitto in condizione di trasmissione e di riflessione (pagg. 25-28).
”Il Collegio, ritiene, con riferimento alle ‘valutazioni preliminari’, che la scelta tecnica, basata sull’accertamento ‘ictu oculi’, effettuata dal verificatore sia corretta, in quanto risulta compatibile con la natura del procedimento e dell’accertamento giudiziale richiesto. Inoltre, l’eliminazione dello strato d’aria, essendo effettuata con le modalità sopra indicate, risponde al normale impiego manuale delle buste. Con riferimento alle ‘valutazioni finali’, il Collegio ritiene che le stesse correttamente conducano a ritenere che non sono state rispettate le norme di disciplina del settore. Le rammentate regole di condotta tipiche impongono infatti che le buste utilizzate non debbano consentire, in qualunque possibile condizione ambientale, che siano ‘leggibili’ i nominativi. Le pratiche di condotta rilevate in concreto hanno però dimostrato che, in presenza di una luce naturale o artificiale del tipo sopra indicato, era in realtà possibile leggere i nominativi dei candidati e così identificarli, in evidente lesione della inderogabile garanzia di anonimato e dunque di eguaglianza”.

Infine, l’infondatezza di altri motivi avanzati dagli appellanti. Infatti, contrariamente da quanto da loro affermato, “dai verbali del concorso e, più in generale, dagli atti acquisiti al processo risulta che la busta piccola era nella ‘disponibilità’ della commissione”, quindi le buste contenenti i nominativi erano nella “disponibilità” della commissione. “Infatti, gli elaborati di ciascuna delle due prove scritte erano inseriti in una busta bianca unitamente alla busta piccola. Le due buste bianche sono state poi inserite in un’unica busta gialla. Al momento della correzione, la commissione ha proceduto ad assegnare un numero progressivo alla busta gialla e alle due buste bianche in quella contenute, per poi procedere all’apertura di una delle due buste bianche, assegnando un numero progressivo alla busta piccola e procedure alla correzione dell’elaborato. Appare evidente, pertanto che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la busta piccola sia stata nella disponibilità della commissione al momento della valutazione dei temi”. Inoltre, pur non essendo possibile individuare con certezza un luogo unico di correzione in un ambiente mancante di finestre e non avente “una luce naturale insufficiente”, “erano, comunque, presenti, come ammettono le parti stesse, dei “lucernai” e “la leggibilità poteva avvenire, come sopra rilevato, sia in assenza di luce solare sia mediante luce artificiale”. Inoltre, a proposito delle regole dell’anonimato è stato chiarito che la violazione non consiste nel ‘presupporre’ “un comportamento ‘fraudolento’ della commissione”, non essendo “necessaria la prova dell’effettiva lettura dei nominativi”, ed è stato ‘sottolineato’ che “è sufficiente un accertamento astratto e non concreto della violazione”. (…) “Infine, si deve rilevare come non sia necessario, per la lettura dei nominativi, un comportamento effettivamente ‘fraudolento’ della commissione, in quanto, come già sottolineato, è sufficiente un impiego ‘ordinario’ delle buste affinché si possa venire a conoscenza dei nominativi dei candidati”.

Per quanto concerne la censura relativa “alle modalità di correzione degli elaborati” – “l’inosservanza della regola del collegio perfetto, in quanto, nel verbale del 9 gennaio 2012, n. 16, era previsto che ‘ciascuna commissione correggerà le prove in modo indipendente dall’altra mentre il presidente sarà sempre presente nel momento della valutazione’; in particolare, si è stabilito che il presidente assiste alla correzione e valutazione degli elaborati nell’ambito di una sottocommissione mentre nell’altra, dopo avere letto le prove, le valuterà collegialmente (si cita la sentenza 29 maggio 2009, n. 477 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente relativa al concorso per dirigenti che si è espletato in Sicilia, ha affermato che viola le regole relative alla composizione dei collegio la circostanza che l’unico presidente si sposti dall’una all’altra delle commissioni)” – veniamo a trovarci di fronte a una perspicacia illuminante. Questa censura e quella concernente la “composizione della commissione” – così nella sentenza del Consiglio di Stato – “possono non essere esaminate, in quanto la fase della procedura, nel cui ambito le illegittimità lamentate sarebbero state commesse, deve essere rinnovata in ragione della violazione delle regole dell’anonimato”. Violazione delle regole dell’anonimato avvenuta nella fase delle prove scritte, e pertanto da essere esaminata per prima. La censura sulla “modalità di correzione degli elaborati”, peraltro con il precedente della sentenza del CGA per la Sicilia che aveva annullato per vizio insanabile il concorso che era stato bandito nel 2004, avrebbe di certo portato all’annullamento delle prove scritte e quindi alla ripetizione delle stesse.

Conseguentemente, così nella sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui  “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”: “Nel caso in esame l’attuazione del giudicato deve avvenire in modo da preservare, in rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall’illegittimità qui riscontrata. In questa prospettiva, non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte, in quanto lo stesso è avvenuto, per le ragioni indicate, nel rispetto delle relative norme”. Nella premessa di questo intervento, in sintesi, ciò a cui dovrà attenersi il Ministero dell’istruzione.

Così la parte conclusiva della sentenza: “In sintesi dunque, le considerazioni di principio che qui vanno affermate sono le seguenti.
A) Nelle procedure concorsuali l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste, all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.
B) L’attuazione della sentenza che dichiara l’illegittimità di una fase della procedura concorsuale deve avvenire, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, in modo da preservare, ove possibile, le fasi della procedura stessa immuni dai vizi denunciati.

Come si concluderà la vicenda concorso per dirigenti scolastici in Lombardia resta un’incognita: dalla muova correzione e valutazione degli elaborati potrebbero derivare – e nella sostanza è facilmente presumibile che ciò possa avvenire, peraltro si tratta di due elaborati per ciascuno dei concorrenti – “non ammessi alla prova scritta” che erano precedentemente stati “ammessi” alla prova scritta, e viceversa, cioè di concorrenti che non erano stati “ammessi” alla prova scritta e che vengono a trovarsi tra gli “ammessi”. A parte quanto di anomalo ha caratterizzato e continua a caratterizzare, purtroppo negativamente, la nomina per concorso dei presidi (e al momento viene trascurato il seguito), la soluzione potrebbe essere quella dell’elezione democratica del preside, nella funzione per sei anni, così come avviene nelle università per quanto riguarda il rettore, i presidenti di dipartimento e i presidenti dei corsi di laurea, che peraltro mantengono lo stipendio al momento della nomina, ottengono un’indennità mensile di alcune centinaia di euro, continuano a fare ricerca e a insegnare, al massimo potendo ottenere, su richiesta, la riduzione del carico didattico.  

 

Polibio

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