Come si valuteranno le scuole
Varato dal Consiglio dei
ministri il regolamento sul sistema nazionale di valutazione per
istruzione e formazione. L'obiettivo dichiarato è il miglioramento
della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. Il
processo di valutazione si focalizza sull'istituto, sui risultati
finali misurabili, sul Pof e sulla sua organizzazione, facendo leva
sui principi di responsabilità dell’autonomia. Nessuna relazione con
il profilo professionale dei docenti o con la loro produttività.
L'iter di approvazione del Dpr è però ancora lungo.
di Sheila Bombardi,
La Voce.info
14.9.2012
Il 24 agosto il
Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Dpr recante il
regolamento sul sistema
nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione.
L’iter di approvazione prevede diversi altri passaggi: i pareri del
Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, del Cnpi, delle
organizzazioni sindacali, delle commissioni parlamentari, con
previsione di approvazione definitiva entro la fine dell’anno. Il
regolamento darebbe attuazione a quanto già previsto in precedenti
parziali disposizioni, a partire dal 2003 (legge 53, poi istituzione
dell’Invalsi, Dlgs n. 286/20049, legge 35/2012 - articolo 51,
potenziamento del Servizio nazionale di valutazione, ruolo
dell’Invalsi e introduzione delle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti nell’ambito dell’ordinaria attività delle istituzioni
scolastiche).
I PUNTI CARDINE DEL
SISTEMA
Ecco gli elementi di
maggiore rilevanza.
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Gli obiettivi della
valutazione sono individuati nel miglioramento della
qualità dell’offerta
formativa e degli apprendimenti (richiamando il “miglioramento
della qualità del sistema educativo” dalla legge 53/2003). Ciò
fa presumere una accezione di “qualità” più ampia, non limitata
ai soli risultati di apprendimento, a favore di una concezione
del servizio scolastico più ricca e sfaccettata, sebbene nel
testo non venga esplicitata alcuna associazione tra l’offerta
formativa/educativa e i risultati negli apprendimenti (così come
non è stato sinora definito il significato del termine “qualità”
riferito all’istruzione, salve alcune approssimazioni mutuate da
modelli adottati nel privato). |
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Le linee e le
priorità strategiche saranno stabilite dal
ministero, almeno ogni tre anni e senza vincoli di
consultazione (a parte la Conferenza unificata solo per l’ambito
dell’istruzione e formazione professionale oggetto di
legislazione concorrente); esse – oggi non note - costituiscono
ovviamente il principale elemento per la lettura del
provvedimento e per individuare le forme di controllo sullo
stesso Sistema nazionale di valutazione;
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Il Snv è basato
sull’interagire di tre soggetti
(articoli 3, 4 e 5): Invalsi, Indire e ispettori ministeriali. I
ruoli sono chiaramente distinti; per l’Invalsi si rafforza e si
precisa il ruolo di coordinamento funzionale (attraverso la
conferenza di coordinamento) e di coordinamento scientifico
(definizione di protocolli e indicatori, elaborazione dei
risultati, programmazione degli interventi, rappresentanza
dell’Italia nel contesto internazionale). All’Indire (organismo
recentemente ripristinato) è assegnato il compito di offrire un
supporto generale nella definizione e nell’attuazione dei piani
di miglioramento (attraverso ricerca, consulenza e formazione
con particolare enfasi alle nuove tecnologie) e supporto
specifico su richiesta del singolo istituto, nel rispetto delle
prerogative dell’autonomia scolastica. Il contingente ispettivo
(attualmente molto ridotto) partecipa ai nuclei di valutazione,
al pari di una verifica interna. |
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· Il sistema di
valutazione è inteso a presidiare non solo l’istruzione (statale
e, sottointeso, paritaria), bensì anche le
istituzioni
formative (inserite nell’obbligo di istruzione fino a
16 anni), seppure con modalità differenziate e in attesa della
definizione dei Lep, oggetto di verifiche. Si precisa infatti
(art. 2) che le istituzioni scolastiche sono le sole
assoggettate alle periodiche rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti su base censuaria e che solo esse sono tenute al
procedimento di valutazione; mentre emerge per l’Indire un
compito di supporto allargato, genericamente rivolto anche alle
istituzioni formative. |
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Dopo le diverse
sperimentazioni e i recenti dibattiti, il processo di
valutazione ha la sua focalizzazione
sull’istituto, sui risultati finali misurabili, sul
Pof e sulla sua organizzazione, facendo leva sui principi di
responsabilità dell’autonomia (seppur incompiuta) ed evitando
relazioni con il profilo professionale dei docenti o con la loro
produttività. Emerge in parallelo (articolo 6, comma 3) la
modalità di valutazione dei risultati del dirigente scolastico,
assumendo implicitamente l’incidenza delle sue capacità
dirigenziali e di leadership e delle sue competenze sulla
qualità dei risultati dell’istituto.
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Il ciclo di
valutazione si sviluppa in quattro fasi
(articolo 6) e inizia necessariamente - su impulso dei dati e
delle elaborazioni dell’Invalsi - con il “rapporto di
autovalutazione” redatto secondo un quadro di riferimento, con
eventuali ulteriori apporti spontanei della scuola. L’Invalsi
stabilisce successivamente quali situazioni sottoporre alle
proprie verifiche (il dubbio è che non siano comprese tutte le
istituzioni scolastiche, anche con periodicità pluriennale) e
programma la visita dei nuclei di valutazione. Ciò comporta
l’adozione di un piano di miglioramento, attuabile in autonomia
o con l’assistenza di altre istituzioni, tra le quali l’Indire.
La rendicontazione sociale – senza vincoli di forme e modelli,
ma con ovvio obbligo di diffusione – dà compiutezza al processo.
Nell’insieme, si tratta di azioni che si collocano su un punto
di equilibrio tra il rispetto dell’autonomia scolastica e
l’azione regolatrice e di controllo dello Stato.
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Le
verifiche ispettive potranno
essere definite “esterne” (cioè con esperti di cui si dovrà
chiarire il profilo) solo in subordine alla disponibilità di
risorse specificamente assegnate. Allo stato attuale, si
presumono nuclei di valutazione composti da dirigenti già in
servizio (senza oneri ulteriori sul bilancio statale) che
opererebbero da esterni rispetto all’istituto trattato, ma da
interni rispetto al datore di lavoro comune (peer review).
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Non sono
contemplate forme premiali o di penalizzazione (del personale o
dell’istituto) in esito al ciclo di valutazione.
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Una lettura complessiva
del decreto dovrebbe considerare quanto potrebbe accadere –
contestualmente all’iter di approvazione – nel contesto legislativo.
Sono in fase di discussione (senza segnali di
coordinamento con lo schema di Dpr): la bozza di
accordo per la definizione dell’attuazione del titolo V della
Costituzione (e il processo di decentramento amministrativo porta
con sé una nuova architettura di compiti e responsabilità che, in
coerenza con il decreto sul Sistema nazionale di valutazione,
prevede in capo allo Stato le funzioni ispettive e di monitoraggio)
e la proposta di legge n. 953 sull’auto-governo delle istituzioni
scolastiche. L’ipotesi di un qualche ruolo delle reti tra Isa (legge
35/2012) non è contemplato.
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