Tfa, su cosa verterà la prova scritta?
Scuola Informazione,
5.9.2012
PROVA SCRITTA
La prova scritta è valutata in trentesimi ed è predisposta da
ciascuna Università secondo i seguenti criteri:
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l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella
classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo
si riferisce; |
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la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di
analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della
lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta
chiusa; |
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nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera,
la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede
l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo; |
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nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento
della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del
testo; |
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nel caso di classi di concorso che contemplano !’insegnamento
delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione; |
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nel caso di classi di concorso relative a discipline
scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata
da una prova pratica in laboratorio. |
2. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova
orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non
inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono
anche la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1,
comma 12, lettera f) del decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca dell’ll novembre 2011, il voto è
unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella
prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve
essere comunque non inferiore a 21/30.
3. L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato, almeno
20 giorni prima della
prova stessa, sul sito (https://tfa.cineca.itlrisultatil)
sul quale saranno riportati per ogni Università e classe di
abilitazione, cognome e nome di ogni candidato ammesso.
In generale le prove di accesso vertono sui programmi di cui al
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.
357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento
delle relative classi di concorso, previsti:
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dalle “Indicazioni Nazionali”, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 31 luglio 2007,“Indicazioni per il
curricolo”; |
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dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di
regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i
percorsi liceali di cui all’articolo lO, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in
relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento”; |
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dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, “Linee Guida per il
passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma
dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88″; |
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dalla direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 “Linee Guida per il
passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a
norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87″. |
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dalla direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 16 gennaio 2012, n. 4 “Linee Guida per il secondo
biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici,
a norma dell’ articolo 8. comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88″, dalla direttiva del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16
gennaio 2012, n. 5 “Linee Guida per il secondo biennio e il
quinto anno per i percorsi degli istituti professionali, a norma
dell’ articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87″. |
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