Licei musicali:
tra pasticci e improvvisazione
La
Tecnica della Scuola, 13.9.2012
Le indicazioni sulle modalità di conferimento delle supplenze nei
licei musicali appaiono semplicistiche e contraddittorie. E,
soprattutto, arrivano ad anno scolastico avviato quando molte scuole
hanno già provveduto a stipulare i contratti.
Continuano i pasticci e le improvvisazioni nella gestione – da parte
del Miur – Direzione Generale del Personale – dei licei musicali.
Dopo l’astrusa, contestatissima e contraddittoria norma per gli
utilizzi (dove si sosteneva che potevano partecipare ai movimenti
anche coloro che non in possesso dei titoli necessari per insegnare
ai licei musicali indicati dallo stesso ministero pochi mesi prima)
arriva adesso la nota sulle supplenze negli stessi licei.
Il 12 settembre (attenzione alle date!!!) il Miur detta poi le
regole sul conferimento delle supplenze nei licei musicali e
coreutici. E sostiene che ogni liceo entro il 17 settembre deve
pubblicare un bando che si chiude il 25 settembre e che il 29 deve
prevedere la pubblicazione delle graduatorie. Cose che nemmeno il
grande Hulk nei suoi giorni migliori riuscirebbe a fare.
Ma vediamo con ordine gli ingredienti del pasticcio.
1. La scuola è già iniziata.
Forse occorrerebbe avvertire il Miur ma la scuola è già iniziata
praticamente in tutta Italia. E di solito i dirigenti sia degli
uffici regionali che provinciali oltre che i dirigenti scolastici
fanno i salti mortali per avere in cattedra sin dal primo giorno
dell’anno scolastico (1 settembre) tutti i docenti. E’ una loro
specifica responsabilità dirigenziale oltre che un diritto dei
docenti con incarico annuale. E per i musicali non si tratta solo di
supplenze ma – in particolare per la disciplina esecuzione ed
interpretazione (strumento) – di incarichi al 30 giugno . Così molti
licei musicali hanno già provveduto (acuni sin dall’anno scorso) a
pubblicare il bando, definire le graduatorie, nominare al 1
settembre i docenti incaricati. Altri hanno atteso sino a metà
agosto – nella speranza di ricevere dal Miur una qualche indicazione
– e poi si sono regolati utilizzando la normativa dell’anno
precedente e quanto contenuto in convenzione con i Conservatori.
Fatto questo non di poco conto, visto che la convenzione è prevista
dalla legge istitutiva e permette di intervenire anche in sede di
reclutamento del personale.
2. Il principio di non contraddizione.
La nota sulle supplenze (ed incarichi, come abbiamo visto) continua
poi a non tener conto del principio di non contraddizione. Da un
lato, infatti, continua a citare la propria nota prot. n. 3714/bis
del 5 giugno 2012 allegato E, tabella Licei (dove si dice
chiaramente ed in modo incontrovertibile che per insegnare
esecuzione e interpretazione e musica di insieme nei licei musicali
occorre avere insegnato strumento nella scuola superiore; e questo
requisito è prevalente sul possesso o meno delle abilitazioni 31, 32
o 77) e dall’altro dice che possono essere inseriti nelle
graduatorie anche coloro che hanno solo l’abilitazione 77.
Il testo infatti così recita: “ il …..personale deve, altresì,
dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla predetta nota prot.
n. 3714/bis del 5 giugno 2012 allegato E, tabella Licei - tenendo
conto, ai fini dell’inserimento nelle specifiche graduatorie di
“esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di musica di
insieme”, delle precisazioni sul servizio valutabile contenute
nell’art. 6/bis comma 7 del 24 agosto 2012 del CCNI sulle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed
educativo. Per “Esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di
Musica d’insieme” possono presentare domanda nella provincia di
inclusione anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
della A077 in possesso di diploma di conservatorio nello specifico
strumento”.
A scanso di equivoci si riporta il comma 7 dell’art. 6bis della
norma sulle utilizzazioni qui citato e che rafforza ancora di più la
tesi della necessità prioritaria del requisito del servizio:
“Per quanto riguarda gli insegnamenti di "Esecuzione e
interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme" si fa
riferimento alla nota ministeriale prot. A00DPER n. 2320 del 29
marzo 2012 - allegato E - tabella licei. Il servizio prestato per
tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate
ipotesi:
a) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato
negli ex istituti magistrali;
b) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato nei
corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II
grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97,
questi ultimi effettuati sino all'a.s. 2011/12.”
Adesso? Due possibilità:
1) i licei che hanno già nominato in base a propri bandi fanno finta
di nulla e vanno avanti garantendo la regolarità delle lezioni alle
loro classi
2) i licei che hanno appena pubblicato i bandi bloccano tutto (anche
le lezioni!) e riaprono i termini secondo la nota ministeriale del
12 settembre e si predispongono, come è accaduto per gli utilizzi,
ad una marea di ricorsi basati sul principio aristotelico di non
contraddizione.
Non sappiamo come andrà a finire: staremo a vedere. Nel frattempo
possiamo solo suggerire al ministro Profumo un intervento a costo
zero: regali almeno un calendario (anche cartaceo) ai propri uffici
così da aiutarli ad intervenire in tempo utile. Soprattutto su
questioni che sono tre anni che aspettano una qualche soluzione non
pasticciata.
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