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Licei musicali:
tra pasticci e improvvisazione

 La Tecnica della Scuola, 13.9.2012

Le indicazioni sulle modalità di conferimento delle supplenze nei licei musicali appaiono semplicistiche e contraddittorie. E, soprattutto, arrivano ad anno scolastico avviato quando molte scuole hanno già provveduto a stipulare i contratti.

Continuano i pasticci e le improvvisazioni nella gestione – da parte del Miur – Direzione Generale del Personale – dei licei musicali.

Dopo l’astrusa, contestatissima e contraddittoria norma per gli utilizzi (dove si sosteneva che potevano partecipare ai movimenti anche coloro che non in possesso dei titoli necessari per insegnare ai licei musicali indicati dallo stesso ministero pochi mesi prima) arriva adesso la nota sulle supplenze negli stessi licei.

Il 12 settembre (attenzione alle date!!!) il Miur detta poi le regole sul conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici. E sostiene che ogni liceo entro il 17 settembre deve pubblicare un bando che si chiude il 25 settembre e che il 29 deve prevedere la pubblicazione delle graduatorie. Cose che nemmeno il grande Hulk nei suoi giorni migliori riuscirebbe a fare.

Ma vediamo con ordine gli ingredienti del pasticcio.

1. La scuola è già iniziata.
Forse occorrerebbe avvertire il Miur ma la scuola è già iniziata praticamente in tutta Italia. E di solito i dirigenti sia degli uffici regionali che provinciali oltre che i dirigenti scolastici fanno i salti mortali per avere in cattedra sin dal primo giorno dell’anno scolastico (1 settembre) tutti i docenti. E’ una loro specifica responsabilità dirigenziale oltre che un diritto dei docenti con incarico annuale. E per i musicali non si tratta solo di supplenze ma – in particolare per la disciplina esecuzione ed interpretazione (strumento) – di incarichi al 30 giugno . Così molti licei musicali hanno già provveduto (acuni sin dall’anno scorso) a pubblicare il bando, definire le graduatorie, nominare al 1 settembre i docenti incaricati. Altri hanno atteso sino a metà agosto – nella speranza di ricevere dal Miur una qualche indicazione – e poi si sono regolati utilizzando la normativa dell’anno precedente e quanto contenuto in convenzione con i Conservatori. Fatto questo non di poco conto, visto che la convenzione è prevista dalla legge istitutiva e permette di intervenire anche in sede di reclutamento del personale.

2. Il principio di non contraddizione.

La nota sulle supplenze (ed incarichi, come abbiamo visto) continua poi a non tener conto del principio di non contraddizione. Da un lato, infatti, continua a citare la propria nota prot. n. 3714/bis del 5 giugno 2012 allegato E, tabella Licei (dove si dice chiaramente ed in modo incontrovertibile che per insegnare esecuzione e interpretazione e musica di insieme nei licei musicali occorre avere insegnato strumento nella scuola superiore; e questo requisito è prevalente sul possesso o meno delle abilitazioni 31, 32 o 77) e dall’altro dice che possono essere inseriti nelle graduatorie anche coloro che hanno solo l’abilitazione 77.
Il testo infatti così recita: “ il …..personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla predetta nota prot. n. 3714/bis del 5 giugno 2012 allegato E, tabella Licei - tenendo conto, ai fini dell’inserimento nelle specifiche graduatorie di “esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di musica di insieme”, delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell’art. 6/bis comma 7 del 24 agosto 2012 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo. Per “Esecuzione ed interpretazione” e “laboratorio di Musica d’insieme” possono presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della A077 in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento”.
A scanso di equivoci si riporta il comma 7 dell’art. 6bis della norma sulle utilizzazioni qui citato e che rafforza ancora di più la tesi della necessità prioritaria del requisito del servizio:
“Per quanto riguarda gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme" si fa riferimento alla nota ministeriale prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 - allegato E - tabella licei. Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate ipotesi:
a) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;
b) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97, questi ultimi effettuati sino all'a.s. 2011/12.”


Adesso? Due possibilità:

1) i licei che hanno già nominato in base a propri bandi fanno finta di nulla e vanno avanti garantendo la regolarità delle lezioni alle loro classi
2) i licei che hanno appena pubblicato i bandi bloccano tutto (anche le lezioni!) e riaprono i termini secondo la nota ministeriale del 12 settembre e si predispongono, come è accaduto per gli utilizzi, ad una marea di ricorsi basati sul principio aristotelico di non contraddizione.

Non sappiamo come andrà a finire: staremo a vedere. Nel frattempo possiamo solo suggerire al ministro Profumo un intervento a costo zero: regali almeno un calendario (anche cartaceo) ai propri uffici così da aiutarli ad intervenire in tempo utile. Soprattutto su questioni che sono tre anni che aspettano una qualche soluzione non pasticciata.
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