Guida al concorso docenti: i posti a disposizione. da Orizzonte scuola, settembre 2012 Lalla - Il numero totale dei posti messi a concorso con il dm n. 82 del 25 settembre 2012 è 11.542. Questi posti costituiranno il 50% dei posti a disposizione per le immissioni in ruolo negli anni 2013/14 e 2014/15. Le FAQ sulle immissioni in ruolo, in continuo aggiornamento. Nel comunicato del 24 agosto il Ministero aveva annunciato un numero totale di 11.892 posti. I 349 posti mancanti sono stati accantonati per la riconversione dei docenti in esubero sul sostegno. 349 i posti accantonati per la riconversione dei docenti in esubero sul sostegno I posti e le classi di concorso messe a concorso sono state individuate "sulla base di alcuni parametri di consistenza minima. Si faranno i concorsi, infatti, solo per quegli insegnamenti per cui esistono almeno 6 disponibilità in regione, purché su scala nazionale risulti un congruo numero di posti liberi. Per gli ambiti disciplinari, viene preso in considerazione il totale delle disponibilità riscontrabili per ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell'ambito"[fonte Cisl]
FAQ 1) Nella mia regione il concorso non è stato attivato. Vuol dire che non potrò partecipare?
Potrai partecipare in
un'altra regione in cui il concorso è stato attivato per la tua
classe di concorso o posto di insegnamento
Sì, sarà possibile
partecipare anche per più classi di concorso (anche in riferimento a
ordini diversi di scuola), purchè appartenenti alla stessa regione.
In questa domanda va presentata una sola domanda
Puoi sostenere il
concorso per tutte le classi di concorso o posti di insegnamento per
le quali possiedi i requisiti, l'unica limitazione è che per tutti
puoi scegliere solo un'unica regione.
Sì, i posti messi a
concorso sono indicati nell'Allegato 1.
No, non c'è alcun
obbligo in merito, tanto più che non tutte le classi di concorso
sono attivate in tutte le regioni, per cui è possibile scegliere una
regione diversa dalla propria.
Nessuno è obbligato a
partecipare al concorso, ma il docente che si trova in questa
situazione deve sapere che la graduatoria del nuovo concorso, che
sarà utilizzata per le assunzioni in ruolo dell'a.s. 2013/14 e
2014/15 sostituirà la precedente graduatoria che pertanto decadrà.
No, non è prevista
alcuna cancellazione delle graduatorie ad esaurimento, in nessun
caso. La graduatoria ad esaurimento continuerà ad essere utilizzata
per l'assegnazione del 50% delle assunzioni a tempo indeterminato.
Sì, non ci sono
ostacoli al mantenimento delle graduatorie di merito dell'ultimo
concorso, non essendo sostituito da altro concorso.
No, tale suddivisione
potrà essere stabilita solo ad agosto 2013, alla fine dei movimenti
dei docenti a tempo indeterminato.
I posti banditi per la
regione verranno suddivisi nelle singole province a ridosso delle
procedure di immissioni in ruolo. I docenti sceglieranno tra le
province disponibili in base all'ordine di graduatoria. L''USR
convoca i docenti vincitori di concorso e in base alla posizione in
graduatoria in relazione ai posti disponibili permette di scegliere
la provincia di gradimento. Successivamente, ogni singolo Ufficio
Scolastico regionale convoca i docenti che hanno scelto quella
provincia per l'assegnazione della sede. Quest'ultima operazione
avviene in contemporanea alle proposte di assunzione a tempo
indeterminato dalle Graduatorie ad esaurimento.
No, non vi alcun
obbligo normativo in merito
La cancellazione del
nominativo in questo caso riguarderebbe solo la graduatoria del
concorso, che continuerebbe a scorrere fino all'individuazione di un
candidato disponibile all'assunzione, mentre non intaccherebbe la
permanenza nelle Graduatorie ad esaurimento e il diritto alla
proposta di assunzione in ruolo in base allo scorrimento delle
graduatorie. Molti docenti, appreso dalla tabella ministeriale che nella regione di interesse non è stato indetto il concorso, si apprestano a presentare la domanda in altra regione. Analizziamo quali sono i tempi e le modalità per richiedere trasferimento e assegnazione provvisoria interprovinciale dopo la nomina giuridica in ruolo. L'attuale normativa, Legge 12 luglio 2011 , n. 106 ex Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 9) dispone: "21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità" Il CCNI sulla mobilità e quello estivo sulle assegnazioni provvisorie hanno poi normato questa disposizione, garantendo ad alcune categorie di personale sia il trasferimento sia l'assegnazione provvisoria interprovinciale IL CCNI sulla mobilità ha infatti escluso dall'applicazione della Legge 106/2001 il personale docente ed educativo di cui all'art.7 comma 1, punti I), III), e V) del Contratto sulla mobilità
Il CCNI sulle utilizzazioni provvisorie ha invece derogato per le seguenti categorie, che possono beneficiare della precedenza Art. 8 del Contratto
punto I. PERSONALE CON
GRAVI MOTIVI DI SALUTE
punto III. PERSONALE
CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
CONTINUATIVE
punto IV. ASSISTENZA
- la suddetta
autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il
richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero
l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con
disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la
certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il
soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata
l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3,
comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la
durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione
provvisoria.
punto VI. PERSONALE
CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla
fase delle assegnazioni provvisorie) punto VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria
Naturalmente, nel
momento in cui compiliamo questa scheda, non possiamo che porre
all'attenzione dei lettori l'attuale normativa, con l'avvertenza che
essa potrebbe subire dei cambiamenti.
La normativa sul
reclutamento non subirà variazioni, per cui le immissioni in ruolo
continueranno ad essere disposte per il 50% da GaE e il 50% da
concorso. Laddove le graduatorie del concorso sono esaurite e lo
stesso non è stato rinnovato, le immissioni in ruolo non potranno
che essere destinate tutte alle Graduatorie ad esaurimento, se ci
sono posti vacanti (ad oggi in questo caso non è dato sapere).
Non ci potranno essere
posti in ruolo dal concorso (a meno che non siano ancora in vigore
le graduatorie del precedente concorso, 1990 o 1999), ma potranno
esserci assunzioni a tempo indeterminato dalla graduatoria ad
esaurimento.
Sì, nel decreto non c'è
alcun limite. In questo caso il docente negli anni scolastici
2013/14 e 2014/15 ha una tripla possibilità di ricevere una proposta
di assunzione a tempo indeterminato: dalla graduatoria di merito del
concorso del 1999, dalla graduatoria del nuovo concorso, e dalla
graduatoria ad esaurimento.
No, quello di sostegno
è un elenco correlato alla graduatoria di riferimento, non una vera
e propria graduatoria. In questo caso si potrà far valere il titolo
di sostegno solo nella graduatoria ad esaurimento, se si è utilmente
inseriti.
No, si può partecipare
solo per gli 11.542 posti banditi. Si ritiene che in questo caso le disponibilità dovranno essere concordate con le singole Sovrintendenze regionali Leggi anche le risposte ai quesiti nella rubrica Chiedilo a Lalla |