Concorso DS in Lombardia, di Aldo Domenico Ficara da Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 6.9.2012
Il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione
denominata "governo",
è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal
potere legislativo, che è il potere di fare le leggi, mentre il
potere giudiziario è il potere di giudicare, ed eventualmente
punire, chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato
da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in
concreto le pubbliche finalità. La separazione tra i tre poteri è
volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro
applicazione. Il potere giudiziario è quel potere che in quanto
organo costituzionale permette in via definitiva e autonoma di
risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa
(secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel rispetto
del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e
motivazione della decisione, da parte di un
giudice terzo. Questo procedimento si svolge in diversi uffici a
seconda il grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai
relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali
sentenze. Il concorso DS in Lombardia che sta passando al vaglio del
potere giudiziario, vuole prendere una scorciatoia, alleandosi con
il potere esecutivo, tramite la seguente interrogazione
parlamentare:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
IN COMMISSIONE ISTRUZIONE
Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca
Premesso che:
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con D.D.G. del 13 luglio 2011, ha indetto il concorso per esami
e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici. I posti
messi a concorso nella regione Lombardia sono 355;
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la
sentenza n. 2035 del 18 luglio 2012, in seguito al ricorso
giurisdizionale promosso da alcuni candidati respinti alle prove
scritte, ha ritenuto non valida la procedura delle prove scritte
del concorso a dirigente scolastico relativa alla regione
Lombardia, per presunta irregolarità delle buste, la cui non
perfetta opacità non avrebbe garantito l'anonimato dei
candidati, sottolineando nel contempo che nel caso di specie non
è emerso in concreto alcun elemento in grado di ipotizzare
violazioni da parte della Commissione giudicatrice a garanzia
dell’anonimato; il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 3295 del 28 agosto 2012, ha rigettato l’istanza di sospensione della citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, fissando la trattazione nel merito, in udienza pubblica, alla data del 20 novembre 2012, sottolineando il venir meno del principio dell’anonimato nelle prove concorsuali, in quanto “le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi”
Considerato che:
il Parlamento, con legge n° 202 del 03/12/2010 (“Norme per la
salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la
rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con
decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”),
consentì un provvedimento di sanatoria per il concorso per
dirigenti scolastici per la Regione Sicilia;
per far fronte all’ emergenza connessa all’imminente inizio
dell’anno scolastico, gran parte delle istituzioni scolastiche,
prive del dirigente, sono state affidate in reggenza agli
attuali dirigenti in servizio, con relative ripercussioni
sull’efficienza dell’intero servizio scolastico;
le buste, usate per il concorso per dirigenti scolastici in
Lombardia, sono state utilizzate anche da altri Uffici
Scolastici Regionali.
Tutto ciò premesso e considerato
si chiede di sapere:
quali interventi urgenti intenda adottare il Governo sia a
tutela dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici in
Lombardia e, visto l’imminente inizio dell’anno scolastico, sia
a tutela dell’interesse generale al regolare funzionamento del
servizio scolastico. RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA
Si lascia al lettore ogni commento e considerazione del caso. |