SCUOLA
Tablet, pagelle, scrutini e dati personali
Il decalogo del garante della privacy
A pochi giorni dall'inizio delle lezioni,
l'Autorità ha stilato dieci regole da rispettare affinché non sia
violata la sfera privata degli alunni, degli insegnanti e dei
genitori. Toccando vari aspetti: dai temi in classe ai registri on
line, dalle gite scolastiche ai questionari di ricerca
la Repubblica,
6.9.2012
OBBLIGO del consenso per la pubblicazione di video e foto sui social
network. E ancora sì a scrutini e voti pubblici, ma nel rispetto
della privacy nel caso di ragazzi portatori di handicap. Sì alle
foto di recite e gite scolastiche, ma divieto alla pubblicazione
online dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti
della retta. E poi, su cellulari e tablet in classe, l'ultima parola
spetta alle scuole, ma è necessaria la trasparenza nel modo di
utilizzo dei dati personali degli studenti.
Il Garante per la privacy e protezione dei dati personali, a pochi
giorni dall'inizio della scuola, ha ritenuto necessario intervenire
sul settore di competenza e ha voluto fornire a professori, genitori
e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi,
alcune indicazioni generali. Un decalogo da rispettare per non
ledere la privacy di tutte le parti interessate che operano nel
settore scuola e per evitare di incorrere in sanzioni.
1. Temi in classe. Non
lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo
svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale.
Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli
elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze
didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di
argomenti delicati.
2. Cellulari e tablet.
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini
strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni e
sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti
scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se
vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere
immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone
riprese.
E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la
riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo
studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e
propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se
usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o
per consultare in classe libri elettronici e testi online.
3. Recite e gite scolastiche.
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai
genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le
immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati
ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle
o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario
ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
4. Retta e servizio mensa. E'
illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli
studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o
del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono
gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie
con reddito minimo o a fasce deboli.
Gli avvisi messi online devono avere carattere generale, mentre alle
singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere
individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle
risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai
documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
5. Telecamere.
Si possono in generale installare telecamere all'interno
degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di
chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con
cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo
visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le
immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24
ore.
6. Inserimento professionale.
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono
comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche
amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
7. Questionari per attività di
ricerca. L'attività di ricerca con la raccolta di
informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli
studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima
informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e
le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono
essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
8. Iscrizione e registri online,
pagella elettronica. In attesa di poter esprimere il
previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero
dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti,
all'adozione dei registri online e alla consultazione della pagella
via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di
sicurezza a protezione dei dati.
9. Voti, scrutini, esami di Stato.
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli
esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le
informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di
trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal
Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti
degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di
fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di
salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate"
sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va
inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente
nell'attestazione da rilasciare allo studente.
10. Trattamento dei dati personali.
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi,
attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li
utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività
quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini
etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per
fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene
ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli
istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al
regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero
dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere
quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle
rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.