Concorsone della scuola: di Claudio Tucci Il Sole 24 Ore, 22.9.2012
Il
bando che segna il ritorno dei concorsi a cattedra nella scuola
- l'ultima selezione risale al 1999-2000 - sarà pubblicato martedì
25 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi. Il ministero
dell'Istruzione sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del bando,
a cui, secondo Viale Trastevere, parteciperanno circa 160 mila
aspiranti docenti che
si contenderanno 11.542 posti nelle scuole di ogni ordine e grado.
E i primi vincitori saranno immessi in ruolo per l'avvio dell'anno
scolastico 2013-2014. Il costo dell'intera operazione (tra procedure
e commissioni) è di circa un milione di euro. Ecco, in 20 domande e
risposte, tutto quello che c'è da sapere sulla selezione.
I docenti già abilitati (in base all'articolo 1 del decreto
interministeriale n. 460 del 24-11-1998). Ma è prevista qualche
eccezione. L'articolo 2 del citato decreto interministeriale
stabilisce che, in via transitoria, che possono partecipare ai
concorsi a cattedre, anche in mancanza di abilitazione, coloro che
alla data di entrata in vigore del decreto (7 giugno 1999) siano già
in possesso di un titolo di laurea, o di un diploma conseguito
presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le
industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali
pareggiati, gli Isef, che alla data stessa consentano l'ammissione
al concorso. Possono partecipare al concorso anche coloro che hanno
conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001/02, 2002/03 e
2003/04 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente
quadriennale, quinquennale ed esennale (medicina) e coloro che hanno
conseguito il titolo di studio richiesto entro l'anno in cui si
conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi, a
decorrere dall'anno accademico 1998/99.
Sì. L'art. 4 sempre del citato decreto interministeriale stabilisce
che fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una
sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento
è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati non
abilitati. Nel caso il numero delle domande presentate per una
classe di concorso risulti inferiore al triplo rispetto alle
previsioni dei posti da conferire nel periodo di vigenza delle
graduatorie, vengono riaperti i termini di presentazione delle
domande e ammesso anche il personale non abilitato. Ma il Miur, ha
sottolineato la Uil Scuola, ha verificato che per nessuna delle
classi né dei posti messi a bando si verificherà tale condizione.
Il decreto interministeriale 10 marzo 1997 ha soppresso, a partire
dall'anno scolastico 1998/99, i corsi di studio ordinari triennali e
quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e
dell'istituto magistrale. Ma i titoli di studio conseguiti entro
l'anno scolastico 2001/02 conservano valore legale in via permanente
e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna e ai concorsi ordinari per
titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella
scuola elementare.
La legge 124/1999 stabilisce che i posti del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria vengono assegnati per il 50%
mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50%
attingendo alle graduatorie permanenti ora trasformate in
graduatorie ad esaurimento (dove sono parcheggiati circa 165mila
precari).
I posti messi a bando sono 11.542, quelli autorizzati dal Tesoro.
Solo per coloro che si collocano in posizione utile alla copertura dei posti messi a bando. Non è prevista abilitazione per coloro che, pur superando le prove, non rientrano nel numero dei posti messi bando. Tale scelta, ha ricordato nei giorni scorsi alla Camera il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, è per evitare il crearsi di nuovo precariato. |