Concorso. La bozza del bando
e della valutazione dei titoli
GildaVeneziaNews, 8.9.2012
Pubblichiamo
in anteprima la bozza del bando relativo allo svolgimento delle
prove e alla
valutazione dei titoli.
Estratto della bozza di
decreto di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati
alla copertura di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia
e del primo e secondo ciclo di istruzione, risultanti vacanti e
disponibili in ciascuna regione.
Art. 5 - Prova di preselezione
1. Ai fini
dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una
prova di preselezione unica per tutte i posti le classi di concorso
e per tutto il territorio nazionale volta all’accertamento delle
capacità logiche, di comprensione verbale del testo, delle
competenze informatiche e linguistiche in una delle seguenti lingue
comunitarie: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. La prova consta di
50 quesiti a risposta multipla così ripartiti:
– capacità logiche 15
domande;
– capacità di
comprensione verbale del testo 15 domande;
– competenze
informatiche 10 domande;
– conoscenza della
lingua straniera 10 domande.
Il candidato deve
rispondere entro il tempo massimo di 50 minuti La risposta corretta
vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata
vale –0,5 punti.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un
punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova di
preselezione comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura
concorsuale. L'esito della prova di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
3. Il diario della
prova è reso noto almeno 20 giorni prima del suo svolgimento tramite
pubblicazione del relativo avviso:
– sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed
Esami;
– sulla rete intranet e sul sito
istituzionale del Ministero;
– sui siti internet degli Uffici
scolastici regionali competenti a gestire la procedura concorsuale.
4. Le sedi di
svolgimento della prova in ogni regione e la ripartizione dei
candidati presso ciascuna sede sono pubblicate sulla rete intranet e
sul sito internet del Ministero, nonché sui siti degli Uffici
scolastici regionali.
5. Le pubblicazioni di
cui ai commi 3 e 4 hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che non
ricevono dall’Ufficio scolastico regionale comunicazione
di-esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere
la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nei
predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
7. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a
qualsiasi
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, a giudizio
della commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento di
una o più sessioni della prova preselettiva nella giornata
programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche
in forma orale, ai candidati presenti.
8. Durante lo
svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e
strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né
possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.
Articolo 6 - Prove scritte
1. I candidati che
superano la prova di cui all’articolo 7 sono ammessi a sostenere la
prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale e relativa
alle discipline oggetto di insegnamento nelle cattedre e posti per
cui è indetta la procedura concorsuale.
2. La prova scritta
consiste in una prova semi strutturata con griglia nazionale di
valutazione composta da una serie di quesiti a risposta aperta e
finalizzata a valutare la padronanza delle discipline, anche
attraverso gli opportuni riferimenti interdisciplinari.
3. La prova scritta
dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria è
costituita anche da una prova atta ad accertare la conoscenza della
lingua inglese.
4. La commissione
assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti. La prova è
superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
28.
5. Ai candidati di
cui all’articolo 10 la commissione assegna, per la prova scritta, un
punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a 21. Al suddetto punteggio si
somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 10. Il
punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi.
5. Il punteggio
ottenuto nella prova di cui al presente comma costituisce il
punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 12.
Articolo 7 - Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che
hanno superato la prova di cui all’articolo 6.
2. La prova orale ha per oggetto le discipline
di insegnamento comprese nella classe di concorso e valuta la
padronanza delle medesime da parte del candidato, la capacità di
progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC e agli
studenti con bisogni speciali.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una
traccia estratta dal candidato 24 ore prima della calendarizzazione
della sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un
numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima
di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le
scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera
a).
4. La prova orale accerta le competenze di
trasmissione delle discipline di insegnamento comprese nella classe
di concorso per cui si concorre, nonché le competenze informatiche e
di conversazione nella lingua prescelta dal candidato.
5. La prova orale dei candidati ai posti di
insegnamento della scuola primaria comprende anche l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese.
6. La commissione assegna alla prova un
punteggio massimo di 40 punti.
7. La prova di cui al presente articolo è
superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
28.
8. Il non
superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della
procedura concorsuale.
TABELLA A
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Titolo
di abilitazione o di idoneità specifico per
l’accesso al concorso (Massimo punti 6)
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Abilitazione specifica conseguita attraverso: la
laurea in Scienze della Formazione primaria, la
Scuola di specializzazione per l’insegnamento
secondario, i corsi accademici di secondo livello
abilitanti istituiti dalle istituzioni dell’AFAM ai
sensi del decreto del
Ministro dell’università e della ricerca 28
settembre 2007, n. 137, del
decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n.
82, i corsi accademici di cui all’articolo 4,
comma 2 della legge 508/1999 e successive
modificazioni, ovvero abilitazione specifica
conseguita, ivi compresi i titoli professionali
conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
riconosciuti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie
89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51
CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. (nota 1),
Inclusione in graduatoria specifica di merito di
precedenti concorsi per titoli ed esami.
Alle
abilitazioni conseguite presso le SISS, al punteggio
spettante si aggiunge 1 punto
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Ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli
accademici o di post diploma, lauree e diplomi
accademici Afam, altri titoli professionali (Massimo
punti 6)
(nota 4)
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Abilitazione in altra classe di concorso o
laurea in Scienze della formazione primaria,
indirizzo per la scuola primaria, o abilitazione
conseguita attraverso la laurea in Scienze della
formazione primaria, indirizzo per la scuola
dell’infanzia. Inserimento nella graduatoria di
merito concorsuale di altro concorso.
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Abilitazione altrimenti conseguita in altra classe
di concorso prevista dal DM 39/1998.(nota 5) (nota
6)
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Diploma
di specializzazione universitario di durata
pluriennale.(nota 5)
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerente
con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe
di concorso. (nota 5) (nota 7)
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU con esame finale. (nota 5)
(nota 7)
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Diploma
di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o
diploma accademico di II livello, ulteriore rispetto
al titolo specifico di insegnamento. (nota 5)
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Diploma
di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale
costituente titolo di accesso alle classi di
concorso 345/ A e 346/A, per i concorsi relativi
alla scuola primaria. (nota 5)
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Laurea
triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché
il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei
settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero
L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico
disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12 per i concorsi
relativi alla scuola primaria. (nota 5)
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Laurea
triennale. (nota 5)
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU, con esame finale,
nell’ambito delle TIC.(nota 5)
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Titolo
di specializzazione sul sostegno agli alunni con
disabilità
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, sui
disturbi specifici di apprendimento
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU, con esame finale,
nell’ambito dei bisogni educativi speciali.
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Certificazione CeClil o titolo conseguito
all’estero, abilitante all’insegnamento Clil nel
paese in cui è stato conseguito.
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, negli
ambiti dell’internazionalizzazione e della
interculturalità.
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Certificazione DITALS (livello DITALS II)
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Area
delle alte professionalità
(Massimo punti 5)
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Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento
equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale
per il personale della scuola 31 marzo 2005.
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Attività
di ricerca scientifica sulla base di assegni ai
sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 ovvero attività di insegnamento, svolta per
almeno due anni accademici, anche non
consecutivi,con contratto di diritto privato in
corsi ufficiali di insegnamento, in ambito inerente
gli specifici contenuti disciplinari della relativa
classe di abilitazione, negli atenei o nelle
istituzioni Afam.
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Abilitazione all’esercizio della libera professione,
purché la medesima abbia attinenza con una o più
discipline di insegnamento ricomprese nella
specifica classe di concorso.
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Pubblicazioni (Massimo punti 3)
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Pubblicazioni di articoli e/o libri strettamente
inerenti ai contenuti disciplinari della specifica
classe di concorso.(nota 8)
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Punti
0,20
per ogni articolo.
Punti
1
per ogni pubblicazione
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Nota 1:
Le abilitazioni
diversamente classificate devono essere riportate a cento. Le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 2: I punteggi dei titoli
diversamente classificati devono essere riportati su base
centodieci. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per
eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 3: I diplomi diversamente
classificati devono essere riportati a cento. Le eventuali frazioni
di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari
o superiori a 0,50.
Nota 4: Le idoneità e le
abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e
per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie
relative alle scuole secondarie e viceversa.
Nota 5: Tutti i titoli dal punto
A. 2.2 al punto A.2.10 compresi, per essere valutati ai sensi della
presente tabella, devono essere conseguiti successivamente al titolo
di studio che costituisce requisito di ammissione alla procedura
concorsuale.
Nota 6: Il candidato, che ha
utilizzato come titolo di accesso una abilitazione riferita a più
classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, ha diritto
alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta.
Nota 7: I diplomi di
perfezionamento post diploma o post laurea, i master universitari di
I o II livello di durata annuale sono valutati una sola volta e
purché non ricompresi in altre tipologie di titoli.
Nota 8: Il punteggio di 0.20 attribuito ad ogni articolo, ed un
punto attribuito a ciascuna pubblicazione, sommati devono essere
complessivamente massimo di 3 punti.