Istituzioni scolastiche:
si passa alla tesoreria unica

di Giuseppe Cosimo Tolone  La Tecnica della Scuola, 31.10.2012

Dopo gli enti di ricerca, anche le scuole sono state assoggettate alla disciplina della Tesoreria Unica.

E’ quanto prevede l’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, c.d. spending revew. Sull’argomento è stata diramata il 31 ottobre la circolare n. 32, d’intesa tra MIUR e RGS, per chiarire la portata di queste innovazioni e per fornire le informazioni necessarie per un’applicazione uniforme sul territorio.

Con questo nuovo sistema le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Il cassiere continua, comunque, a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi.

La decorrenza è fissata al 12 novembre 2012, data alla quale i cassieri delle istituzioni scolastiche debbono effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

Sono escluse le scuole pubbliche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo scuole statali e gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (Afam).

Sono, altresì, inclusi i Convitti nazionali e agli Educandati femminili dello Stato dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. In sede di prima applicazione spetta a ogni singola istituzione scolastica comunicare all’istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d’Italia.

La circolare precisa che dovranno essere riversate presso le Tesorerie anche somme eventualmente accantonate a fronte di atti di pignoramento, fermo restando che i pignoramenti nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative statali continueranno a essere notificati presso i cassieri. Eventuali titoli detenuti dalle istituzioni scolastiche debbono essere smobilizzati, eccezion fatta per gli investimenti finanziari in titoli dello Stato italiano.

Sono inoltre esclusi dallo smobilizzo i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale, nonché eventuali valori mobiliari posseduti dalle istituzioni scolastiche e provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito. Non essendo stato previsto normativamente un termine per lo smobilizzo dei titoli, si ritiene che le istituzioni scolastiche debbano provvedervi entro il 31 dicembre 2012.

Qualora gli istituti scolastici siano titolari di conti correnti postali, destinati in genere ad accogliere versamenti a vario titolo di contributi da parte delle famiglie, possono continuare a utilizzare questo strumento, con l’obbligo di riversare le risorse presenti sui conti correnti postali presso il cassiere con cadenza almeno quindicinale.