Il lato oscuro dell’oscura
disposizione di Pasquale Almirante La Tecnica della Scuola, 13.10.2012 Non si può ragionare su dati certi, anche perché l’unica bozza possibile, relativa alla bizzosa legge di stabilità che riguarda la scuola e dove verrebbe portato l’orario di servizio da 18 a 24 ore, sarebbe solo un’ipotesi di lavoro, ma nei suoi ingranaggi, seppure tutti da confermare, c’è qualcosa di oscuro Partiamo da contratto di lavoro ancora vigente, dove all’articolo 26, comma 5, si dice chiaramente che l’attività di servizio del personale docente “si volge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e artistica, distribuiti in non meno di 5 giorni settimanali”. Nessun equivoco dunque sul monte ore complessivo: sono 18 ore a settimana. Se tuttavia leggiamo quanto la presunta bozza approntata dal Miur sull’aumento dell’orario di lavoro, e forse inserita nella Legge di stabilità, relativo al personale docente, si notano delle disposizioni oscure che inducono quantomeno al un insanabile equivoco. Qui infatti si dice: “l'orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità e per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo.” Sul primo periodo siamo d’accordo nella chiarezza dell’enunciato: l’orario di servizio è di 24 ore a settima, e non più quindi di 18. Ciò che crea perplessità è il successivo periodo: "Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra." Che significa? Significa forse che queste sei ore eccedenti l’orario di cattedra fanno riferimento, e quindi vanno aggiunte al vigente contratto di lavoro, cioè alle 18 ore? O fanno invece riferimento alle riscoperte 24 ore, così come sono state modificate dal nuovo, seppure ufficioso, dispositivo di legge? Perché se così fosse si andrebbe, qualora si materializzassero nella scuola “ore eccedenti” o “spezzoni orari disponibili”, anche a 30 ore settimanali, almeno nella scuola secondaria di secondo grado.
Ribadiamo ancora una volta che scriviamo sulla base di solo ipotesi
e di un fumoso dispositivo di una Legge discusso dal Consiglio dei
ministri e quindi ancora tutta da valutare dal Parlamento, ma a
occhio e croce non ci pare di distaccarci molto da una concreta
interpretazione. |