Aumento a 24 delle ore di insegnamento
per i docenti della secondaria:
ecco le motivazioni del Governo

 da Orizzonte scuola, 16.10.2012

red - Vi presentiamo una sintesi della Relazione tecnica che accompagna il DDL Stabilità, in cui è contenuta la norma che innalza l'orario dei docenti della scuola secondaria da 18 a 24 ore, utilizzando gli spezzoni in organico di diritto, gli spezzoni orario coperti con supplenze fino al termine delle attività didattiche, le supplenze brevi e temporanee

La norma in questione non comporta riduzioni nell'organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell'art. 50 del DL 5/2012 e quindi in misura complessivamente pari a quello dell'a.s. 2011/12, sia per i docenti su posto normale che quelli di sostegno. Infatti il comma mantiene immutato l'orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di 6 ore alla scuola secondaria, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all'insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno, ecc.

Alla norma consegue comunque una riduzione della spesa di personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano usate per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie.

Al riguardo

  • l'organico di diritto non copre l'intero fabbisogno di docenza. Infatti l'organico in questione comprende solo le cattedre intere, mentre gli spezzoni orario, pur costituendo posto di diritto, non sono conteggiati tra i posti inseriti nel D.I. che fissa l'organico

  • l'organico di diritto del sostegno copre il 70% del fabbisogno. Il rimanente 30% è costituito da posti interi assegnati in organico di fatto e spezzoni orario

  • le supplenze brevi e saltuarie sono determinate dalla necessità di sostituire docenti assenti e quindi tipicamente per 18 ore la settimana nella scuola secondaria di I e II grado.

Gli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto e precisamente quando vi siano docenti disponibili a svolgere queste cosiddette "ore eccedenti strutturali" nella specifica scuola e le ore da assegnare siano pari o inferiori a 6. Tali ore hanno natura di "trattamento economico fisso" , da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l'indennità integrativa speciale conglobata ed esclusa la retribuzione professionale docenti.

Gli altri spezzoni orario sono affidati invece ai supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratto di durata pari allo spezzone o all'insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidate allo stesso docente.

All'incremento di sei ore settimanali nell'orario di servizio corrisponde l'azzeramento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo affidato al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto.

Infatti le ore eccedenti sono assegnate dal Dirigente Scolastico a personale che si rende disponibile ed è già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Il personale in questione sarà d'ora in poi obbligato alla copertura di spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva per questo

Nel corso del 2011/12 la somma erogata per la retribuzione di tali ore è stata di 129.211. 544

La norma proposta fa venir meno tale spesa.

Gli spezzoni orario coperti con supplenze fino al termine delle attività didattiche

7.365 posti nella scuola secondaria di I grado
13.397 nella scuola secondaria di II grado

La norma comporterà naturalmente la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all'orario di insegnamento con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche

pertanto non vi è più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche, solo entro il limite di 6 ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso.

Conseguenza

Riduzione spezzoni escluso sostegno e religione secondaria di I grado 3.404
Riduzione spezzoni escluso sostegno e religione secondaria di I grado 5865

 

Docenti di sostegno

In tutte le province vi è un ampio numero di supplenti di sostegno, tanto che la riduzione del fabbisogno indotta dalla norma in esame non può determinare esuberi

La riduzione del fabbisogno sarà pari a 6/24mi dell'organico di fatto attuale nella scuola secondaria

Il fabbisogno si ridurrà complessivamente di 11.462 unità
 

Incremento ferie

La norma comporta un incremento delle ferie per i docenti dei gradi della scuola secondaria. La nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nei giorni di sospensione delle lezioni e rimangono sufficienti giorni per scrutini ed esami.

In base agli orari dei calendari scolastici per l'a.s. 2012/13 supponendo che le Regioni deliberino calendari identici per l'a.s. 2013/14, si trova che i giorni di sospensione delle lezioni, cioè i giorni in cui è consentito al personale scolastico fruire delle ferie, sono tali, durante le festività di Natale, Pasqua ed estate ad assicurare scrutini ed esami.