Aumento a 24 delle ore di insegnamento da Orizzonte scuola, 16.10.2012 red - Vi presentiamo una sintesi della Relazione tecnica che accompagna il DDL Stabilità, in cui è contenuta la norma che innalza l'orario dei docenti della scuola secondaria da 18 a 24 ore, utilizzando gli spezzoni in organico di diritto, gli spezzoni orario coperti con supplenze fino al termine delle attività didattiche, le supplenze brevi e temporanee La norma in questione non comporta riduzioni nell'organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell'art. 50 del DL 5/2012 e quindi in misura complessivamente pari a quello dell'a.s. 2011/12, sia per i docenti su posto normale che quelli di sostegno. Infatti il comma mantiene immutato l'orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di 6 ore alla scuola secondaria, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all'insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno, ecc. Alla norma consegue comunque una riduzione della spesa di personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano usate per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie. Al riguardo
Gli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto e precisamente quando vi siano docenti disponibili a svolgere queste cosiddette "ore eccedenti strutturali" nella specifica scuola e le ore da assegnare siano pari o inferiori a 6. Tali ore hanno natura di "trattamento economico fisso" , da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l'indennità integrativa speciale conglobata ed esclusa la retribuzione professionale docenti. Gli altri spezzoni orario sono affidati invece ai supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratto di durata pari allo spezzone o all'insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidate allo stesso docente. All'incremento di sei ore settimanali nell'orario di servizio corrisponde l'azzeramento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo affidato al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto. Infatti le ore eccedenti sono assegnate dal Dirigente Scolastico a personale che si rende disponibile ed è già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Il personale in questione sarà d'ora in poi obbligato alla copertura di spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva per questo Nel corso del 2011/12 la somma erogata per la retribuzione di tali ore è stata di 129.211. 544 La norma proposta fa venir meno tale spesa. Gli spezzoni orario coperti con supplenze fino al termine delle attività didattiche
7.365 posti nella
scuola secondaria di I grado La norma comporterà naturalmente la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all'orario di insegnamento con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche pertanto non vi è più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche, solo entro il limite di 6 ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso. Conseguenza
Riduzione spezzoni escluso sostegno e
religione secondaria di I grado 3.404 Docenti di sostegno In tutte le province vi è un ampio numero di supplenti di sostegno, tanto che la riduzione del fabbisogno indotta dalla norma in esame non può determinare esuberi La riduzione del fabbisogno sarà pari a 6/24mi dell'organico di fatto attuale nella scuola secondaria
Il fabbisogno si
ridurrà complessivamente di 11.462 unità Incremento ferie La norma comporta un incremento delle ferie per i docenti dei gradi della scuola secondaria. La nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nei giorni di sospensione delle lezioni e rimangono sufficienti giorni per scrutini ed esami. In base agli orari dei calendari scolastici per l'a.s. 2012/13 supponendo che le Regioni deliberino calendari identici per l'a.s. 2013/14, si trova che i giorni di sospensione delle lezioni, cioè i giorni in cui è consentito al personale scolastico fruire delle ferie, sono tali, durante le festività di Natale, Pasqua ed estate ad assicurare scrutini ed esami. |