Sulle prove Invalsi il collegio
dei docenti è incompetente

di Anna Maria Bellesia La Tecnica della Scuola, 6.10.2012

Sull’obbligatorietà delle prove Invalsi ormai non resta alcun margine di dubbio, con buona pace degli irriducibili contrari. Non solo l’articolo 51 della recente legge sulle semplificazioni n. 35/2012, ma anche una sentenza del giudice di lavoro non lasciano spazio ad argomentazioni contro.

È stata recentemente pubblicata la sentenza n. 212/2012 del giudice del lavoro di Trieste, emessa sulla base del ricorso promosso da una docente di lingua e letteratura tedesca presso un Istituto di II grado. Forte della delibera del collegio docenti di “non adesione” alla rilevazione nazionale per dissenso “in ordine alla metodologia didattica” sottesa alle prove Invalsi, la docente aveva ritenuto illegittimo l’ordine di servizio del dirigente scolastico, con il quale le era stato impedito di prestare la normale attività didattica, in quanto la sua classe era impegnata nello svolgimento delle prove.

Il ricorso è stato depositato in data 29 luglio 2011, quindi antecedente all’entrata in vigore del famoso articolo 51 della legge n. 35/2012, in base al quale “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti”.

Tuttavia, in base alla sentenza, il quadro normativo vigente già in quella data non lascia dubbi circa le rispettive competenze, tanto che il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

Il ragionamento del giudice si fonda su tre pilastri:

1) Le prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale. Ergo, “Si tratta di una materia sottratta all’autonomia del singolo istituto scolastico che trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell’ambito del territorio nazionale”. Lo stesso Regolamento dell’autonomia prevede che “per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche” (D.P.R. n. 275/1999, art. 10, comma 1).

2)  Alla originaria competenza ministeriale, si è affiancata nel tempo la competenza dell’ente pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, “un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l’appunto del Ministero dell’istruzione”. Il riferimento è alla legge 53/2003, articoli 1 e 3.

3)  Infine, “non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove”. Le competenze del Collegio sono infatti quelle previste dall’art. 7 del D.L.vo n. 297/1994. Tutt’al più, al collegio docenti “potrebbero riconoscersi facoltà propositive di modalità organizzative per conciliare lo svolgimento delle rilevazioni con l’ordinaria attività didattica”.

“Ad abundantiam”, il giudice osserva pure che “l’attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi ben può farsi rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all’insegnamento, ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, c. 5, CCNL”.

Su quest’ultimo punto però vale la pena di aggiungere i riferimenti alle Note Ministeriali del 20 aprile 2011 e del 18 ottobre 2011. Dopo aver sottolineato che è indispensabile il “concorso istituzionale” di tutti i soggetti e specialmente la collaborazione delle scuole, il Ministero rammenta anche che “gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell’art. 28, comma 4, del vigente CCNL. Inoltre il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt.6 e 88 del vigente CCNL”.

Questo il testo della sentenza:

Sent. n. 212/2012

R.G. 562/2011

Dep. 29/8/2012

Cron. 2021/2012

Oggetto: Nullità ordine di servizio

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE - Sezione Civile - Controversie di lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Silvia Burelli, alla pubblica udienza del 3.07.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 562/2011 RG e promossa con ricorso del 29/7/2011

DA

XXXXXX XXXXXXX, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Barone, del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, in Via de Rittmeyer n. 6, Trieste, come da procura in calce al ricorso

- ricorrente

CONTRO

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste presso i cui uffici in p.zza Dalmazia 3, è domiciliato

- resistente

Conclusioni:

Per parte ricorrente:

“1) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità dell’Ordine di servizio prot 2225-CI FP come reiterato con atto prot. 2297/CI Fp, per i motivi indicati in diritto ed accertare e dichiarare la non obbligatorietà dello svolgimento delle prove dell’Ente Invalsi nell’Istituzione scolastica, salvo diversa previsione degli Organi Collegiali della singola scuola, la non obbligatorietà della correzione, tabulazione, somministrazione delle prove dell’Ente Invalsi da parte del personale docente; 2) condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente per l’illegittimità dell’ordine dì servizio, per essere stata costretta ad interrompere l’attività didattica come programmata e prevista, per essere stata costretta ad interrompere lo svolgimento della propria attività professionale, per aver patito lesione sia della propria dignità professionale che psicofisica stante la sofferenza psicofisica patita dallo lavoratrice, e che tale danno venga riconosciuto anche in via equitativa nella somma di euro 1.000,00 o ad altro danno che il Giudice adito riterrà di giustizia. Oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei ratei al soddisfo.

 

Per parte resistente

“rigettarsi la domanda del ricorrente in ogni sua parte siccome infondata in fatto e in diritto Spese rifuse secondo il principio di soccombenza.”

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2011 la ricorrente esponeva di essere docente a tempo indeterminato nella materia lingua e letteratura tedesca presso l’Istituto magistrale Carducci di Trieste. Esponeva che, in data 27 gennaio 2011, il collegio decenti di tale istituto si era espresso negativamente in ordine alla metodologia didattica relativa alle prove previste dall’ente Invalsi e aveva prospettato, laddove fosse comprovata la non obbligatorietà delle prove stesse, la non adesione da parte del medesimo collegio docenti; che con nota del 20.4.2011 il Miur affermava che “le attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi” devono essere contemplate nel piano annuale delle attività “predisposto dal DS e deliberato dai Collegio” e che tali attività vanno considerate attività aggiuntive; che in data 22 aprile 2011 l’ufficio scolastico regionale emanava una precisazione in cui si sosteneva che le attività somministrazione delle c.d. prove Invalsi rientrano fra gli obblighi contrattuali previsti dall’articolo 29 del CCNL comparto scuola, non rivestendo, quindi, carattere di attività aggiuntiva, titolo per ulteriore retribuzione; che in data 26 aprile 2011 il dirigente scolastico dell’istituto Carducci emanava circolare n. 302 in cui si comunicava che in data 10 maggio 2011 si sarebbero svolte le c.d. prove Invalsi; che in data 29 aprile 2011, nell’ambito di una riunione del collegio docenti dell’Istituto Carducci il dirigente scolastico non ammetteva la votazione in ordine alle c.d. prove Invalsi, impedendo al collegio di esprimersi in ordine alle medesime e che in tale occasione alcuni docenti dichiaravano la propria indisponibilità ad interrompere l’attività didattica prevista e programmata e unilateralmente modificata dal dirigente scolastico attraverso la circolare che prevedeva lo svolgimento delle prove Invalsi; che in data 3 maggio 2011 il dirigente scolastico emanava l’ordine di servizio prot. 2225-C1 FP in cui egli ordinava alla ricorrente di prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle c.d. prove Invalsi, previste in quell’istituto, come in tutto il territorio nazionale, per il giorno 10 maggio 2011 e nel caso non fosse impiegata direttamente nella somministrazione o correzione delle prove medesime, di lasciare la classe, rimanendo a disposizione dell’istituto; che in data 6 maggio 2011 il dirigente scolastico reiterava il suddetto ordine di servizio con atto prot. 2297/C1 Fp; che in data 9 maggio 2011 la ricorrente esponeva per iscritto al dirigente scolastico i motivi di illegittimità dell’ordine di servizio n. 2225 - C-FP, chiedendone la revoca al fine di proseguire la propria attività didattica ordinaria; che, tuttavia, in data 10 maggio 2011 si sono svolte le c.d. prove Invalsi ed alla ricorrente è stato impedito dal dirigente scolastico di prestare normale attività didattica, essendo la sua classe impegnata nello svolgimento delle c.d. prove Invalsi; che, a seguito di tale episodio ed allo stato d’ansia derivante, essa ricorrente accusava un malore che comportava la necessità di ricorrere a cure mediche; che in data 8 giugno 2011, il collegio docenti esprimeva nuovamente parere contrario allo svolgimento delle c.d. prove Invalsi nell’Istituto scolastico Carducci.

La ricorrente sosteneva, dunque, la non obbligatorietà delle c.d. prove Invalsi, la conseguente illegittimità dell’ordine di servizio che, in spregio alle determinazioni del collegio docenti dell’Istituto Carducci, aveva disposto l’espletamento delle medesime e concludeva come in epigrafe.

Si costituiva il Ministero resistente con memoria difensiva del 24 novembre 2011 nella quale, ricostruito il quadro normativo in materia, anche nella prospettiva dell’evoluzione del sistema, sosteneva l’obbligatorietà delle c.d. prove Invalsi e l’infondatezza della domanda risarcitoria ex adverso avanzata. Concludeva come in epigrafe.

La causa, di natura documentale, viene decisa senza necessità di procedere ad istruttoria per l’assunzione di prove costituende. All’udienza del 3 luglio 2012 ha avuto luogo la discussione all’esito della quale il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo in atti.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Non risultano, invero, sussistere, in concreto, gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, con particolare riferimento alla affermata illegittimità dell’ordine di servizio del Dirigente Scolastico relativo all’effettuazione delle c.d. prove Invalsi nell’ambito dell’istituto Carducci di Trieste, nonché con riferimento all’affermato nesso di causalità tra tale ordine di servizio ed il lamentato danno alla integrità psicofisica della ricorrente.

Quanto al primo profilo, si osserva, innanzitutto, che le cd. prove Invalsi di cui si discorre attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale.

Si tratta, dunque, di una materia sottratta all’autonomia del singolo istituto scolastico che trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell’ambito del territorio nazionale.

In particolare, è proprio e significativamente il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che, all’art. 10, comma 1, DPR 275/1999 prevede che “per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche”.

Rilevazioni periodiche in ordine all’efficienza ed agli standard di qualità del sistema scolastico sono dunque da tempo previste dal nostro ordinamento e la decisione in ordine alla loro effettuazione, nonché ai metodi della loro effettuazione, è demandata alla competenza Ministeriale, non al singolo istituto scolastico.

Alla originaria competenza Ministeriale si è affiancata nel tempo la competenza dell’ente pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per l’appunto del Ministero dell’istruzione (art. 1 L. 53/2003); tale ente, annovera, in particolare, tra le proprie attribuzioni quella di effettuare “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità” degli studenti (art. 3, L. 53/2003) al fine del “progressivo miglioramento e l’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione”.

Successivamente, l’art. 17 del D.Lgs 213/2009 ha attribuito all’Invalsi ulteriori competenze, sempre relative alla finalità di miglioramento ed armonizzazione dei sistema educativo nazionale, tra le quali quella di “promozione di periodiche rilevazioni nazionali, apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale ...”.

Alla luce del quadro normativo sinteticamente richiamato si può dunque ritenere che l’effettuazione di rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico è previsto dall’ordinamento in capo al Ministero della pubblica istruzione che ne dispone e cura lo svolgimento anche avvalendosi di un ente strumentale, l’Invalsi, le cui competenze sono del pari normativamente previste proprio con riferimènto allo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di rilevazione di cui si discorre.

In relazione a tale funzione, non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove di cui si discorre.

Del resto, si è visto come proprio il regolamento sull’autonomia scolastica accentra, invece e significativamente, in capo al Ministero, la funzione di rilevazione di cui si discorre.

Né sussiste un residuo margine decisionale sull’an dell’effettuazione delle rilevazioni di cui si discorre in capo al Collegio Docenti del singolo istituto.

Invero, le competenze di tale organo sono previste dall’art. 7 del D.lgs 297/94, il quale assegna al Collegio Docenti attribuzioni nella programmazione dell’attività educativa, nella suddivisione delle classi, nella suddivisione dell’anno scolastico in periodi, in tema di scelta di libri di testo, di aggiornamento dei docenti e dell’articolazione dell’orario delle lezioni, di verifica dell’efficacia dell’azione didattica, sulla base del suo andamento complessivo, in relazione agli obiettivi programmati, nonché competenze di carattere elettivo o meramente consultivo.

Nessuna competenza risulta, dalla lettura di tale articolo, attribuita al Collegio Docenti in relazione alla decisione circa lo svolgimento o meno delle prove di cui si discorre.

Se ne deduce, anche in relazione alla previsione in capo al Collegio Docenti di competenze meramente propositive in materia di miglioramento dell’attività scolastica nonché in materia di formulazione di proposte per lo svolgimento delle lezioni e “delle altre attività scolastiche” (lett. d)” che al medesimo Collegio Docenti potrebbero tutt’al più riconoscersi facoltà propositive di modalità organizzative per conciliare lo svolgimento delle rilevazioni di che trattasi con l’ordinaria attività didattica, ma giammai in ordine ha decisione sullo svolgimento o meno delle stesse, come pretenderebbe parte ricorrente.

Inoltre, ad abundantiam, si rileva che l’attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi ben può farsi rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all’insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, co. 5, CCNL.

Alla luce di quanto esposto, risulta destituita di ogni fondamento la censura relativa all’illegittimità dell’ordine di servizio prot 2225-C1 FP come reiterato con atto prot. 2297/C1 Fp, dovendosi evincere dal sistema l’obbligatorietà dello svolgimento delle prove dell’ente Invalsi nell’istituzione scolastica e per il singolo docente, senza che il Collegio docenti abbia alcuna competenza in ordine alla decisione sul loro espletamento. Non essendo configurabile un comportamento antigiuridico, quanto precede assorbe ogni questione relativa agli ulteriori elementi costitutivi della affermata fattispecie risarcitoria, con particolare riferimento al nesso di causalità, da ritenersi, in ogni caso, nel caso di specie, indimostrato, non avendo la ricorrente offerto alcuna prova né precostituita né costituenda, sul punto.

Le spese, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

Il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi giudica:

1. rigetta le domande di parte ricorrente;

2. condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese di lite, liquidate in euro 838,00 di cui euro 253,00 per diritti e euro 585,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP.

Motivazione riservata ex art. 429 c.p.c. nel termine di giorni 60.

Così deciso in Trieste, 3/7/2012

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Silvia Burelli

Depositato in cancelleria 29/8/2012

IL CANCELLIERE