Sulle prove Invalsi il collegio
dei docenti è incompetente
di Anna Maria Bellesia La
Tecnica della Scuola, 6.10.2012
Sull’obbligatorietà delle prove Invalsi ormai non resta alcun
margine di dubbio, con buona pace degli irriducibili contrari. Non
solo l’articolo 51 della recente legge sulle semplificazioni n.
35/2012, ma anche una sentenza del giudice di lavoro non lasciano
spazio ad argomentazioni contro.
È stata recentemente pubblicata
la sentenza n. 212/2012 del
giudice del lavoro di Trieste,
emessa sulla base del ricorso
promosso da una docente di
lingua e letteratura tedesca
presso un Istituto di II grado.
Forte della delibera del
collegio docenti di “non
adesione” alla rilevazione
nazionale per dissenso “in
ordine alla metodologia
didattica” sottesa alle prove
Invalsi, la docente aveva
ritenuto illegittimo l’ordine di
servizio del dirigente
scolastico, con il quale le era
stato impedito di prestare la
normale attività didattica, in
quanto la sua classe era
impegnata nello svolgimento
delle prove.
Il ricorso è stato depositato in
data 29 luglio 2011, quindi
antecedente all’entrata in
vigore del famoso articolo 51
della legge n. 35/2012, in base
al quale “Le istituzioni
scolastiche partecipano, come
attività ordinaria d'istituto,
alle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti degli studenti”.
Tuttavia, in base alla sentenza,
il quadro normativo vigente già
in quella data non lascia dubbi
circa le rispettive competenze,
tanto che il ricorso è stato
rigettato e la ricorrente
condannata al pagamento delle
spese.
Il ragionamento del giudice si
fonda su tre pilastri:
1) Le prove Invalsi attengono
alla valutazione del sistema
scolastico nel suo complesso, al
fine del suo miglioramento, e la
loro effettuazione avviene in
modo uniforme su base nazionale.
Ergo, “Si tratta di una materia
sottratta all’autonomia del
singolo istituto scolastico che
trova disciplina uniforme e
competenze unitarie nell’ambito
del territorio nazionale”. Lo
stesso Regolamento
dell’autonomia prevede che “per
la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento
e degli standard di qualità del
servizio il Ministero della
Pubblica Istruzione fissa metodi
e scadenze per rilevazioni
periodiche” (D.P.R. n. 275/1999,
art. 10, comma 1).
2) Alla originaria
competenza ministeriale, si è
affiancata nel tempo la
competenza dell’ente pubblico
Invalsi, che può ritenersi,
sotto tale profilo, “un ente
strumentale allo svolgimento di
una funzione dello Stato, per
l’appunto del Ministero
dell’istruzione”. Il riferimento
è alla legge 53/2003, articoli 1
e 3.
3) Infine, “non risulta
sussistere alcuna competenza
decisionale in capo al singolo
istituto scolastico ed in
particolare al Collegio docenti
in ordine alla scelta di
effettuare o di non effettuare
le prove”. Le competenze del
Collegio sono infatti quelle
previste dall’art. 7 del D.L.vo
n. 297/1994. Tutt’al più, al
collegio docenti “potrebbero
riconoscersi facoltà propositive
di modalità organizzative per
conciliare lo svolgimento delle
rilevazioni con l’ordinaria
attività didattica”.
“Ad abundantiam”, il giudice
osserva pure che “l’attività di
somministrazione e correzione
delle prove Invalsi ben può
farsi rientrare tra le attività
previste dall’art. 29 del CCNL
vigente per il corpo docente,
essendo l’attività relativa alla
loro correzione inquadrabile
come attività funzionale
all’insegnamento, ovvero, con
riferimento alla fase di
somministrazione in orario di
ordinaria attività di servizio,
attività di vigilanza sugli
studenti, del pari doverosa ex
art. 29, c. 5, CCNL”.
Su quest’ultimo punto però vale
la pena di aggiungere i
riferimenti alle Note
Ministeriali del 20 aprile 2011
e del 18 ottobre 2011. Dopo aver
sottolineato che è
indispensabile il “concorso
istituzionale” di tutti i
soggetti e specialmente la
collaborazione delle scuole, il
Ministero rammenta anche che
“gli impegni connessi allo
svolgimento delle rilevazioni
dovranno trovare adeguato spazio
di programmazione nell’ambito
del piano annuale delle
attività, predisposto dal
dirigente scolastico e
deliberato dal collegio dei
docenti ai sensi dell’art. 28,
comma 4, del vigente CCNL.
Inoltre il riconoscimento
economico per tali attività
potrà essere individuato, in
sede di contrattazione
integrativa di istituto, ai
sensi degli artt.6 e 88 del
vigente CCNL”.
Questo il testo della sentenza:
Oggetto: Nullità ordine di
servizio
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
- Sezione Civile -
Controversie di lavoro
Il Tribunale, in composizione
monocratica, in funzione di
giudice del lavoro, nella
persona della dott.ssa Silvia
Burelli, alla pubblica udienza
del 3.07.2012 ha pronunciato la
seguente
nella causa iscritta al n.
562/2011 RG e promossa con
ricorso del 29/7/2011
XXXXXX
XXXXXXX,
rappresentata e difesa
dall’avvocato Marco Barone, del
Foro di Bologna, con domicilio
eletto presso il suo studio in
Trieste, in Via de Rittmeyer n.
6, Trieste, come da procura in
calce al ricorso
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso
per legge dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di
Trieste presso i cui uffici in
p.zza Dalmazia 3, è domiciliato
“1) accertare e dichiarare la
nullità, annullabilità e/o
illegittimità dell’Ordine di
servizio prot 2225-CI FP come
reiterato con atto prot. 2297/CI
Fp, per i motivi indicati in
diritto ed accertare e
dichiarare la non obbligatorietà
dello svolgimento delle prove
dell’Ente Invalsi
nell’Istituzione scolastica,
salvo diversa previsione degli
Organi Collegiali della singola
scuola, la non obbligatorietà
della correzione, tabulazione,
somministrazione delle prove
dell’Ente Invalsi da parte del
personale docente; 2) condannare
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
al risarcimento del danno morale
subito dalla ricorrente per
l’illegittimità dell’ordine dì
servizio, per essere stata
costretta ad interrompere
l’attività didattica come
programmata e prevista, per
essere stata costretta ad
interrompere lo svolgimento
della propria attività
professionale, per aver patito
lesione sia della propria
dignità professionale che
psicofisica stante la sofferenza
psicofisica patita dallo
lavoratrice, e che tale danno
venga riconosciuto anche in via
equitativa nella somma di euro
1.000,00 o ad altro danno che il
Giudice adito riterrà di
giustizia. Oltre interessi sulle
somme annualmente rivalutate
dalla maturazione dei ratei al
soddisfo.
“rigettarsi la domanda del
ricorrente in ogni sua parte
siccome infondata in fatto e in
diritto Spese rifuse secondo il
principio di soccombenza.”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data
29 luglio 2011 la ricorrente
esponeva di essere docente a
tempo indeterminato nella
materia lingua e letteratura
tedesca presso l’Istituto
magistrale Carducci di Trieste.
Esponeva che, in data 27 gennaio
2011, il collegio decenti di
tale istituto si era espresso
negativamente in ordine alla
metodologia didattica relativa
alle prove previste dall’ente
Invalsi e aveva prospettato,
laddove fosse comprovata la non
obbligatorietà delle prove
stesse, la non adesione da parte
del medesimo collegio docenti;
che con nota del 20.4.2011 il
Miur affermava che “le attività
di somministrazione e correzione
delle prove Invalsi” devono
essere contemplate nel piano
annuale delle attività
“predisposto dal DS e deliberato
dai Collegio” e che tali
attività vanno considerate
attività aggiuntive; che in data
22 aprile 2011 l’ufficio
scolastico regionale emanava una
precisazione in cui si sosteneva
che le attività somministrazione
delle c.d. prove Invalsi
rientrano fra gli obblighi
contrattuali previsti
dall’articolo 29 del CCNL
comparto scuola, non rivestendo,
quindi, carattere di attività
aggiuntiva, titolo per ulteriore
retribuzione; che in data 26
aprile 2011 il dirigente
scolastico dell’istituto
Carducci emanava circolare n.
302 in cui si comunicava che in
data 10 maggio 2011 si sarebbero
svolte le c.d. prove Invalsi;
che in data 29 aprile 2011,
nell’ambito di una riunione del
collegio docenti dell’Istituto
Carducci il dirigente scolastico
non ammetteva la votazione in
ordine alle c.d. prove Invalsi,
impedendo al collegio di
esprimersi in ordine alle
medesime e che in tale occasione
alcuni docenti dichiaravano la
propria indisponibilità ad
interrompere l’attività
didattica prevista e programmata
e unilateralmente modificata dal
dirigente scolastico attraverso
la circolare che prevedeva lo
svolgimento delle prove Invalsi;
che in data 3 maggio 2011 il
dirigente scolastico emanava
l’ordine di servizio prot.
2225-C1 FP in cui egli ordinava
alla ricorrente di prestare la
propria collaborazione per lo
svolgimento delle c.d. prove
Invalsi, previste in
quell’istituto, come in tutto il
territorio nazionale, per il
giorno 10 maggio 2011 e nel caso
non fosse impiegata direttamente
nella somministrazione o
correzione delle prove medesime,
di lasciare la classe, rimanendo
a disposizione dell’istituto;
che in data 6 maggio 2011 il
dirigente scolastico reiterava
il suddetto ordine di servizio
con atto prot. 2297/C1 Fp; che
in data 9 maggio 2011 la
ricorrente esponeva per iscritto
al dirigente scolastico i motivi
di illegittimità dell’ordine di
servizio n. 2225 - C-FP,
chiedendone la revoca al fine di
proseguire la propria attività
didattica ordinaria; che,
tuttavia, in data 10 maggio 2011
si sono svolte le c.d. prove
Invalsi ed alla ricorrente è
stato impedito dal dirigente
scolastico di prestare normale
attività didattica, essendo la
sua classe impegnata nello
svolgimento delle c.d. prove
Invalsi; che, a seguito di tale
episodio ed allo stato d’ansia
derivante, essa ricorrente
accusava un malore che
comportava la necessità di
ricorrere a cure mediche; che in
data 8 giugno 2011, il collegio
docenti esprimeva nuovamente
parere contrario allo
svolgimento delle c.d. prove
Invalsi nell’Istituto scolastico
Carducci.
La ricorrente sosteneva, dunque,
la non obbligatorietà delle c.d.
prove Invalsi, la conseguente
illegittimità dell’ordine di
servizio che, in spregio alle
determinazioni del collegio
docenti dell’Istituto Carducci,
aveva disposto l’espletamento
delle medesime e concludeva come
in epigrafe.
Si costituiva il Ministero
resistente con memoria difensiva
del 24 novembre 2011 nella
quale, ricostruito il quadro
normativo in materia, anche
nella prospettiva
dell’evoluzione del sistema,
sosteneva l’obbligatorietà delle
c.d. prove Invalsi e
l’infondatezza della domanda
risarcitoria ex adverso
avanzata. Concludeva come in
epigrafe.
La causa, di natura documentale,
viene decisa senza necessità di
procedere ad istruttoria per
l’assunzione di prove
costituende. All’udienza del 3
luglio 2012 ha avuto luogo la
discussione all’esito della
quale il Giudice ha pronunciato
sentenza dando lettura del
dispositivo in atti.
Il ricorso è infondato e deve
essere rigettato per i motivi
che seguono.
Non risultano, invero,
sussistere, in concreto, gli
elementi costitutivi della
fattispecie risarcitoria, con
particolare riferimento alla
affermata illegittimità
dell’ordine di servizio del
Dirigente Scolastico relativo
all’effettuazione delle c.d.
prove Invalsi nell’ambito
dell’istituto Carducci di
Trieste, nonché con riferimento
all’affermato nesso di causalità
tra tale ordine di servizio ed
il lamentato danno alla
integrità psicofisica della
ricorrente.
Quanto al primo profilo, si
osserva, innanzitutto, che le
cd. prove Invalsi di cui si
discorre attengono alla
valutazione del sistema
scolastico nel suo complesso, al
fine del suo miglioramento, e la
loro effettuazione avviene in
modo uniforme su base nazionale.
Si tratta, dunque, di una
materia sottratta all’autonomia
del singolo istituto scolastico
che trova disciplina uniforme e
competenze unitarie nell’ambito
del territorio nazionale.
In particolare, è proprio e
significativamente il
regolamento dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche che,
all’art. 10, comma 1, DPR
275/1999 prevede che “per la
verifica del raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento
e degli standard di qualità del
servizio il Ministero della
Pubblica Istruzione fissa metodi
e scadenze per rilevazioni
periodiche”.
Rilevazioni periodiche in ordine
all’efficienza ed agli standard
di qualità del sistema
scolastico sono dunque da tempo
previste dal nostro ordinamento
e la decisione in ordine alla
loro effettuazione, nonché ai
metodi della loro effettuazione,
è demandata alla competenza
Ministeriale, non al singolo
istituto scolastico.
Alla originaria competenza
Ministeriale si è affiancata nel
tempo la competenza dell’ente
pubblico Invalsi, che può
ritenersi, sotto tale profilo,
un ente strumentale allo
svolgimento di una funzione
dello Stato, per l’appunto del
Ministero dell’istruzione (art.
1 L. 53/2003); tale ente,
annovera, in particolare, tra le
proprie attribuzioni quella di
effettuare “verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze
ed abilità” degli studenti (art.
3, L. 53/2003) al fine del
“progressivo miglioramento e
l’armonizzazione della qualità
del sistema di istruzione”.
Successivamente, l’art. 17 del
D.Lgs 213/2009 ha attribuito
all’Invalsi ulteriori
competenze, sempre relative alla
finalità di miglioramento ed
armonizzazione dei sistema
educativo nazionale, tra le
quali quella di “promozione di
periodiche rilevazioni
nazionali, apprendimenti che
interessano le istituzioni
scolastiche e l’istruzione e
formazione professionale ...”.
Alla luce del quadro normativo
sinteticamente richiamato si può
dunque ritenere che
l’effettuazione di rilevazioni
periodiche funzionali al
monitoraggio dello standard
qualitativo e del miglioramento
del sistema scolastico è
previsto dall’ordinamento in
capo al Ministero della pubblica
istruzione che ne dispone e cura
lo svolgimento anche avvalendosi
di un ente strumentale,
l’Invalsi, le cui competenze
sono del pari normativamente
previste proprio con riferimènto
allo svolgimento, tra le altre,
delle funzioni di rilevazione di
cui si discorre.
In relazione a tale funzione,
non risulta sussistere alcuna
competenza decisionale in capo
al singolo istituto scolastico
ed in particolare al Collegio
Docenti in ordine alla scelta di
effettuare o di non effettuare
le prove di cui si discorre.
Del resto, si è visto come
proprio il regolamento
sull’autonomia scolastica
accentra, invece e
significativamente, in capo al
Ministero, la funzione di
rilevazione di cui si discorre.
Né sussiste un residuo margine
decisionale sull’an
dell’effettuazione delle
rilevazioni di cui si discorre
in capo al Collegio Docenti del
singolo istituto.
Invero, le competenze di tale
organo sono previste dall’art. 7
del D.lgs 297/94, il quale
assegna al Collegio Docenti
attribuzioni nella
programmazione dell’attività
educativa, nella suddivisione
delle classi, nella suddivisione
dell’anno scolastico in periodi,
in tema di scelta di libri di
testo, di aggiornamento dei
docenti e dell’articolazione
dell’orario delle lezioni, di
verifica dell’efficacia
dell’azione didattica, sulla
base del suo andamento
complessivo, in relazione agli
obiettivi programmati, nonché
competenze di carattere elettivo
o meramente consultivo.
Nessuna competenza risulta,
dalla lettura di tale articolo,
attribuita al Collegio Docenti
in relazione alla decisione
circa lo svolgimento o meno
delle prove di cui si discorre.
Se ne deduce, anche in relazione
alla previsione in capo al
Collegio Docenti di competenze
meramente propositive in materia
di miglioramento dell’attività
scolastica nonché in materia di
formulazione di proposte per lo
svolgimento delle lezioni e
“delle altre attività
scolastiche” (lett. d)” che al
medesimo Collegio Docenti
potrebbero tutt’al più
riconoscersi facoltà propositive
di modalità organizzative per
conciliare lo svolgimento delle
rilevazioni di che trattasi con
l’ordinaria attività didattica,
ma giammai in ordine ha
decisione sullo svolgimento o
meno delle stesse, come
pretenderebbe parte ricorrente.
Inoltre, ad abundantiam, si
rileva che l’attività di
somministrazione e correzione
delle prove Invalsi ben può
farsi rientrare tra le attività
previste dall’art. 29 del CCNL
vigente per il corpo docente,
essendo l’attività relativa alla
loro correzione inquadrabile
come attività funzionale
all’insegnamento (nella
prospettiva del miglioramento
degli standards del sistema
scolastico cui dette rilevazioni
mirano), ovvero, con riferimento
alla fase di somministrazione in
orario di ordinaria attività di
servizio, attività di vigilanza
sugli studenti, del pari
doverosa ex art. 29, co. 5,
CCNL.
Alla luce di quanto esposto,
risulta destituita di ogni
fondamento la censura relativa
all’illegittimità dell’ordine di
servizio prot 2225-C1 FP come
reiterato con atto prot. 2297/C1
Fp, dovendosi evincere dal
sistema l’obbligatorietà dello
svolgimento delle prove
dell’ente Invalsi
nell’istituzione scolastica e
per il singolo docente, senza
che il Collegio docenti abbia
alcuna competenza in ordine alla
decisione sul loro espletamento.
Non essendo configurabile un
comportamento antigiuridico,
quanto precede assorbe ogni
questione relativa agli
ulteriori elementi costitutivi
della affermata fattispecie
risarcitoria, con particolare
riferimento al nesso di
causalità, da ritenersi, in ogni
caso, nel caso di specie,
indimostrato, non avendo la
ricorrente offerto alcuna prova
né precostituita né costituenda,
sul punto.
Le spese, liquidate come
dispositivo, seguono la
soccombenza.
Il Giudice del Lavoro di
Trieste, definitivamente
pronunciando tra le parti, ogni
contraria e diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa,
cosi giudica:
1. rigetta le domande di parte
ricorrente;
2. condanna la parte ricorrente
a corrispondere alla parte
resistente le spese di lite,
liquidate in euro 838,00 di cui
euro 253,00 per diritti e euro
585,00 per onorari, oltre a
spese generali, IVA e CAP.
Motivazione riservata ex art.
429 c.p.c. nel termine di giorni
60.
Così deciso in Trieste, 3/7/2012
Depositato in cancelleria
29/8/2012
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