La V Commissione Bilancio della Camera
si esprime favorevolmente per l’orario a 24 ore
Scuola Informazione,
20.10.2012
Pubblichiamo il resoconto dei lavori della V Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, ai
sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di
legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
osservato che l’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nel disciplinare i limiti di contenuto della legge di stabilità,
oltre a precludere l’introduzione in tale legge di norme di delega,
fa divieto di inserire disposizioni di carattere localistico o
microsettoriale, precludendo altresì la possibilità di inserire
nell’articolato del provvedimento norme che comportino aumenti di
spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell’economia, nonché norme di carattere ordinamentale o
organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di
entrata o riduzioni di spesa;
considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di
stabilità rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche
che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell’esame
parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per
estraneità di materia
le proposte emendative che non rispondano alle previsioni
dell’articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:
a) agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni
contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le maggiori
entrate e le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge,
in conformità a quanto richiesto dall’articolo 11, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta
che, nel complesso, i mezzi di copertura eccedono gli oneri di
natura corrente di 416 milioni di euro per l’anno 2013, 460 milioni
di euro nell’anno 2014 e 935 milioni di euro nel 2015;
RITIENE
che il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)
risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura
finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;
RITIENE
di sottoporre all’attenzione del Presidente della Camera, al fine
delle decisioni da assumere ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere
valutate estranee al contenuto proprio della legge di stabilità,
come determinato dalla legislazione vigente:
A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che,
anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica,
non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla
definizione della manovra di bilancio:
l’articolo 3, comma 9, lettera b), che esonera dal pagamento
dell’imposta per la registrazione degli atti giudiziari quanti
abbiano subito danni a causa della violazione del termine
ragionevole del processo, adeguando l’ordinamento ad una sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo;
l’articolo 3, comma 10, primo periodo, e, per coordinamento, al
secondo periodo, le parole: « di cui al presente comma e quelle »,
che limita il compenso del difensore della parte vittoriosa ad un
importo non superiore al valore effettivo della causa;
l’articolo 3, comma 13, che apporta modifiche alla composizione
della Commissione d’esame per la professione di avvocato;
l’articolo 3, comma 15, che prevede l’esclusione degli istituti
penitenziari dall’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 12, commi 2 e 7, del decretolegge n. 98 del 2011, che
attribuiscono all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli immobili
di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle
amministrazioni statali;
l’articolo 3, comma 16, relativo alla razionalizzazione della
vigilanza sugli ordini professionali, al fine di attribuirla a
dicasteri diversi dall’amministrazione della giustizia;
l’articolo 3, comma 32, che stabilisce che il personale docente
dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi
di salute possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un’ulteriore
visita medica collegiale, finalizzata all’accertamento del recupero
dell’idoneità all’insegnamento, ai fini della riammissione in
servizio;
l’articolo 3, comma 33, che attribuisce all’INPS le funzioni di
valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione
del docente di sostegno all’alunno disabile;
l’articolo 3, comma 35, che prevede la facoltà per l’amministrazione
scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e
mediante la stipula di apposite convenzioni, progetti per lo
svolgimento di attività di carattere straordinario anche al fine
dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con
personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali;
l’articolo 3, comma 36, che reca disposizioni relative
all’applicazione delle misure in materia di attribuzione di
posizione di dirigente scolastico e di direttore dei servizi
generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche ed
educative;
l’articolo 3, comma 39, che consente la costituzione di uffici
scolastici di carattere interregionale avvalendosi delle procedure
di organizzazione già previste per quelli a carattere regionale
dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
l’articolo 3, comma 40, che disciplina la formazione delle classi
delle scuole paritarie;
l’articolo 3, comma 41, che detta disposizioni relative agli esami
di idoneità, prevedendo che essi debbano essere sostenuti, ove
possibile, presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di
residenza;
l’articolo 7, commi 12, e 13, i quali prevedono che l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
stipuli apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle
finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in
house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mentre il
comma 13 attribuisce i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo
sulle predette attività di gestione all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
l’articolo 7, commi da 22 a 24, che reca disposizioni in materia di
funzionamento e composizione della Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, operante
come autorità nazionale anticorruzione;
l’articolo 7, commi da 27 a 33, che prevede la soppressione di
alcune commissioni tecniche di verifica in materia ambientale e la
conseguente istituzione della commissione unica per i procedimenti
ambientali VIA/VAS e AIA, con la conseguente previsione di risparmi
a regime;
l’articolo 7, comma 34, che prevede che l’ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verifichi l’ottemperanza
alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e
dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale;
l’articolo 10, che reca disposizioni volte sia all’istituzione
dell’Agenzia per la coesione sia alla razionalizzazione del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
l’articolo 11, che reca disposizioni volte al riordino degli enti di
ricerca, fra le quali l’istituzione della consulta dei presidenti di
vari enti ivi indicati, nonché l’istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale,
B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o
microsettoriale:
l’articolo 3, comma 28, che reca un intervento microsettoriale,
autorizzando la spesa di 600 mila euro a decorrere dall’anno 2013
quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO)
di Roma;
l’articolo 3, comma 34, che modifica l’articolo 12, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, prevedendo
un valore minimo di risorse da destinare all’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
l’articolo 8, comma 15, che dispone un’autorizzazione di spesa per
la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico
di Bruxelles;
l’articolo 8, comma 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione
con il Centro di produzione S.p.A.;
l’articolo 8, comma 19, che autorizza una spesa per realizzare la
bonifica dei poligoni militari di tiro, prevedendo una autonoma
copertura finanziaria;
C) Disposizioni che recano misure non destinate a produrre effetti
nel triennio compreso nel bilancio pluriennale di riferimento:
l’articolo 9, comma 1, capoverso Articolo 16-bis, comma 3, che
prevede che il fondo per il finanziamento per il trasporto pubblico
locale, sia ripartito con riferimento all’anno 2012, con riferimento
sulla base del criterio storico;
D) Voci inserite nelle tabelle allegate al disegno di legge in
contrasto con la normativa in materia di contabilità e finanza
pubblica:
la voce inserita nella Tabella C riferita al Fondo solidarietà
nazionale – incentivi assicurativi di cui all’articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo n. 102 del 2004, che, sulla base di quanto
previsto in tale ultima disposizione, dovrebbe essere inserita nella
Tabella E, come peraltro indicato nel medesimo disegno di legge ».
La Commissione approva, all’unanimità, la proposta del presidente.
La seduta termina alle 19.15.