Ecco la legge sull’autonomia
delle scuole (ex Aprea)

da Tuttoscuola, 10.10.2012

Riportiamo i contenuti essenziali del disegno di legge approvato in sede legislativa dalla VII commissione Cultura della Camera dei deputati sulla base della presentazione per grandi temi che ne fa l’agenzia DIRE:

AUTONOMIA STATUTARIA: alle istituzioni scolastiche “è riconosciuta autonomia statutaria”. Gli statuti regolano “l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonchè le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica”. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono "il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunià locale" con particolare attenzione al "diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola", al "dialogo costante tra l'espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie" e alle "azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali".

I NUOVI ORGANI DELLE SCUOLE: il nuovo Consiglio dell'autonomia scolastica sostituirà il vecchio Consiglio di istituto o circolo. Il Consiglio dell'autonomia adotta il piano dell'offerta formativa, redige lo statuto, approva il bilancio, designa i componenti del nucleo di valutazione. Dura in carica tre anni. I suoi membri vanno da 9 a 13. Ne fanno parte, oltre al dirigente scolastico, docenti, studenti (per le superiori), genitori e membri del personale Ata. Il consiglio può essere integrato dalla presenza di membri esterni. La presidenza spetta ad un genitore.
Altro organo è il dirigente scolastico che è il legale rappresentante della scuola, "gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente". C'e' poi il Consiglio dei docenti, che programma la didattica e valuta gli alunni. Consigli di classe, commissioni e dipartimenti sono una articolazione del Consiglio dei docenti. Anche il diritto di assemblea degli studenti e quello di riunione dei genitori sarà normato con autonomia dalle scuole. Le scuole prevedono poi "forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza".

I NUCLEI DI AUTOVALUTAZIONE: le scuole dovranno eleggere fra i loro organi di istituto anche un nucleo di autovalutazione (minimo 5, massimo 7 componenti) e questo dovrà lavorare in raccordo con l'Invalsi, l'Istituto nazionale di valutazione, che fornirà i parametri per la valutazione interna. Ogni anno sarà redatto un Rapporto che dovrà essere reso pubblico "secondo modalità definite dal regolamento della scuola".

LE RETI DI SCUOLE: Le scuole "possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome,". I partner possono essere pubblici e privati. Le scuole possono ricevere soldi da Fondazioni come forma di "sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE - Il ministero darà vita al nuovo organismo formato da membri eletti fra docenti, dirigenti scolastici e membri dei Consigli dell'autonomia delle scuole. Sarà un organo di "corresponsabilità" fra Stato, Regioni e scuole nella gestione della pubblica istruzione. Le Regioni possono attivare la Conferenza regionale del sistema educativo per un maggiore raccordo sui temi dell'istruzione.

MONITORAGGIO: è previsto il monitoraggio dell'applicazione della legge per studiarne gli effetti ed eventuali distorsioni applicative.