Il contratto di lavoro degli
insegnanti di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 13.10.2012 È ormai diventata una prassi quella di cambiare le norme contrattuali degli insegnanti per via legislativa. Attraverso le leggi parlamentari si cancellano con un tratto di penna interi commi o addirittura articoli del contratto della scuola attualmente vigente. L’apripista di questa prassi, che ormai sembra diventata una consuetudine, è stato l’on. Brunetta con la sua creatura: la legge 150/2009. Questa legge colpisce duramente i sindacati e il potere che essi avevano nella contrattazione collettiva. La legge Brunetta blocca il processo di delegificazione ad opera dei contratti, riduce gli ambiti della contrattazione collettiva e determina chiaramente la prevalenza della legge sul contratto. Si tratta di una legge che mette le briglie ai contratti che diventano carta straccia, in quanto modificabili a secondo degli umori del legislatore di turno. Questo ha permesso, nonostante lo starnazzare dei sindacati, l’invasione delle leggi per regolare i rapporti di lavoro della pubblica amministrazione, a tutto discapito del vecchio processo di delegificazione contrattuale. In questo ultimo triennio abbiamo assistito, attoniti e sconfortati, al saccheggio del contratto della scuola, preso di mira, prima dal governo Berlusconi e adesso dal governo Monti. Si può dire che il contratto degli insegnanti è diventato, a causa del suo mutamento genetico per via legislativa, il contratto di Pulcinella. Quali le modifiche più importanti avvenute per via di legge dal 2009 ad oggi? Si parte con la modifica dell’art.6 del contratto, per quanto riguarda la materia di contrattazione integrativa. Molti dirigenti scolastici, ormai ogni anno sempre di più, non seguono più l’art.6 del contratto, ma si avvalgono dei poteri conferiti dalla stessa legge 150/2009, scavalcando l’ostacolo insidioso della contrattazione integrativa. Ultimamente la spending review ha cancellato il comma 15 dell’art.13 sulle ferie, che prevedeva: All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato. Adesso questo, a causa del dl 95 del 6 luglio 2012, non sarà più possibile in quanto le ferie anche se non godute non potranno essere monetizzate. Anche il comma 5 dell’art.17 del CCNL vigente è stato abrogato di fatto con la spending review. Sempre per via legislativa si sono modificate le posizioni stipendiali e si sono bloccati gli scatti di anzianità previsti dal contratto. È di queste ore la notizia che con la nuova legge di stabilità, già approvata dal Consiglio dei Ministri, si sta tentando di modificare il comma 5 dell’art.28 del nostro contratto, portando da 18 a 24 ore l’orario di servizio settimanale dei docenti della scuola secondaria. Si tratta di un’azione continua nel tempo e vessatoria nei confronti di una categoria che evidentemente non è adeguatamente rappresentata. Arrivati a questo punto si può parlare del contratto degli insegnanti come del contratto di Pulcinella, peccato, però, che nessuno ci trovi niente da ridere. |