Auto-sanatoria governativa sul
prelievo
illegittimo del 2,5% dell’80% del Tfr
di Lucio Ficara La
Tecnica della Scuola, 31.10.2012
Come abbiamo già
anticipato, il Governo continua a ritenere valida la ritenuta
del 2,5% dell’80% del Tfr. Di che cosa si tratta?
Facciamo un passo indietro per
capire meglio: con il decreto
legge n. 78 del 31 maggio 2010,
modificato in legge n. 122 del
30 luglio 2010, allo scadere dei
60 giorni utili per convertirlo,
si prevedeva, in particolare con
il comma 10 dell’art. 12, con
effetto sulle anzianità
contributive maturate a
decorrere dal 1° gennaio 2011,
per i lavoratori alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica
amministrazione, che il computo
dei trattamenti di fine
servizio, venisse regolato
dall'articolo 2120 del codice
civile in materia di trattamento
di fine rapporto.
Per cui il computo dei predetti
trattamenti di fine servizio si
sarebbero dovuti effettuare
secondo le regole di cui al
citato articolo 2120 del codice
civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91%.
Con l’applicazione di questa
legge, a partire dal 1° gennaio
2011, dalla busta paga dei
dipendenti pubblici e quindi
anche del personale scolastico,
sarebbe dovuto cessare il
prelievo del 2,5% dell’80% del
Tfr. Questo prelievo del 2,5%
sull’80% del Tfr era regolato da
un decreto del Presidente della
Repubblica, in particolare si
trattava del D.P.R. n.
1032/1973.
Invece. nonostante l’entrata in
vigore della legge n. 122/2010,
dalle buste paga dei dipendenti
pubblici e anche del personale
scolastico a partire dal 1°
gennaio 2011 a tutt’oggi
continua ad essere applicata
illegittimamente la ritenuta del
2,5% sull’80% del Tfr. A dire
che questa ritenuta è
effettivamente illegittima è
la sentenza n. 223 emessa da
parte della Corte Costituzionale
dell’11 ottobre 2012.
Cosa dice questa sentenza? In
questa sentenza si afferma
l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 12, comma 10, del
D.L. n. 78 del 2010, nella parte
in cui non esclude
l'applicazione a carico del
dipendente della rivalsa pari al
2,50% della base contributiva,
prevista dall'art. 37, comma 1,
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032
Come uscire da questo evidente
errore a danno dei pubblici
dipendenti? Ecco arrivare un
auto-sanatoria governativa sul
prelievo illegittimo del 2,5%
dell’80% del Tfr. Di cosa si
tratta nello specifico? Di un
decreto legge approvato dal
Consiglio dei Ministri venerdì
26 ottobre 2012, che abroga il
comma 10 dell’art. 12 della
legge n. 122/2010.
Con questo decreto-sanatoria, si
ritorna ad applicare la ritenuta
del 2,5% come si faceva
legittimamente precedentemente
al 1° gennaio 2011. In buona
sostanza il decreto legge
approvato venerdì scorso, porta
le lancette legislative indietro
di 2 anni, accogliendo la
sentenza della Corte
Costituzionale. Nel decreto
viene sancito anche che
qualsiasi processo pendente di
restituzione delle somme
trattenute nel biennio
2011-2012, saranno estinte di
diritto.
Per chi è andato in quiescenza
tra il primo gennaio 2011 e
l’entrata in vigore del decreto
appena approvato, avrà, riguardo
il trattamento di fine servizio,
una buonuscita ricalcolata
secondo quanto previsto dal
vecchio e rinato D.P.R. n.
1032/1973.
Il prossimo passo spetta a
Camera e Senato che dovranno
convertire in legge il decreto.
Infine, vogliamo ricordare che
questa auto-sanatoria
governativa, eviterà allo Stato
di dover restituire nelle buste
paga dei dipendenti un qualcosa
come 7 o 8 miliardi di euro.
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