DdL Autogoverno Scuole in 7a Camera
Educazione & Scuola
10.10.2012
Il 12, 19 e 26 settembre,
il 3, 4 e 10 ottobre la 7a Commissione della Camera prosegue
l’esame, in sede legislativa, del
testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni
scolastiche statali”.
EMENDAMENTI APPROVATI
«ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: sancita dall’articolo
117 della Costituzione con le seguenti:
costituzionalmente sancita.
1. 15. Il relatore.
Al comma 3, sostituire le parole: di cui alla presente
legge con le seguenti: sull’istruzione.
1. 16. Il relatore.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano
l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le
forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le
istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
1. 17. Il relatore.
Al comma 5, lettera b) sostituire le parole:
la professionalità con le seguenti: l’espressione della
libertà di insegnamento.
1. 18. Il relatore.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche
con le seguenti: funzioni didattico educative.
2. 2. Zazzera, Di Giuseppe.
Al comma 1, lettera b) dopo la parola:
dirigente aggiungere la seguente: scolastico,.
2. 4. Il relatore.
ART. 3.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) redige, approva e modifica lo statuto, con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. 12. Il relatore.
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui
all’articolo 9.
3. 13. Il relatore.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il consiglio dell’autonomia dura in carica per tre anni
scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla
scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti
per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei
non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca
viene rinnovata annualmente.
3. 11. Il relatore.
Al comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad
approvazione a: salvo il controllo con le seguenti:
è sottoposto al controllo.
3. 14. Il relatore.
ART. 4.
Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed
e), con le seguenti:
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza
eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la
rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero
pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente
paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal
personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto
favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso,
da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui
all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non
hanno diritto di voto.
4. 15. (Nuova formulazione). Il
relatore.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore,
eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio
dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio si
riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di
almeno la metà dei suoi componenti.
4. 16. Il relatore (nuova formulazione)
Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto
aggiungere le seguenti: con funzioni di supporto
tecnico-amministrativo.
4. 21. Il relatore.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico
aggiungere le seguenti: nell’ambito delle proprie funzioni
di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell’articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole:
«Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del
Consiglio dell’autonomia e del Consiglio dei docenti».
5. 3. (Nuova formulazione) Il
relatore.
ART. 6.
Al comma 1, sostituire la parola: programmare con
la seguente: progettare.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la
programmazione con le seguenti: la progettazione e
al comma 3, sostituire la parola: programmata con la
seguente: progettata.
6. 4. Il relatore.
Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le
seguenti: e il regolamento relativo al Consiglio dei
docenti e sue articolazioni e sostituire la parola:
disciplina con la seguente: disciplinano.
6. 5. Il relatore (Nuova formulazione).
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di
ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola
secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli
studenti.
6. 6. Il relatore.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la
con le parole: prevedono forme di.
7. 3. Il relatore.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre
con le seguenti: da un minimo di cinque e dopo le
parole: e almeno un rappresentante delle famiglie
aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti
iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un
rappresentante dei docenti.
8. 3. Il relatore.
ART. 9.
Al comma 1, sostituire le parole da: materie devolute
a: in particolare con le seguenti: attività
realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, in
relazione anche alle finalità di cui all’articolo 1 comma 2,
nonché.
9. 4. Il relatore.
ART. 10.
Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere
fino a: coordinamento delle stesse con le seguenti:
possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti,
associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e
associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico
professionali e agli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.
10. 4. Il relatore.
Sopprimere il comma 2.
10. 5. Il relatore.
ART. 11.
Al comma 3, dopo le parole: dell’offerta formativa
regionale aggiungere le seguenti: con il coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti.
11. 8. Il relatore.
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Commissione di monitoraggio).
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare
per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui
alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari
di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti
della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
11. 01. Il relatore.
ART. 12.
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1.
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono
alle finalità della presente legge in conformità ai propri
Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
12. 02. Il relatore.
ART. 13.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di prima attuazione della presente
legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le
modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la
proclamazione degli eletti e per l’insediamento del consiglio
dell’autonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le istituzioni
scolastiche.
1-ter. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio
dell’autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.
Conseguentemente, all’articolo 3 sopprimere il comma 4.
13. 1. Il relatore.»
Fissato al 10 settembre
il termine per la presentazione di emendamenti in sede legislativa,
al
testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni
scolastiche statali”.
Il 7 giugno ed il 6
agosto la 7a Commissione prosegue l’esame, in sede legislativa, e
delibera di adottare come testo base per il seguito della
discussione il
testo unificato – “Norme per l’autogoverno delle istituzioni
scolastiche statali” – delle proposte di legge nn. 953, 806, 808,
813, 1199, 1262, 1468, 1710, 4202, 4896 e 5075, elaborato nel corso
dell’esame in sede referente.
Il 4 aprile la Camera
approva la proposta di trasferimento alla VII Commissione Cultura in
sede legislativa delle proposte di legge nn. 953, 806, 808, 813,
1199, 1262, 1468, 1710, 4202, 4896 e 5075 relative alle Norme per
l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
L’esame del
provvedimento si svolge nei giorni: 26 gennaio, 1, 15, 21, 29
febbraio, 7, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 marzo 2012.
Il 28 marzo la 7a
Commissione approva tre emendamenti proposti dal relatore. Il
presidente si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la
richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento.
Il 22 marzo 2012 la 7a
Commissione approva un
testo unificato delle proposte C.
953 Aprea e abbinate, C. 806, C.
808 e C.
813 Angela Napoli, C.
1199 Frassinetti, C.
1262 De Torre, C.
1468 De Pasquale e C.
1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.
Il 26 gennaio la 7a
Commissione della Camera riprende l’esame dei DdL relativi alle
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà
di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello
stato giuridico dei docenti rinviato, da ultimo, nella seduta del 9
luglio 2008.
«Valentina APREA, presidente e relatore, innanzitutto saluta il
sottosegretario professore Marco Rossi Doria, che oggi
rappresenta il Ministro Profumo, ringraziandolo per la presenza
e ricordando la sua grande esperienza come «maestro di strada».
Avverte, dunque, di aver presentato una proposta di testo
unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea ed abbinate, che
chiede che la Commissione assuma come testo base per l’ulteriore
prosieguo dell’esame.
Ricorda, quindi, ai colleghi che l’esame in sede referente della
sua proposta di legge C. 953, recante norme per l’autogoverno
delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa
delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei
docenti, ha avuto inizio nella seduta del 3 luglio 2008, nel
corso della quale la Commissione ha deliberato, fra l’altro, la
costituzione, ai fini della prosecuzione dell’esame, di un
Comitato ristretto, riunitosi poi nelle sedute del 1o ottobre
2008, del 16 ottobre 2008, del 23 ottobre 2008 e del 13 gennaio
2009.
Ripercorrendo l’iter di esame del provvedimento, ricorda che,
nel periodo intercorrente tra il 27 gennaio 2009 ed il 19 maggio
2009, la Commissione ha svolto molteplici audizioni informali di
rappresentanti di numerose organizzazioni e categorie:
organizzazioni sindacali, dirigenti scolastici e docenti,
famiglie e studenti, associazioni di docenti, fondazioni,
associazioni ed esperti del settore, rappresentanti di
Confindustria e Fondazione Agnelli, di UPI ed ANCI, Consulte
provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi.
Infine, la Commissione ha svolto l’audizione informale del
dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del
gruppo Max Mara, presidente di una Fondazione per la formazione
di quadri nel settore dell’abbigliamento, nonché di
rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Ricorda, infine,
che il Comitato ristretto è tornato a riunirsi nelle sedute del
30 giugno nonché del 16, del 22 e del 28 luglio 2009,
proponendo, in quest’ultima data, l’adozione di un testo
unificato delle proposte di legge in esame.
Osserva che, in considerazione della necessità di una
consistente e radicale modifica del modello di gestione delle
istituzioni scolastiche, ai fini di una piena e completa
attuazione del principio dell’autonomia scolastica, alla sua
proposta di legge sono state abbinate numerose altre proposte di
legge, vertenti su analoga materia: la proposta di legge C. 808
Angela Napoli (Disciplina degli organismi di partecipazione e di
responsabilità e delle strutture di supporto all’autonomia
didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche),
la proposta di legge C. 1199 Frassinetti (Norme concernenti gli
organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche),
la proposta di legge C. 1262 De Torre ed altri (Disciplina del
governo partecipato della scuola dell’autonomia), la proposta di
legge C. 1468 De Pasquale ed altri (Disposizioni concernenti il
governo partecipato della scuola dell’autonomia, la formazione
degli insegnanti e il loro reclutamento), la proposta di legge
C. 1710 Cota ed altri (Nuove norme per il reclutamento regionale
del personale docente).
Segnala, quindi, che i gruppi Unione di Centro per il Terzo Polo
e Italia dei Valori hanno annunciato l’intenzione presentare
nuove proposte di legge, da abbinare al testo oggi in
discussione. Avverte, quindi, che, come già anticipato in
Ufficio di Presidenza, l’esame del provvedimento non ripartirà
dal testo originariamente formulato, sia per rispetto nei
confronti del lavoro svolto finora dalla Commissione, sia in
virtù delle numerose divergenze tra i testi depositati in
Commissione. Propone, dunque, di riprendere l’esame del
provvedimento partendo dall’ultima versione del testo discusso
in Commissione, al fine di riaprire il dibattito fra le forze
politiche e di dare al Ministro Profumo, quindi, la possibilità
di presentare alla Commissione la posizione del Governo sui temi
contenuti nella proposta di legge in esame. Ricorda, inoltre,
che in sede di Ufficio di Presidenza saranno prese le ulteriori
decisioni ai fini della prosecuzione dell’esame del
provvedimento.
Illustra brevemente, quindi, i contenuti della proposta di testo
unificato delle proposte di legge in esame, concernente la nuova
governance delle scuole e lo stato giuridico dei docenti.
Richiama, al riguardo, il dibattito che aveva impegnato la
Commissione negli anni in cui il Ministro Fioroni era nel pieno
delle sue funzioni, ricordando che il Ministro stesso si era
dichiarato favorevole all’introduzione negli istituti scolastici
dei consigli di amministrazione aperti alle imprese e alla
possibilità per le scuole di trasformarsi in fondazioni, nonché
alla modifica del sistema di finanziamento alle scuole
attraverso le erogazioni librali e al coinvolgimento degli
istituti nel reclutamento dei docenti.
In particolare, segnala che il capo I della proposta in esame
regola l’autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, nel
rispetto della Costituzione e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel titolo V, disponendo, in primo luogo,
la distinzione tra organi di governo, tecnici e di valutazione
stabiliti per legge e organi di partecipazione stabiliti dagli
Statuti delle istituzioni scolastiche e, in secondo luogo, il
superamento dell’autoreferenzialità delle istituzioni
scolastiche attraverso la presenza nell’organo di governo,
denominato consiglio di indirizzo, di membri esterni scelti
dalle scuole tra i rappresentanti delle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi. Proseguendo
nell’illustrazione del capo I della proposta di legge, ricorda
che esso stabilisce la costituzione di fondazioni e consorzi a
sostegno delle istituzioni scolastiche autonome e regolamenta,
altresì, gli organi delle istituzioni scolastiche, ossia il
dirigente, con funzioni di gestione, il consiglio, con funzioni
di indirizzo, i consigli dei dipartimenti tecnici, gli organi di
valutazione collegiale degli alunni ed il nucleo di valutazione.
Segnala, inoltre, che risultano fortemente innovative le
competenze, la composizione e il funzionamento del consiglio di
indirizzo e dei consigli dei dipartimenti tecnici. Osserva, in
particolare, che questi ultimi trasformano il collegio dei
docenti, di natura assemblearistica, in organismi di alto
profilo tecnico, valorizzando al massimo i docenti, che
costituiscono la comunità tecnico-professionale in servizio
nelle istituzioni scolastiche.
Sottolinea, altresì, un’altra importante innovazione, ossia
l’istituzione dei nuclei di valutazione del funzionamento
dell’istituto, che rappresentano l’interfaccia della valutazione
esterna e presuppongono una generalizzata cultura della
valutazione esterna e dell’autovalutazione di istituto.
Al fine di fornire alla Commissione un aggiornamento sui dati
relativi ai docenti della scuola italiana in servizio e in
attesa di immissione in ruolo, illustra, dunque, il capo II
della proposta in esame, relativo allo stato giuridico ed al
reclutamento dei docenti. In particolare, ricorda che esso
contiene norme che prevedono l’istituzione degli albi
professionali regionali per i laureati che hanno concluso il
percorso di formazione iniziale universitario; disciplinano il
reclutamento dei docenti iscritti agli albi regionali, che
avviene mediante concorsi regionali per titoli banditi dalle
reti di scuole; prevedono la permanenza triennale dei docenti
iniziali nella stessa scuola, con valutazione al termine del
periodo per l’immissione in ruolo; stabiliscono che i docenti
confermati possono, dopo il triennio, trasferirsi partecipando
ai bandi delle reti scolastiche; prevedono un’area contrattuale
separata per i docenti, all’interno del comparto pubblico della
scuola.
Fornisce, altresì, alcune indicazioni relative all’articolazione
della professione docente, articolata nei tre distinti livelli
di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui
corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico
della professionalità maturata. Osserva che l’articolazione in
livelli non implica sovraordinazione gerarchica e che la legge
indica gli strumenti di valutazione periodica dei docenti,
distinguendola tra interna alle istituzioni scolastiche ed
esterna, oggi facente capo all’Invalsi, successivamente a carico
degli ispettori indipendenti, come da raccomandazione OCSE.
Conclude l’illustrazione della proposta in esame menzionando il
capo III, relativo alla rappresentanza istituzionale delle
scuole autonome e ricordando che la previsione dei consigli
delle autonomie scolastiche, fortemente richiesti dalle scuole,
colmerebbe un vuoto istituzionale della rappresentanza
territoriale delle autonomie scolastiche.
Sottolinea, quindi, che la sfida principale riguarda gli
insegnanti, in quanto, se si punta all’eccellenza degli studenti
– obiettivo irrinunciabile per essere ancora competitivi sul
piano internazionale -, non ci si può accontentare di una
docenza sempre più vecchia e burocraticamente assegnata alle
scuole. Rileva come il gravissimo problema dell’impermeabilità
della nostra scuola ai giovani insegnanti non possa essere
risolto tramite un concorso. Segnala, inoltre, che l’età media
dei docenti è altissima e che le recenti assunzioni nel settore,
lungi dal produrre un ricambio generazionale, hanno, invece,
stabilizzato i docenti precari che lavorano da anni nella
scuola. Elenca, poi, alcuni dati, in considerazione del fatto
che, nella sola scuola secondaria di secondo grado, oggi vi sono
oltre 300.000 docenti, che costituiscono, a suo avviso, un
esercito – composto prevalentemente da donne – difficilmente
comparabile a quello degli appena 20.000 insegnanti di cento
anni fa. Ancora con riferimento all’età media dei docenti,
rileva che, mentre nei Paesi OCSE i due terzi dei docenti hanno
meno di cinquanta anni, in Italia hanno più di cinquanta anni,
con un picco in corrispondenza dei cinquantanovenni.
Stigmatizza, inoltre, il fatto che i recenti provvedimenti sulle
pensioni alzeranno ulteriormente questi limiti.
Segnala, quindi, le estreme complessità di tale problema, che
non sembra avere facili soluzioni. Osserva, infatti, che
l’Italia è l’unico Paese al mondo in cui l’abilitazione si
raggiunge in un’età piuttosto avanzata e che ha consegnato il
problema del reclutamento a sanatorie, come quella contenuta nel
decreto-legge cosiddetto milleproroghe.
Cita, poi, alcuni dati certificati dal Ministero: vi sono
189.023 docenti di I fascia iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento, di cui soltanto 70.412 con età minore di 36 anni;
vi sono 4.592 iscritti solo abilitati, di II fascia, di cui
1.391 con età minore di 36 anni; vi sono, infine, 285.150
iscritti con il solo titolo di studio, di III fascia, di cui
188.128 con età minore di 36 anni. Pertanto, sommando ai 118.611
docenti gli ulteriori 3.201 nonché gli altri 97.022, si ottiene
un totale di 218.834 docenti che hanno più di 36 anni inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) o nelle graduatorie
permanenti (GAP) e che, quando saranno assunti in ruolo,
dovranno cominciare a preparare le pratiche per la pensione!
Auspica, pertanto, che il reclutamento dei docenti possa in
futuro avvenire con modalità diverse, mai sperimentate in
Italia, così come sostengono da tempo anche la Fondazione
Agnelli, la Fondazione Treellle, il professor Vittadini, la
Fondazione Astrid e le associazioni professionali dei docenti e
dei dirigenti.
Prosegue, poi, con la lettura di un estratto da un articolo di
Andrea Gavosto su La Stampa, secondo il quale «la qualità degli
apprendimenti dipende dalla qualità degli insegnanti. Troppi
sono anziani e demotivati, mentre quelli relativamente più
giovani non vengono valorizzati. Occorre dare una prospettiva ai
nostri docenti, rompendo il patto scellerato (vi do poco, vi
chiedo poco) che ancora domina la scuola; occorre immettere
forze più giovani, evitando di saltare una generazione, che oggi
rappresenta un rischio concreto; occorre, infine, permettere che
le scuole scelgano gli insegnanti e viceversa, in modo da
ridurre l’eccessivo turnover che penalizza gli studenti più
fragili».
Fa riferimento, altresì, ad un articolo del professor Giorgio
Vittadini apparso sulla rivista ilsussidiario.net, secondo il
quale «è impossibile costruire una scuola autonoma e libera
senza che il reclutamento sia a livello della singola scuola.
L’abilitazione accerta il raggiungimento di un certo livello di
preparazione, ma poi deve essere la scuola a poter scegliere gli
insegnanti che ritiene più adatti; occorre introdurre la
possibilità di selezionare in base al merito, perché questa è
una professione intellettuale ed è necessario avere la
possibilità di diversificare». Lo stesso professor Vittadini
prosegue lanciando «una proposta che può fare discutere:
bisognerebbe poter far scegliere ad un insegnante se avere un
incarico a tempo indeterminato con uno stipendio equiparabile
agli attuali standard, oppure un contratto a tempo determinato
con lo stipendio più alto. Rischi di più, ma prendi di più. Chi
ha detto che l’unico tipo di contratto debba essere quello a
tempo indeterminato? Ritengo che sia meglio concepire
l’insegnamento come una professione liberale e, a fronte di
rischi più grandi, cercare pian piano soluzioni che permettono
di guadagnare di più … Almeno che sia lasciata la libertà di
scelta, e questo però implica che il percorso di carriera
preveda una valutazione concepita secondo un criterio e un
percorso coerenti. Da questo percorso dipende la qualità di un
progetto educativo-didattico che non può essere garantita senza
alcuna valutazione lungo tutta la vita professionale, o senza
stimoli, professionali o anche economici, come accade ora».
Trae, inoltre, alcuni spunti dal libro Istruzione bene comune
della Fondazione ASTRID e, in particolare, dal saggio di
Fiorella Farinelli, secondo cui «l’ipotesi di esaurire le
graduatorie per via fisiologica significherebbe, tenendo conto
dell’andamento demografico e delle decisioni recentemente
assunte, tese ad allineare alla media OCSE il rapporto tra
insegnanti e allievi, un tempo di almeno una quindicina d’anni …
la sola decisione possibile per non chiudere per molto tempo la
porta ai giovani e per non rinviare sine die un nuovo statuto
della professione docente passa attraverso: 1) l’abolizione
dell’accesso all’insegnamento secondo il criterio esclusivo
dell’anzianità di esperienza nella scuola; 2) l’istituzione di
albi professionali comuni alle due tipologia di aspiranti; 3)
l’introduzione della chiamata diretta da parte delle istituzioni
scolastiche e, quindi, l’affidamento alle scuole della
responsabilità di scegliere chi assumere in base ai titoli e ai
curricoli (integrati, se si introdurranno appositi dispositivi
di valutazione, da valutazioni formali della qualità del lavoro
finora svolto)».
Ringrazia, in conclusione, i colleghi per l’attenzione prestata,
auspicando che nella prossima seduta si possa svolgere un ampio
e approfondito dibattito sulla materia in esame.»