Autonomia scolastica e Costituzione
di Marina Boscaino da
MicroMega, 7.10.2012
Tra i punti
imprescindibili su cui il Coordinamento per la Scuola della
Costituzione, fondato a Bologna il
2 settembre scorso, ritiene fondamentale impegnarsi,
c’è il rifiuto intransigente della
pdl 953,
approvata
in sede legislativa in Commissione Cultura alla Camera e in
attesa di essere trasferita al Senato, dove auspichiamo si possa
aprire un dibattito pubblico; sarebbe davvero grave che si
approvasse
silenziosamente una proposta che sta minando alla base la
democrazia nella scuola pubblica.
Il Coordinamento –
riconoscendo l’esigenza di riforma degli organi collegiali – ha
inaugurato una propria analisi in merito, che non può non partire
dal concetto di autonomia scolastica (interpretato ed interpretabile
da punti di vista molto differenti), presupposto per cominciare a
lavorare su un
progetto
alternativo alla Pdl 953 (l’ex Aprea). Non solo per
motivare con serietà e consapevolezza il nostro no convinto al
progetto di legge dell’attuale maggioranza di governo Pd-Pdl-Udc, ma
anche per elaborarne uno radicalmente alternativo, che nasca dalla
riflessione concreta del mondo della scuola, attualmente di fatto
escluso dai lavori e dalle decisioni della Commissione.
L’intenzione è dunque quella di elaborare un’idea di autonomia in
funzione della libertà di insegnamento. Autonomia nello Stato e non
dallo Stato; autonomia dagli esecutivi e all’interno di un sistema
scolastico nazionale, che rappresenti la risposta più concreta al
principio di uguaglianza per tutti i cittadini, previsto dall’art. 3
della Costituzione. Solo gettate queste premesse, sarà possibile
procedere alla elaborazione di una proposta alternativa.
Ecco di seguito il documento di riferimento per il dibattito del
seminario che si terrà a
Firenze il 13 ottobre p.v.
1 - L‘AUTONOMIA SCOLASTICA PUÒ
AVERE DIVERSI CONTENUTI.
L‘autonomia
consiste nel potere di darsi le regole; tale potere però, non è
originario, come la sovranità di uno Stato, ma è un potere
“derivato” che è conferito da un soggetto sovraordinato ad un altro
soggetto sotto-ordinato.
L‘autonomia può avere contenuti e finalità diverse, a seconda della
scelta del soggetto che conferisce tale potere; può quindi essere
funzionale
quando si attribuisce ad un soggetto il potere di svolgere una
determinata attività per realizzare il fine stabilito dal soggetto
che conferisce l‘autonomia.; può essere invece
sociale quando si conferisce anche il potere di
definire talune specifiche finalità.
Per restare nell‘ambito della scuola, può essere un‘autonomia delle
singole scuole nell‘ambito di un sistema governato dal Ministero;
può invece essere un‘autonomia del sistema scolastico nel suo
complesso; e così via.
2 - L‘AUTONOMIA
SCOLASTICA È LA PRECONDIZIONE DELLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO SANCITA
NELLA COSTITUZIONE DEL 1948.
È opinione
corrente, sostenuta anche da alcuni giuristi compiacenti, che
l‘autonomia scolastica sarebbe stata introdotta nella Costituzione
con la riforma del Titolo V del 2001, che avrebbe elevato a livello
costituzionale l‘autonomia scolastica, già prevista dal DPR
n.275/99.
L‘Associazione “Per la scuola della Repubblica” ha invece sostenuto
che l‘autonomia scolastica, nel senso più ampio, era già prevista
sin dal 1948, e cioè nell‘art. 33 della Costituzione.
Quindi, premesso che l‘autonomia scolastica può avere contenuti
diversi, assumiamo che parlare di autonomia scolastica significhi
per noi riferirci al principio di autonomia desumibile dell‘art. 33
della Costituzione. Principio “confermato” nell‘art. 117 per quanto
attiene le istituzioni scolastiche:
una autonomia “derivata” dalla Costituzione e
funzionale, in un sistema statale, a garantire la libertà di
insegnamento
3 - AUTONOMIA SCOLASTICA E LIBERTA‘ DI
INSEGNAMENTO
L‘art. 33 della
Costituzione afferma al 1 comma la libertà di insegnamento.
Al secondo comma stabilisce: “la Repubblica detta le norme generali
nell‘istruzione ed istituisce scuole statali per ogni ordine e
grado”.
La Costituzione afferma un duplice principio: l‘istruzione
scolastica è un compito istituzionale dello Stato che deve garantire
a tutti, in qualsiasi parte del Paese, un livello di istruzione
uguale per tutti; ma – nello stesso tempo – nell’ambito del sistema
scolastico statale si deve garantire la libertà di insegnamento,
cioè l‘autonomia del sistema scolastico statale dalle interferenze
degli esecutivi. L’autonomia è
quindi compatibile con il sistema statale, ma non con il governo
ministeriale della scuola.
La libertà di insegnamento è in qualche modo un’espressione del più
generale principio costituzionale della libertà di pensiero sancito
nell’art. 21 Cost.; ma ha una propria specificità, nel senso che è
per un verso preclusiva di ogni forma di condizionamento esterno e
quindi è una libertà in negativo (libertà da); ma è anche e
soprattutto libertà in positivo, cioè di partecipare senza alcun
condizionamento alla elaborazione del progetto culturale.
Ma non può esserci libertà di insegnamento del docente se anzitutto
il sistema scolastico nel suo complesso non è organizzato sul
principio della libertà di insegnamento e quindi
dell’autonomia da forme di
condizionamento esterno ed interni
(gerarchizzazione e poteri di indirizzo e di valutazione da parte
del Ministro)
La libertà di insegnamento non può essere pertanto un principio
astratto; perché possa realizzarsi richiede delle specifiche
condizioni e precisamente:
a) un particolare status per il personale docente volto a garantire
l‘autonomia professionale da ogni forma di condizionamento.
b) una gestione autonoma e democratica non solo delle singole
istituzioni scolastiche, ma dell‘intero sistema scolastico, il
cosiddetto “autogoverno”.
Nel contempo, però, la libertà di insegnamento deve svolgersi
nell‘ambito delle regole e quindi di limiti:
a) l‘osservanza delle norme generali sull‘istruzione;
b) il rispetto della libertà e della personalità degli alunni;
c) il necessario rispetto della medesima libertà degli altri
docenti.
4 - IL GOVERNO
DEMOCRATICO DELLA SCUOLA E L’AUTONOMIA SCOLASTICA
Il principio
costituzionale della libertà di insegnamento postula quindi un
governo democratico della scuola e nello stesso tempo l’autonomia
scolastica, intesa come indipendenza della scuola nel suo complesso
da possibili interferenze degli esecutivi; la scuola non può però
chiudersi nell’autoreferenzialità, ma nemmeno può essere subordinata
a scelte esterne o di organismi che siano espressioni di determinate
forze politiche o poteri economici, ecc..
Le singole scuole statali sono parti integranti del sistema statale
nel suo complesso, cioè del sistema scolastico; quando si afferma
l’esigenza di un governo democratico della scuola e dell’autonomia
scolastica a garanzia della libertà di insegnamento, ovviamente ci
si riferisce non solo alle singole scuole, ma al sistema scolastico
nel suo complesso.
Non si può scindere l’autonomia
delle singole istituzioni dall’autonomia del sistema scolastico nel
suo complesso.
Un governo democratico delle singole scuole in un sistema che nella
sua complessità è governato dal Ministro è una mistificazione
dell’autonomia e dello stessa democrazia delle singole scuole.
Il governo democratico della scuola nel suo complesso implica
un’organizzazione del sistema
scolastico basato sulla partecipazione democratica strutturata per
linee orizzontali; la democrazia scolastica
non è difatti compatibile con una struttura gerarchizzata, che
peraltro sarebbe assolutamente incompatibile con la libertà di
insegnamento.
In conclusione un vero governo
democratico della scuola, a tutti i suoi livelli, e quindi
un’effettiva autonomia scolastica si ha quando ciascuna scuola
statale è governata da organi democratici con un ruolo paritario di
tutti i soggetti che di essa fanno parte
(Dirigente Scolastico, docente e personale ATA)
nel rispetto ovviamente delle specifiche
funzioni e dei relativi doveri.
Ma poiché le singole scuole nel nostro ordinamento costituzionale
sono strumenti finalizzati alla realizzazione da parte della
Repubblica di quell’uguaglianza sostanziale affermata nell’art. 3
Cost. (e quindi sono strumenti operativi di un progetto culturale
nazionale), è necessario non solo che il governo delle singole
scuole sia affidato alla partecipazione democratica e sia autonomo
da condizionamenti esterni, ma che anche e soprattutto il governo
nazionale della scuola sia affidato alla partecipazione democratica
e sia autonomo da condizionamenti esterni e soprattutto dalle
maggioranze governative.
5 - LA COSTITUZIONE INATTUATA
Con i decreti
delegati del 1974 si è avviato questo processo di democratizzazione
della scuola che però è rimasto dimezzato, perché non è riuscito a
caratterizzare il governo del sistema scolastico nel suo complesso
che al vertice è rimasto ministeriale
Con i provvedimenti che dal 1999 (DPR n. 275) fino ad oggi si sono
susseguiti (e che avrebbero , secondo alcuni, introdotto per la
prima volta l’autonomia scolastica) in realtà non solo non si è
completato il processo di democratizzazione avviato con i decreti
delegati del 1974, ma si è mantenuto e rafforzato il governo
ministeriale del sistema scolastico nel suo complesso; si è, nel
contempo, avviato un processo di aziendalizzazione delle scuole,
fortemente limitativo della libertà di insegnamento e quindi
incompatibile con un’effettiva autonomia scolastica, nel senso
affermato dall’art. 33 Cost.; infatti in ciascuna istituzione
scolastica la figura del dirigente scolastico non è più incardinata
nella scuola, ma nell’Amministrazione scolastica periferica con
funzioni manageriali e conflittuali con le competenze degli organi
di democrazia scolastica. Inoltre gli indirizzi culturali ed i
criteri di valutazione degli alunni e delle scuole sono affidati al
Ministro ed ai suoi strumenti operativi, come l’INVALSI.
In questo quadro normativo
l’autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, addirittura con
una norma costituzionale, è in realtà una mistificazione
dell’autonomia come garanzia del pluralismo culturale e della
libertà di insegnamento; è soltanto una
autonomia aziendale.
6 - UN CNPI
PROFONDAMENTE RIFORMATO COME ORGANO DI GOVERNO DEMOCRATICO DELLE
SCUOLE E GARANZIA DI UN’EFFETTIVA AUTONOMIA.
Un sistema
scolastico statale che abbia come suo connotato fondamentale la
libertà di insegnamento deve
essere anzitutto autonomo nel suo complesso dalle maggioranze
governative sia statali che regionali.
Gli indirizzi culturali, i curricula, i criteri di valutazione degli
alunni, ma anche le modalità relative alla necessaria
rendicontazione sociale da parte delle scuole – e più in generale
tutta la didattica – devono essere governate, sia pure con la
necessaria flessibilità ed articolazione ai diversi livelli,
a livello nazionale da un organismo
democratico, ma rappresentativo di tutte le sensibilità culturali
presenti nel Paese: un CNPI profondamente
rinnovato, che non sia rappresentativo soltanto del personale della
scuole (soprattutto non ha senso la presenza delle OO.SS., che a
loro volta devono essere autonome da tale organismo), ma del mondo
universitario e della cultura.
Il modello di riferimento in linea di massima dovrebbe essere
l’organismo di autogoverno della magistratura, il CSM.
In tale modo al Parlamento
spetterebbe la politica scolastica e quindi la definizione degli
ordinamenti scolastici, la spesa per la scuola, in un rapporto di
collaborazione con un rinnovato CNPI. Il Ministro e le Regioni,
ciascuno per quanto di competenza, avrebbero i compiti esecutivi
delle scelte parlamentari e degli indirizzi definiti dal CNPI.
Si tratta ovviamente di un modello definito in modo molto
approssimativo, ma l’unico che, precisato negli aspetti
costituzionali e nei rapporti con gli altri organi dello Stato,
possa garantire un’effettiva autonomia e dare concretezza al
principio di libertà di insegnamento nella scuola.
Peraltro il trasferimento della competenza in materia didattica e
culturale dal Ministro al CNPI avrebbe il duplice vantaggio di
garantire un effettivo pluralismo culturale negli indirizzi generali
della scuola e, nello stesso tempo, evitare che, per effetto del
condizionamento politico, ad ogni cambiamento della maggioranza di
governo corrisponda un cambiamento del modello culturale e didattico
del sistema scolastico.
Si eviterebbe così l’avvicendarsi della scuola di Berlinguer, di
Moratti, di Gelmini e così via; la Costituzione prevede la scuola
della Repubblica e cioè la scuola di tutti e per tutti; per questo
il governo della scuola, in un rapporto di interazione con il
Parlamento, dovrebbe essere affidato al mondo della scuola e della
cultura.
7 - L’AUTONOMIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE EX APREA E L’ART.
113 COST.
La scelta della proposta di legge ex Aprea concretizza in modo più
compiuto la cosiddetta
autonomia funzionale ed aziendale nell’ambito di un sistema che
rimane ministeriale e fortemente autoritario.
Difatti attribuisce alle istituzioni scolastiche un ampio potere di
darsi delle regole, persino statutarie, ma con tre forti elementi
caratterizzanti:
a) lo Stato dismette la sua funzione istituzionale volta a garantire
un‘istruzione uguale per tutti; ogni scuola fa da sé!
b) l’organizzazione delle singole scuole assume una forte
caratterizzazione aziendale, con un rafforzamento della figura
manageriale del DS;
c) le scuole aziende autonome sono in ogni caso subordinate agli
indirizzi ed ai controlli valutativi ministeriali.
Senza dubbio anche questa è una forma di autonomia, ma fortemente
limitata dai poteri del Ministro e soprattutto lesiva – con la sua
organizzazione aziendalistica ed il vertice ministeriale – del
principio della libertà di insegnamento.